Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1513/2015
ECLI:EU:C:2015:382
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
11 giugno 2015 (
*
)
«Impugnazione – Clausola compromissoria – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conclusi nell’ambito del Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002‑2006) – Irregolarità – Spese non finanziabili – Risoluzione dei contratti»
Nella causa C‑100/14 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta
il 28 febbraio 2014,
Association médicale européenne (EMA),
con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da A. Franchi, L. Picciano e G. Gangemi, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da S. Delaude e F. Moro, in qualità di agenti, assistite da D. Gullo, avvocato,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente della Corte, J.‑C. Bonichot,
J.L. da [OSCURATO:PERSONA] e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, l’Association médicale européenne (EMA) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione
europea EMA/[OSCURATO:PERSONA] (T‑116/11, EU:T:2013:634; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha
parzialmente accolto il suo ricorso avente ad oggetto una lite contrattuale riguardante i progetti di ricerca e di sviluppo
tecnologico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
Il quadro contrattuale
2
L’articolo 166, paragrafo 1, CE (attualmente articolo 182, paragrafo 1, TFUE) prevede l’adozione di un programma quadro pluriennale
comprendente l’insieme delle azioni dell’Unione europea nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico.
3
Nel contesto del Sesto programma quadro, adottato con la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002‑2006) (GU L 232, pag. 1),
sono stati conclusi, rispettivamente il 7 e il 19 dicembre 2003, il contratto n. 507126 relativo al progetto [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
il «contratto [OSCURATO:PERSONA]») e il contratto n. 507760 relativo al progetto [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «contratto [OSCURATO:PERSONA]»), tra la
[OSCURATO:PERSONA] europea, da un lato, ed i coordinatori e i partecipanti ai progetti, fra cui l’EMA, dall’altro.
4
Conformemente all’articolo 7 di entrambi i contratti, per ciascun periodo di rendicontazione i consorzi trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA],
entro un certo termine, una serie di relazioni riguardanti l’attività svolta, lo stato di avanzamento dei progetti e l’utilizzo
delle risorse, nonché il formulario «Form C [OSCURATO:PERSONA]» redatto e fornito da ogni contraente, relativo ai costi da
questo sostenuti nell’ambito dell’esecuzione dei contratti e dei quali esso chiede il rimborso.
5
Per ciascuno dei due progetti è previsto un meccanismo di prefinanziamento e le modalità di concessione del contributo finanziario
vengono definite in particolare all’articolo 8 del contratto [OSCURATO:PERSONA] e all’articolo 8 del contratto [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’articolo
8, paragrafo 2, lettera d), di entrambi i contratti in questione, ogni pagamento effettuato al termine di un periodo di rendicontazione
accompagnato da un certificato di audit sarà considerato definitivo, fatti salvi gli esiti di eventuali audit o controlli
che potrebbero essere svolti ai sensi dell’articolo II.29 delle condizioni generali, contenute nell’allegato II di ciascuno
dei citati contratti (in prosieguo: le «condizioni generali»).
6
L’articolo 12 dei contratti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che a questi ultimi è applicabile il diritto belga.
7
L’articolo 13 di entrambi i contratti contiene una clausola compromissoria, la quale precisa che il Tribunale è competente
in via esclusiva a conoscere delle controversie tra la [OSCURATO:PERSONA] e i contraenti relative alla validità, all’applicazione
o all’interpretazione dei contratti stessi.
8
Le condizioni generali, le quali, a norma dell’articolo 14 di entrambi i contratti, formano parte integrante di questi ultimi,
comprendono una prima parte, corrispondente agli articoli da II.2 a II.18, vertente in particolare sull’esecuzione dei progetti
in parola, sulla cessazione dei contratti e sulla responsabilità, una seconda parte, costituita dagli articoli da II.19 a
II.31, relativa alle disposizioni finanziarie e ai controlli, agli audit, ai rimborsi e alle sanzioni, nonché una terza parte,
composta dagli articoli da II.32 a II.36, concernente i diritti di proprietà intellettuale.
9
L’articolo II.1, paragrafo 11, delle condizioni generali definisce la nozione di «irregolarità» come designante «qualsiasi
inosservanza di una disposizione di diritto [dell’Unione] o qualsiasi violazione di un’obbligazione contrattuale risultante
da un’azione od omissione del contraente, la quale, comportando una spesa ingiustificata, arrechi pregiudizio, o possa arrecare
pregiudizio, al bilancio generale [dell’Unione] o ai bilanci gestiti [dall’Unione]».
10
L’articolo II.6 delle condizioni generali stabilisce che il subappalto è ammesso per servizi minori che non costituiscano
elementi essenziali del progetto. Affinché i costi relativi ad un contratto di subappalto siano finanziabili, occorre che
siano soddisfatte alcune condizioni.
11
Ai sensi dell’articolo II.7, paragrafo 1, delle condizioni generali, le relazioni sono presentate alla [OSCURATO:PERSONA] entro i
45 giorni successivi alla fine dei periodi pertinenti. L’articolo II.7, paragrafo 2, lettera a), di dette condizioni stabilisce
che il consorzio deve presentare alla [OSCURATO:PERSONA], per ciascun periodo di rendicontazione, una relazione sulle attività che
riassuma le azioni intraprese dal consorzio in tale periodo. L’articolo II.7, paragrafo 2, lettera b), di dette condizioni
precisa che, per ciascun periodo, il consorzio deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] anche una relazione sulla gestione contenente,
in particolare, i formulari C di dichiarazione finanziaria.
12
Ai sensi dell’articolo II.8, paragrafo 2, delle condizioni generali, la [OSCURATO:PERSONA] si impegna a valutare le relazioni sulle
attività dei progetti, previste dall’articolo II.7, paragrafo 2, lettera a), delle condizioni stesse, entro 45 giorni dal
loro ricevimento. Qualora non vengano richiesti commenti, modifiche o correzioni sostanziali di tali relazioni sulle attività,
queste ultime si intendono approvate 90 giorni dopo il loro ricevimento. L’articolo II.8, paragrafo 3, delle condizioni generali
stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA] si impegna a valutare anche tutte le altre relazioni presentate entro 45 giorni dal loro ricevimento.
La mancanza di risposta da parte sua entro tale termine non equivale ad approvazione. [OSCURATO:PERSONA] può respingere tali relazioni
anche dopo il termine ultimo di pagamento fissato nel contratto in questione. L’articolo II.8, paragrafo 4, delle condizioni
generali dispone che l’approvazione delle relazioni non comporta un’esenzione dagli audit e dai controlli che potrebbero essere
eseguiti ai sensi dell’articolo II.29 delle condizioni medesime.
13
L’articolo II.16, paragrafo 1, delle condizioni generali dispone che, se il contraente non adempie i suoi obblighi contrattuali,
la [OSCURATO:PERSONA] richiede al consorzio di trovare una soluzione appropriata entro un termine massimo di 30 giorni e, in assenza
di una soluzione soddisfacente entro questo termine, la [OSCURATO:PERSONA] dispone la cessazione della partecipazione del contraente
in questione.
14
L’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali prevede che la [OSCURATO:PERSONA] può disporre la cessazione immediata della
partecipazione di un contraente qualora:
«a) il contraente, deliberatamente o per negligenza, abbia commesso una “irregolarità” nell’esecuzione del contratto;
b) il contraente abbia violato principi etici fondamentali quali previsti dalle Regole di partecipazione».
15
L’articolo II.19, paragrafo 1, delle condizioni generali definisce le spese che possono essere ammesse al finanziamento e
prevede quanto segue:
«Le spese ammissibili al finanziamento sostenute per l’attuazione del progetto devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) devono essere effettive, economicamente razionali e necessarie ai fini dell’attuazione del progetto;
b) devono essere determinate in conformità ai principi contabili normalmente applicati dal contraente;
c) devono essere sostenute nel corso del periodo di durata del progetto come definito all’articolo 4, paragrafo 2 (…);
d) devono essere registrate nella contabilità del contraente che le ha realizzate, entro e non oltre la data di stesura del certificato
di audit previsto all’articolo II.26. Le procedure contabili adottate per la registrazione delle spese e delle entrate devono
rispettare le norme contabili dello Stato di stabilimento del contraente, nonché consentire il confronto diretto tra le spese
e le entrate realizzate per l’attuazione del progetto e il bilancio consuntivo concernente l’intera attività del contraente
(…)».
16
Gli articoli II.20, paragrafo 1, e II.21 delle condizioni generali definiscono due tipi di costi finanziabili in conformità
delle prescrizioni di cui all’articolo II.19 delle medesime condizioni, ossia, in primo luogo, i costi diretti, imputabili
direttamente ai progetti, e, in secondo luogo, i costi indiretti, non imputabili direttamente ai progetti, ma suscettibili
di essere identificati e giustificati dal sistema contabile del contraente in quanto sostenuti in correlazione con i costi
diretti.
17
Ai fini della rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti e l’esecuzione dei relativi contratti,
l’articolo II.22 delle condizioni generali prevede tre modelli di dichiarazione dei costi («cost reporting models»), fra cui
il modello dei costi addizionali («additional cost model»), utilizzabile dagli enti non commerciali e dalle associazioni senza
fini di lucro di diritto pubblico o privato o dalle organizzazioni internazionali, che non dispongano di un sistema contabile
che permetta di distinguere la quota dei costi, diretti ed indiretti, da loro sostenuti per la realizzazione dei progetti.
18
L’articolo II.20, paragrafo 2, delle condizioni generali precisa che i contraenti che utilizzano il modello dei costi addizionali
possono imputare al progetto unicamente i costi diretti aggiuntivi rispetto ai loro costi correnti, e che i costi diretti
per il personale sono limitati ai costi effettivi per il personale assegnato al progetto qualora il contraente abbia concluso
con tale personale un contratto rientrante in una delle tre specifiche categorie di contratti elencate nella disposizione
sopra citata.
19
L’articolo II.26 delle condizioni generali prevede l’emissione di certificati di audit da parte di un revisore esterno. Tale
disposizione stabilisce, nella sua frase finale, che la certificazione effettuata da revisori esterni non riduce in alcun
modo la responsabilità dei contraenti ai sensi del contratto, né i diritti attribuiti all’Unione dall’articolo II.29 delle
condizioni generali.
20
L’articolo II.29 delle condizioni generali, che concerne i controlli e gli audit cui possono essere sottoposti i contraenti,
così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA], in qualsiasi momento nel corso del periodo di durata del contratto e fino a cinque anni successivi alla conclusione
del progetto, può predisporre audit, eseguiti da revisori scientifici o tecnici o da revisori esterni, oppure dai servizi
della [OSCURATO:PERSONA] stessa, compreso l’[Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)]. Siffatti audit possono vertere sugli
aspetti scientifici, finanziari, tecnologici o su altri aspetti (inclusi i principi contabili e gestionali) relativi alla
buona esecuzione del progetto e del contratto. Tutti gli audit anzidetti devono essere eseguiti su base confidenziale. Gli
importi eventualmente dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] a seguito delle conclusioni di tali audit possono dar luogo a recupero come
previsto all’articolo II.31.
(...)
2. I contraenti sono tenuti a mettere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] tutti i dati particolareggiati eventualmente richiesti
dalla stessa al fine di verificare che il contratto sia correttamente gestito ed eseguito.
3. I contraenti sono tenuti a conservare l’originale o, in casi eccezionali, debitamente comprovati, copie autenticate, di tutti
i documenti relativi al contratto fino a cinque anni dopo la conclusione del progetto. Tali documenti devono essere messi
a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] su richiesta presentata nel corso dell’esecuzione di qualsiasi audit previsto dal contratto.
(...)».
Il diritto belga
21
L’articolo 1134 del code civil (codice civile) dispone quanto segue:
«I contratti legalmente conclusi hanno forza di legge tra le parti contraenti.
Essi possono essere sciolti solo per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge.
Essi devono essere eseguiti secondo buona fede».
22
L’articolo 1135 del medesimo codice enuncia quanto segue:
«I contratti obbligano non solo a quanto da essi espressamente previsto, ma anche a tutte le conseguenze che l’equità, la
consuetudine o la legge fanno discendere dall’obbligazione per la sua stessa natura».
23
Ai sensi dell’articolo 1142 di detto codice, «[q]ualsiasi obbligazione di fare o di non fare fa nascere un diritto al risarcimento
del danno in caso di inadempimento da parte del debitore».
24
L’articolo 1147 del codice citato così dispone:
«Il debitore è condannato, se del caso, al risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento o dal ritardo nell’adempimento
delle sue obbligazioni, qualora non dimostri che l’inadempimento è dipeso da una causa esterna a lui non imputabile e che
non vi è stata mala fede da parte sua».
Fatti all’origine della controversia
25
L’EMA è un’associazione senza scopo di lucro di diritto belga con sede in Bruxelles (Belgio) che ha partecipato ai progetti
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
26
Con lettera del 12 febbraio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato l’EMA che aveva deciso di sottoporla ad un audit, ai sensi dell’articolo
II.29 delle condizioni generali, al fine di verificare la corretta esecuzione dei contratti relativi ai progetti [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA]. L’audit ha avuto luogo nei giorni 3 e 4 marzo e 7 aprile 2009. Con lettera del 19 maggio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha
trasmesso all’EMA un progetto di relazione di audit, invitandola a presentare le proprie osservazioni, ciò che essa ha fatto
con lettera del 19 agosto 2009.
27
Il 30 settembre 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato l’EMA della chiusura dell’audit e le ha trasmesso la relazione finale di
audit (in prosieguo: la «relazione finale di audit»).
28
Nell’ambito della relazione finale di audit, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che l’EMA aveva violato le disposizioni contrattuali
e commesso gravi irregolarità, ai sensi dell’articolo II.1, paragrafo 11, delle condizioni generali, nell’esecuzione dei contratti
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, essa ha rilevato l’assenza di tracciabilità, nella contabilità dell’EMA, dei costi di cui
quest’ultima aveva chiesto il rimborso, la mancanza degli originali dei documenti relativi all’esecuzione di tali contratti,
il fatto che alcune spese dichiarate dall’EMA non erano reali e non corrispondevano ai documenti giustificativi, il fatto
che l’EMA, firmando la documentazione finanziaria trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA], aveva certificato circostanze non conformi alla
realtà riguardo ai costi sostenuti e ai relativi documenti giustificativi, e il fatto che alcuni contratti di subappalto erano
stati stipulati in violazione delle disposizioni contrattuali. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto considerato che dall’importo di
EUR 329 140,69, reclamato a titolo dei costi finanziabili, doveva essere esclusa la somma di EUR 315 739,99, ed ha concluso
per la necessità di porre fine alla partecipazione dell’EMA ai progetti in questione.
29
Il 3 dicembre 2009 si è svolto un incontro tra l’EMA e la [OSCURATO:PERSONA].
30
Con lettera del 15 settembre 2010, a seguito di uno scambio di corrispondenza e di una nuova riunione, svoltasi il 1° luglio
2010, l’EMA ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] alcune osservazioni sulla relazione finale di audit. Il 22 ottobre 2010 la [OSCURATO:PERSONA]
ha risposto a tali osservazioni concludendo che gli elementi e gli argomenti presentati non erano idonei a rimettere in discussione
le conclusioni formulate al termine della procedura di audit.
31
Con lettera del 5 novembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato all’EMA la cessazione della sua partecipazione ai progetti [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali. Essa ha inoltre annunciato che, in applicazione
dell’articolo II.16, paragrafo 8, delle medesime condizioni generali, avrebbe proceduto al recupero, mediante nota di addebito,
delle somme indebitamente versate all’EMA.
32
Il 13 dicembre 2010 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’EMA una nota di addebito, precisando, per ciascun contratto, l’importo ritenuto
finanziabile, gli importi già versati e l’importo da recuperare.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
33
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2011, l’EMA ha proposto un ricorso fondato
sugli articoli 268 TFUE, 272 TFUE e 340 TFUE.
34
Il ricorso era inteso, in sostanza, ad ottenere che il Tribunale dichiarasse che l’EMA aveva correttamente adempiuto gli obblighi
contrattuali che le incombevano in base ai contratti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed aveva pertanto diritto al rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione di tali contratti.
35
[OSCURATO:PERSONA] ha formulato, nella sua controreplica, una domanda riconvenzionale intesa ad ottenere che il Tribunale confermasse
la nota di addebito e la cessazione della partecipazione dell’EMA ai contratti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannasse di conseguenza
tale associazione a versare la somma di EUR 164 080,03, maggiorata di interessi.
36
Il Tribunale ha accolto il ricorso dell’EMA nella parte in cui mirava ad ottenere il rimborso dei costi diretti per il personale
afferenti ai contratti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare di EUR 17 231,28, nonché dei costi indiretti ad essi relativi, e
l’ha respinto per il resto. Esso ha del pari respinto in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale presentata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Conclusioni delle parti
37
L’EMA chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
38
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata, e
– condannare l’EMA alle spese.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità delle conclusioni formulate dall’EMA
39
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che le conclusioni dell’EMA non sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 170, paragrafo 1, del
regolamento di procedura della Corte, secondo cui le conclusioni formulate in un ricorso di impugnazione devono essere intese
all’accoglimento delle conclusioni presentate nel primo grado di giudizio. Essa precisa, nella sua controreplica, che, formulando
motivi nuovi nell’ambito del ricorso di impugnazione, l’EMA ha violato la disposizione suddetta. L’EMA non avrebbe neppure
illustrato le ragioni per le quali chiede il rinvio della causa dinanzi al Tribunale in caso di annullamento della sentenza
impugnata, violando così l’articolo 170, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
40
L’EMA si oppone a detti argomenti e chiede alla Corte di statuire nel merito.
41
A questo proposito occorre ricordare che, a norma dell’articolo 169 del regolamento di procedura, le conclusioni dell’impugnazione
tendono all’annullamento della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa. Per contro,
l’articolo 170 del medesimo regolamento, che costituisce il corollario dell’articolo sopra citato, riguarda le conclusioni
formulate nell’impugnazione in merito alle conseguenze di un eventuale annullamento della decisione del Tribunale. Ne consegue
che, chiedendo alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, l’EMA ha ottemperato
alle disposizioni suddette.
42
Quanto al fatto che l’EMA non ha esplicitamente precisato le ragioni per le quali chiede il rinvio della causa dinanzi al
Tribunale in caso di annullamento della sentenza impugnata, come prescritto dall’articolo 170, paragrafo 2, del regolamento
di procedura, occorre ricordare che, in questa ipotesi, è la Corte che decide, ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello
Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli
atti lo consenta, oppure di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Ne consegue che la
mancata esposizione delle ragioni per le quali lo stato degli atti non consentirebbe di statuire sulla lite non impedisce
alla Corte di decidere sul seguito da dare alla controversia e non può dunque comportare l’irricevibilità delle conclusioni
formulate nell’impugnazione intese al rinvio della causa dinanzi al Tribunale.
43
Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta.
Sul primo motivo, relativo ad errori commessi nella sentenza impugnata riguardo all’interpretazione delle disposizioni contrattuali
e legislative applicabili
Argomenti delle parti
44
L’EMA contesta, in sostanza, la fondatezza dei punti da 91 a 97 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha affermato
che i costi fatturati all’EMA, ma non ancora pagati, non costituiscono costi finanziabili, ai sensi dell’articolo II.19, paragrafo
1, lettere c) e d), delle condizioni generali.
45
Secondo l’EMA, le nozioni di «spese sostenute» e di «spese realizzate», rispettivamente contemplate alle lettere c) e d) dell’articolo
II.19, paragrafo 1, delle condizioni generali, non possono essere arbitrariamente limitate ai soli costi che siano stati già
pagati. Il suddetto articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), esigerebbe semplicemente che le spese siano state «realizzate»
durante l’esecuzione del progetto, che è quanto sarebbe avvenuto nel caso delle spese cui si riferivano le fatture «da pagare».
Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in un errore, segnatamente al punto 93 della sentenza impugnata, riguardo al significato
del sistema di contabilità «semplificata» per cassa applicato dall’EMA, in quanto associazione, in virtù delle disposizioni
applicabili del diritto belga. Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente applicato, al punto 95 della sentenza impugnata,
l’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni generali, in quanto le spese in questione sarebbero state «registrate»
nella contabilità dell’EMA, e segnatamente nel suo inventario, entro e non oltre la data di stesura del certificato di audit,
in conformità delle disposizioni contrattuali.
46
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere tali argomenti nella loro interezza.
Giudizio della Corte
47
Occorre ricordare che l’articolo II.19, paragrafo 1, delle condizioni generali prevede quattro condizioni cumulative, enunciate
nelle lettere da a) a d) del suddetto paragrafo 1, affinché delle spese possano essere considerate ammissibili al finanziamento
da parte della [OSCURATO:PERSONA] a titolo dei contratti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
48
A questo proposito, l’articolo II.19, paragrafo 1, lettera c), delle condizioni generali stabilisce che soltanto le «spese
sostenute» nel corso del periodo di durata del progetto costituiscono spese finanziabili.
49
Orbene, contrariamente a quanto asserito dall’EMA, delle spese fatturate, ma non ancora pagate, non costituiscono «spese sostenute»
ai sensi della disposizione suddetta. Infatti, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sopportate dall’EMA garantisce
l’utilizzazione corretta ed efficace delle risorse finanziarie dell’Unione nell’ambito dei contratti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
50
Tale interpretazione dell’articolo II.19, paragrafo 1, lettera c), delle condizioni generali è corroborata dalla giurisprudenza
della Corte sviluppata in riferimento ad un’analoga disposizione disciplinante l’ammissibilità al finanziamento di alcune
spese nell’ambito di contributi dei Fondi strutturali. In virtù di tale giurisprudenza, le spese effettuate dagli organismi
nazionali sono finanziabili dai Fondi suddetti allorché esse corrispondono a somme effettivamente pagate (v., in tal senso,
sentenza Länsstyrelsen i Norrbottens län, C‑289/05, EU:C:2007:146, punto 23).
51
È dunque corretta la statuizione del Tribunale, al punto 96 della sentenza impugnata, secondo cui le spese «da pagare» non
costituiscono costi effettivamente «sostenuti».
52
Pertanto, del pari correttamente il Tribunale ha concluso, al medesimo punto della sentenza impugnata, che le spese in questione,
non essendo state sostenute ai sensi dell’articolo II.19, paragrafo 1, lettera c), delle condizioni generali, neppure potevano
considerarsi «registrate» nella contabilità dell’EMA, conformemente alla condizione enunciata all’articolo II.19, paragrafo
1, lettera d), delle citate condizioni generali.
53
Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo a presunti vizi della sentenza impugnata per omessa motivazione nonché per insufficienza o contraddittorietà
di quest’ultima
Argomenti delle parti
54
Con il suo secondo motivo, l’EMA, riferendosi alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑200/10 P, EU:C:2011:281), fa
valere che la sentenza impugnata è viziata da difetti di motivazione e che quest’ultima è insufficiente o contraddittoria.
Tale motivo è suddiviso in tre parti.
55
Con la prima parte del secondo motivo, l’EMA sostiene che il Tribunale si è limitato a riprendere le tesi della [OSCURATO:PERSONA]
statuendo, al punto 95 della sentenza impugnata, che le spese che non erano ancora state pagate non potevano considerarsi
registrate nella contabilità dell’EMA nell’ambito della contabilità per cassa di quest’ultima. In tal modo il Tribunale non
avrebbe risposto agli argomenti dell’EMA che rimettevano in discussione l’interpretazione dell’articolo II.19, paragrafo 1,
delle condizioni generali sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA].
56
Con la seconda parte del secondo motivo, l’EMA fa valere, in sostanza e in primo luogo, che la sentenza impugnata è inficiata
da un difetto di motivazione per quanto riguarda gli argomenti relativi alla finanziabilità di alcuni costi per il personale,
in particolare quelli riguardanti E.C. e J.G. nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA].
57
Per quanto riguarda i costi di personale relativi a E.C., l’EMA addebita al Tribunale di essersi fondato, ai punti 172 e 173
della sentenza impugnata, esclusivamente sulla relazione finale di audit. Omettendo di verificare l’esistenza di un contratto
di lavoro ai sensi dell’articolo II.20, paragrafo 2, delle condizioni generali, il Tribunale sarebbe incorso nella sua sentenza
in un difetto di motivazione. A questo proposito, l’EMA sottolinea che il fatto che le condizioni poste nell’ambito di un
contratto di consulenza interna non fossero rispettate non impediva che tali spese potessero essere ammissibili al finanziamento
in virtù di un contratto di lavoro concluso tra l’EMA ed E.C.
58
Neanche in riferimento ai costi di personale relativi a J.G. il Tribunale avrebbe esaminato l’esistenza di un contratto, fondandosi,
al punto 175 della sentenza impugnata, sull’assenza di indicazioni riguardanti i costi eventualmente sostenuti e sulla mancata
iscrizione di questi ultimi nella contabilità dell’EMA. Quest’ultima imputa al Tribunale di non aver esaminato e preso in
considerazione gli elementi di prova da essa prodotti, riguardanti i costi suddetti. Gli elementi prodotti dinanzi al Tribunale
attesterebbero d’altronde l’esistenza di un contratto tra l’EMA e J.G.
59
Inoltre, la sentenza impugnata non spiegherebbe in che modo il fatto che J.G. partecipasse contemporaneamente al progetto
[OSCURATO:PERSONA] e al progetto [OSCURATO:PERSONA] rendeva non finanziabili i costi di personale relativi a tale persona.
60
Nell’ambito di questa medesima parte del motivo, l’EMA deduce, in secondo luogo, una presunta incoerenza nelle motivazioni
di cui ai punti 184 e 186 della sentenza impugnata, che si riferiscono ai costi di personale relativi a L.S. nell’ambito del
progetto [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, tale incoerenza sarebbe la conseguenza del fatto che il Tribunale non ha posto un quesito scritto
all’EMA relativo alla data in cui alcune spese sono state sostenute, così come risulta dal punto 186 della sentenza impugnata,
mentre ha posto un quesito di tal genere per risolvere un’incoerenza relativa alla tariffa oraria di questa stessa persona,
come risulta dal punto 184 di detta sentenza.
61
Con la terza parte del secondo motivo, l’EMA deduce un difetto di motivazione per il fatto che il Tribunale non avrebbe preso
in considerazione, ai punti da 133 a 136 della sentenza impugnata, la nota di onorari di L.S. del 25 giugno 2007, relativa
al progetto [OSCURATO:PERSONA], prodotta dinanzi al Tribunale in risposta ad un quesito di quest’ultimo e menzionata al punto 132 di detta
sentenza.
62
L’EMA aggiunge che il Tribunale ha ingiustamente rifiutato, al punto 279 della sentenza impugnata, di ordinare la perizia
da essa richiesta in occasione dell’udienza.
63
[OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a dichiarare irricevibili gli argomenti con i quali l’EMA cerca di rimettere in discussione
le valutazioni in punto di fatto compiute dal Tribunale, e fa valere per il resto che la sentenza impugnata è motivata in
termini conformi a diritto.
