CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02281/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché le memorie dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], una quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e l'altra quale difensore di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, nella specie, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, la pag. 12); ritenuto che anche il primo motivo di ricorso del coimputato, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda la pag. 10); osservato che l'ulteriore censura, con la quale si deduce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, è generica e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo, Rv. 266758), secondo cui, nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto (si veda la pag. 11); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis