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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 00414/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24077-2020 proposto da: f', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. cronol. 7057/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RICORSO N. 24077/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ORDINANZA INTERLOCUTORIA 1 Con ordinanza 3.12.2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta dagli eredi Bosk avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di compensi professionali.

Il Tribunale ha motivato la decisione in base al rilievo che l'opposizione, soggetta al rito sommario di cognizione ex art. 14 DLGS n. 150/2011, andava proposta con ricorso e non con citazione, sicché, avendo gli opponenti utilizzato erroneamente la citazione occorreva avere riguardo alla data di deposito dell'atto nel termine di cui all'art. 641 cpc, piuttosto che a quella della notifica.

Ha ritenuto inoltre implicitamente e correttamente ridotto a 40 giorni il termine per l'opposizione da parte dei debitori, cittadini [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] gli eredi Bosk con un due motivi a cui resiste l'altra parte con controricorso.

Il relatore ha proposto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Fissata l'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cpc, il controricorrente ha depositato una memoria. 2.1 I ricorrenti col primo motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 14 DLGS n. 150/2011 perché anche in caso di erronea proposizione dell'opposizione con citazione in luogo del ricorso la tempestività dell'atto introduttivo andava valutata comunque alla luce del modello utilizzato.

Richiamano il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme seguite prima del mutamento. 2.2 Censurano poi la decisione sotto il profilo dell'art. 641 comma II cpc laddove ha ritenuto implicitamente fissata la riduzione a 40 giorni del termine per proporre l'opposizione nei confronti dei tre debitori residenti in Germania. 3 II Collegio, letti gli atti; rilevato che le questioni poste nel presente ricorso sono analoghe a quelle rimesse alle sezioni unite dal Collegio della sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 (dovendosi valutare l'applicabilità dell'art. 4 DLGS n. 150/2011 sulla salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda in giudizio iniziato con opposizione a decreto ingiuntivo); ritenuto pertanto necessario attendere la pronunzia delle sezioni unite sulla questione; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite sulla questione rimessa con ordinanza n. 13556/2021 dalla Terza Sezione Civile.

Roma, 22.9.2021.

RICORSO N. 24077/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] I Presidente est. [OSCURATO:PERSONA] 0110

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24077-2020 proposto da: f', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. cronol. 7057/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RICORSO N. 24077/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ORDINANZA INTERLOCUTORIA 1 Con ordinanza 3.12.2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta dagli eredi Bosk avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di compensi professionali. Il Tribunale ha motivato la decisione in base al rilievo che l'opposizione, soggetta al rito sommario di cognizione ex art. 14 DLGS n. 150/2011, andava proposta con ricorso e non con citazione, sicché, avendo gli opponenti utilizzato erroneamente la citazione occorreva avere riguardo alla data di deposito dell'atto nel termine di cui all'art. 641 cpc, piuttosto che a quella della notifica. Ha ritenuto inoltre implicitamente e correttamente ridotto a 40 giorni il termine per l'opposizione da parte dei debitori, cittadini [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] gli eredi Bosk con un due motivi a cui resiste l'altra parte con controricorso. Il relatore ha proposto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Fissata l'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cpc, il controricorrente ha depositato una memoria. 2.1 I ricorrenti col primo motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 14 DLGS n. 150/2011 perché anche in caso di erronea proposizione dell'opposizione con citazione in luogo del ricorso la tempestività dell'atto introduttivo andava valutata comunque alla luce del modello utilizzato. Richiamano il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme seguite prima del mutamento. 2.2 Censurano poi la decisione sotto il profilo dell'art. 641 comma II cpc laddove ha ritenuto implicitamente fissata la riduzione a 40 giorni del termine per proporre l'opposizione nei confronti dei tre debitori residenti in Germania. 3 II Collegio, letti gli atti; rilevato che le questioni poste nel presente ricorso sono analoghe a quelle rimesse alle sezioni unite dal Collegio della sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 (dovendosi valutare l'applicabilità dell'art. 4 DLGS n. 150/2011 sulla salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda in giudizio iniziato con opposizione a decreto ingiuntivo); ritenuto pertanto necessario attendere la pronunzia delle sezioni unite sulla questione; P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite sulla questione rimessa con ordinanza n. 13556/2021 dalla Terza Sezione Civile. Roma, 22.9.2021. RICORSO N. 24077/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] I Presidente est. [OSCURATO:PERSONA] 0110
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