Giudizio della Corte
64
La prima parte del secondo motivo si riferisce al ragionamento del Tribunale che è stato contestato nel merito nell’ambito
del primo motivo. Come si è constatato ai punti da 47 a 53 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente concluso
che le spese in questione non soddisfacevano i requisiti fissati dall’articolo II.19, paragrafo 1, lettere c) e d), delle
condizioni generali. Ne consegue che l’argomentazione della ricorrente, secondo cui il Tribunale si sarebbe limitato a riprendere
le tesi della [OSCURATO:PERSONA], statuendo, al punto 95 della sentenza impugnata, che le spese non ancora pagate non possono considerarsi
registrate nella contabilità dalla ricorrente nell’ambito della sua contabilità per cassa, deve essere respinta in quanto
inoperante.
65
La prima parte del secondo motivo deve dunque essere respinta.
66
Con la seconda parte del secondo motivo, l’EMA deduce un difetto di motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda
il rifiuto di riconoscimento, da parte del Tribunale, dei costi di personale riguardanti E.C., J.G. e L.S. nell’ambito del
progetto [OSCURATO:PERSONA].
67
Al riguardo occorre ricordare che, in base ad una giurisprudenza consolidata, la motivazione della sentenza impugnata deve
far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati
di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale (v.
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 136 e la giurisprudenza ivi citata).
68
Per quanto riguarda, in primo luogo, i costi di personale relativi a E.C., il Tribunale ha ricordato, al punto 172 della sentenza
impugnata, le constatazioni e le conclusioni della relazione finale di audit. Esso ha osservato come da tale audit risulti
che non sono soddisfatte le condizioni poste nell’ambito di un contratto di consulenza interno e che i costi relativi a E.C.
devono essere considerati costi di subappalto, i quali però non soddisfano i requisiti fissati dall’articolo II.6 delle condizioni
generali per poter essere qualificati come spese finanziabili.
69
Il Tribunale ha rilevato, ai punti 173 e 174 della sentenza impugnata, che, in sostanza, l’EMA non contestava le suddette
constatazioni della relazione finale di audit e che non era dunque necessario verificare l’esistenza di un contratto tra l’EMA
ed E.C. ai sensi dell’articolo II.20, paragrafo 2, delle condizioni generali.
70
Considerate tali circostanze, il Tribunale ha motivato in termini sufficienti le ragioni per cui ha ritenuto che i costi di
personale relativi a E.C. non costituissero spese finanziabili. Inoltre, poiché l’EMA non ha contestato dinanzi al Tribunale
le constatazioni della relazione finale di audit secondo cui i costi relativi ad E.C. dovevano essere considerati costi di
subappalto, detto giudice non era tenuto a verificare l’esistenza di un contratto di lavoro ai sensi dell’articolo II.20,
paragrafo 2, delle condizioni generali tra l’EMA ed E.C.
71
Per quanto riguarda, in secondo luogo, i costi di personale relativi a J.G., il Tribunale ha rilevato, al punto 175 della
sentenza impugnata, che, oltre alla mancanza di un contratto, la relazione finale di audit menziona parimenti altri motivi
di esclusione dal finanziamento. A tal fine, il Tribunale ha evidenziato la mancanza di indicazioni sui costi eventualmente
sostenuti, nonché la mancata registrazione di questi ultimi nella contabilità dell’EMA prima dell’emissione del certificato
di audit previsto dall’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni generali. Esso si è fondato, inoltre, sul
fatto che la relazione finale di audit segnala l’incoerenza della domanda di rimborso presentata nel contesto del progetto
[OSCURATO:PERSONA] alla luce del fatto che J.G. compariva quale membro permanente del personale del progetto [OSCURATO:PERSONA].
72
Al punto 176 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che l’EMA non aveva contestato le constatazioni della relazione
finale di audit a tale proposito e, in particolare, l’incoerenza della domanda di rimborso con il fatto che detta persona
comparisse quale membro permanente del personale del progetto [OSCURATO:PERSONA]. Esso ne ha dedotto, al punto 177 della sua pronuncia,
che la domanda dell’EMA doveva essere respinta relativamente a tali costi di personale indipendentemente dalla questione dell’esistenza
di un contratto.
73
Contrariamente a quanto asserito dall’EMA, il Tribunale non era tenuto a prendere posizione, nella sentenza impugnata, in
merito all’argomentazione formulata dall’EMA relativamente all’esistenza di un contratto tra essa stessa e J.G. Infatti, nella
sentenza impugnata il Tribunale ha esposto in termini conformi a diritto le ragioni per le quali ha ritenuto che l’esistenza
o meno di un contratto siffatto non potesse influire sulla sua conclusione riguardo all’inammissibilità delle spese in questione.
