CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 36386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 21 / 11/2023 C . C . dott.Marilena GORGONI Consiglier a R.G. n. 27275 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27275del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65P30 D612C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C04 D612J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61T22 D612D) [OSCURATO:PERSONA] Guya (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 85B47 D612Z) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C12 D612X) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T11 G337M) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74M21 H501X) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1256/2020, pubblicatain data 8 luglio 2020 (e che si assume notificata in data 2 settembre 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agì in sede possessoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] otten ne dal Tribunale di Firenze , nel 2009, un provvedimento che ordinava a questi ultimi di Ric. n. 27275/2020 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 consegnargli la copia delle chiavi di un cancello per l’accesso, attraverso la loro proprietà, ad un suo immobile.I [OSCURATO:PERSONA] non si conformarono all’interdetto e, su querela del Meucci, vennero tratti a giudizio in sede penale per il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p.. La sentenza di assoluzione degli stessi è stata cassata ai soli effetti civili, su domanda del Meucci, costituitosi parte civile (Cass., Sez.6, Sentenza n. 14228 del 23/03/2017) , il quale ha riassunto il giudizio risarcitorio davanti alla Corte d’appello di Firenze. La Corte d’appello di Firenzeha dichiarato inammissibile la sua domanda. Ricorre il Meucci, sulla base di tremotivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedi- bilità del ricorso, che sortisce esito negativo. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli sarebbe stata notificata in data 2 settembre 2020, ma ha prodotto la copia di tale sentenza priva di relazione di notificazione, in vio- lazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.. Si precisa che la costituzione del ricorrente è avvenuta in mo- dalità “analogica” e, nell’elenco dei documenti prodotti, pre- sente in calce al ricorso, non si fa alcun riferimento all’avvenuta produzione della relazione di notificazione della sentenza impu- gnata, che comunque non si rinviene nel suo fascicolo, nono- stante l’esame compiuto direttamente dalla Corte nel corso dell’adunanza camerale. Ric. n. 27275/2020 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 Va altresì rilevato –per completezza – che il ricorrente ha de- positatoin modalità telematica, nel corso del procedimento (se- gnatamente, con la memoria di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c.), al- cuni dei documenti già prodotti con il ricorso, tra cui proprio la copia della sentenza impugnata; ma, anche in tal caso, essa risulta priva della relazione di notificazione. La indicata relazione di notificazione, munita di attestazione di conformità all’originale telematico con sottoscrizione autografa del difensore, non è stata prodotta neanche dai controricorrenti (i quali nel controricorso addirittura dichiarano che la sentenza in questione non sarebbe stata affatto notificata: pag. 1 del controricorso). Va dato atto che, nel fascicolo di parte dei controricorrenti, si rinviene, invero, una copia cartacea della sentenza impugnata, seguita da una copia di un messaggio PEC relativo a una noti- ficazione avvenuta proprio in data 2 settembre 2020, ma manca del tutto proprio la relazione di notificazione della sen- tenza, oltre che qualunque attestazione di conformità delle co- pie cartacee agli originali telematici: tali documenti non pos- sono, quindi, ritenersi idonei ad integrare la condizione di pro- cedibilità del ricorso di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.. Va ulteriormente dato atto che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8 luglio 2020 e i l ricorso è stato notificato lunedì 19 ottobre 2020, quindi oltre 60giorni dopo la pubblica- zionedella sentenza (anche considerando la sospensione feriale dei termini). Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312del 25/03/2019, Rv. 653597 –02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438del 24/09/2018 , Rv. 650462 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480del 30/10/2018, Rv. 651336 -01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Ric. n. 27275/2020 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto