CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 25259/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 8284/2025 ritenuto che la Corte di appello di Catania ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva escluso le circostanze attenuanti generiche tenuto conto dei precedenti penali e dell'assenza di ragioni che le giustificassero; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché contrappongono alla valutazione del Giudice la propria, senza evidenziare vizi logici della motivazione o travisamento dei dati processuali a fronte della evidenziata capacità a delinquere desunta dai numerosi precedenti penali ; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente