Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30916/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 26 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Lecce il 6 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000; Fatto commesso in Taviano e accertato il 4 agosto 2020.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e di legge, è manifestamente infondato, in quanto meramente ripropositivo di questioni che nella sentenza impugnata hanno già trovato adeguata risposta, avendo la Corte territoriale operato buon governo del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862), secondo cui, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento, avendo la pronuncia sopra richiamata altresì chiarito che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume di affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde.

Considerato, pertanto, che, in ragione della manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 26 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Lecce il 6 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 10 del d. Igs. n. 74 del 2000; Fatto commesso in Taviano e accertato il 4 agosto 2020. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e di legge, è manifestamente infondato, in quanto meramente ripropositivo di questioni che nella sentenza impugnata hanno già trovato adeguata risposta, avendo la Corte territoriale operato buon governo del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862), secondo cui, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento, avendo la pronuncia sopra richiamata altresì chiarito che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume di affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. Considerato, pertanto, che, in ragione della manifesta infondatezza della doglianza sollevata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30916/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris