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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 33214/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21959-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 3239/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 10/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti dell'INPS e della Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecce, avverso la sentenza n. 78/2021 della Corte di appello di Lecce che, come riportato nell'atto di impugnazione, aveva rigettato il suo appello contro la pronuncia del Tribunale della stessa sede n. 281/2019 di rigetto dell'opposizione presentata in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, emessa su richiesta dell'INPS, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 59.812,79. 2.11 ricorso per cassazione è stato affidato a cinque motivi.

3. L'ADER non si è costituita.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Collegio ritiene pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso ricorrente dichiara essere stata depositata il 2.2.2021 e di non essergli stata notificata).

2. All'esito dell'esame degli atti compiuto direttamente dalla Corte, risulta infatti prodotta esclusivamente la pronuncia di primo grado del Tribunale di Lecce ma non anche la sentenza di appello. 3.Si osserva inoltre che: a) la sentenza impugnata, che si assume non notificata, non risulta prodotta neanche dalle controparti che sono rimaste intimate; b) che non è possibile verificare la correttezza, anche ai fini di una eventuale rinnovazione, della notifica del ricorso per cassazione all'INPS effettuata presso la Direzione provinciale di Lecce e non presso la sede centrale (Cass. n. 11132/2016); c) che a pagina 31 del ricorso si legge che il ricorrente sarebbe tale "[OSCURATO:PERSONA]" che non coincide con [OSCURATO:PERSONA].

4. Né si verte nella ipotesi scrutinata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 21349/22) che riguarda un'altra fattispecie e, cioè, il mancato deposito della sola relata di notifica della sentenza impugnata in un contesto in cui comunque la documentazione era nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta nei termini dal controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 co. 2 n. 2 cpc.

Ric. 2021 n. 21959 sez.

ML - ud. 12-10-2022 -2-

5. Nel caso in esame, invece, manca del tutto la sentenza impugnata e la stessa, nella sua interezza, non può essere contenuta nel fascicolo di ufficio di secondo grado.

6. Non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe luogo per la dichiarazione dell'improcedibilità del ricorso.

7. Quest'ultimo, pertanto, va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il che esime dall'esame del merito di esso e rende superflua l'illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche.

8. Nulla per le spese non avendo le controparti svolto attività difensiva.

9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21959-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 3239/2018 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 10/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti dell'INPS e della Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecce, avverso la sentenza n. 78/2021 della Corte di appello di Lecce che, come riportato nell'atto di impugnazione, aveva rigettato il suo appello contro la pronuncia del Tribunale della stessa sede n. 281/2019 di rigetto dell'opposizione presentata in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, emessa su richiesta dell'INPS, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 59.812,79. 2.11 ricorso per cassazione è stato affidato a cinque motivi. 3. L'ADER non si è costituita. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Collegio ritiene pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso ricorrente dichiara essere stata depositata il 2.2.2021 e di non essergli stata notificata). 2. All'esito dell'esame degli atti compiuto direttamente dalla Corte, risulta infatti prodotta esclusivamente la pronuncia di primo grado del Tribunale di Lecce ma non anche la sentenza di appello. 3.Si osserva inoltre che: a) la sentenza impugnata, che si assume non notificata, non risulta prodotta neanche dalle controparti che sono rimaste intimate; b) che non è possibile verificare la correttezza, anche ai fini di una eventuale rinnovazione, della notifica del ricorso per cassazione all'INPS effettuata presso la Direzione provinciale di Lecce e non presso la sede centrale (Cass. n. 11132/2016); c) che a pagina 31 del ricorso si legge che il ricorrente sarebbe tale "[OSCURATO:PERSONA]" che non coincide con [OSCURATO:PERSONA]. 4. Né si verte nella ipotesi scrutinata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 21349/22) che riguarda un'altra fattispecie e, cioè, il mancato deposito della sola relata di notifica della sentenza impugnata in un contesto in cui comunque la documentazione era nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta nei termini dal controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 co. 2 n. 2 cpc. Ric. 2021 n. 21959 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- 5. Nel caso in esame, invece, manca del tutto la sentenza impugnata e la stessa, nella sua interezza, non può essere contenuta nel fascicolo di ufficio di secondo grado. 6. Non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe luogo per la dichiarazione dell'improcedibilità del ricorso. 7. Quest'ultimo, pertanto, va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il che esime dall'esame del merito di esso e rende superflua l'illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche. 8. Nulla per le spese non avendo le controparti svolto attività difensiva. 9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso i
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