74
L’EMA sostiene poi che il Tribunale avrebbe dovuto motivare maggiormente la presunta incoerenza della domanda di rimborso
nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA] dovuta alla partecipazione di J.G. al progetto [OSCURATO:PERSONA]. Né la relazione finale di audit né
la sentenza impugnata fornirebbero una motivazione in ordine a tale punto.
75
Secondo una costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra,
in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione può essere
implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le
loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenze FIAMM e a./Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 96 e la giurisprudenza ivi citata, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑620/13 P, EU:C:2014:2309, punto 56).
76
In proposito è sufficiente constatare che, come rilevato dal Tribunale al punto 176 della sentenza impugnata, l’EMA non ha
contestato dinanzi a tale giudice la suddetta incoerenza che era già stata rilevata nella relazione finale di audit. Inoltre,
nulla avrebbe impedito all’EMA di contestare, dinanzi al Tribunale, le motivazioni correlate a tale constatazione effettuata
nella citata relazione finale. Infatti, nella sua lettera del 22 ottobre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che i costi in questione
non soddisfacevano la condizione, enunciata all’articolo II.20, paragrafo 2, delle condizioni generali in aggiunta a quella
relativa all’esistenza di un contratto di lavoro, secondo cui i contraenti che utilizzano il modello dei costi addizionali
possono dichiarare in riferimento ad un progetto soltanto i costi diretti aggiuntivi rispetto ai loro costi correnti.
77
Infine, dal momento che dinanzi al Tribunale non è stata contestata la constatazione effettuata nella relazione finale di
audit, così come esplicitata nella lettera del 22 ottobre 2010, secondo cui i costi di personale relativi a J.G. costituivano
spese inammissibili ai sensi dell’articolo II.20, paragrafo 2, delle condizioni generali, detto giudice non era neppure tenuto
a prendere posizione nella sentenza impugnata in ordine ai vari elementi di prova prodotti dinanzi ad esso, e dai quali sarebbe
risultato che i costi in questione erano stati contabilizzati dall’EMA. Infatti, in ogni caso, i menzionati elementi di prova
non erano idonei a inficiare la sua conclusione relativa all’inammissibilità delle spese suddette derivante dall’applicazione
della disposizione sopra citata.
78
Pertanto, il Tribunale ha motivato in termini sufficienti l’inammissibilità dei costi di personale relativi a J.G. in quanto
spese riguardanti il progetto [OSCURATO:PERSONA].
79
Quanto ai costi di personale relativi a L.S. nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che il presunto difetto di
motivazione riscontrato risulta dal fatto che il Tribunale non ha posto un quesito scritto all’EMA relativo alla data in cui
alcune spese sono state sostenute, così come risulta dal punto 186 della sentenza impugnata, ma ha sottoposto un quesito siffatto
per risolvere un’incoerenza relativa alla tariffa oraria di questa stessa persona, come risulta dal punto 184 della medesima
sentenza.
80
Tale argomento deve essere respinto. Infatti, il Tribunale è l’unico competente a valutare l’eventuale necessità di integrare
gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause sottoposte alla sua cognizione. La decisione circa il carattere probante
o meno degli atti di causa rientra nella sua insindacabile valutazione dei fatti, la quale sfugge al controllo della Corte
in sede di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza
materiale delle constatazioni effettuate da quest’ultimo risulti dai documenti inseriti nel fascicolo (sentenze [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 163, e Deltafina/[OSCURATO:PERSONA], C‑578/11 P,
EU:C:2014:1742, punto 67). Orbene, nell’ambito della presente impugnazione, l’EMA non ha dedotto alcuno snaturamento degli
elementi di prova presentati al Tribunale, né alcuna inesattezza materiale delle constatazioni effettuate da quest’ultimo
che risulti dai documenti inseriti nel fascicolo.
81
Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta.
82
Quanto alla terza parte del secondo motivo vertente sui costi di personale relativi a L.S. nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA],
risulta da una lettura globale dei punti 132 e 133 della sentenza impugnata che il Tribunale ha tenuto conto soltanto delle
note di onorari che erano state fornite alla [OSCURATO:PERSONA] durante la procedura di audit, avviata ai sensi dell’articolo II.29
delle condizioni generali. Pertanto, esso ha motivato, implicitamente ma necessariamente, la propria decisione di non tener
conto della nota del 25 giugno 2007, che non era stata prodotta durante detta procedura, a differenza delle altre due note,
del 1° gennaio e del 27 dicembre 2006, di cui ha tenuto conto per calcolare i costi ammissibili al finanziamento.
83
Infine, quanto all’argomento relativo al fatto che il Tribunale non ha ordinato una perizia supplementare, suggerita dall’EMA
all’udienza, è sufficiente constatare come l’EMA non chiarisca dinanzi alla Corte la ragione per cui tale perizia sarebbe
stata necessaria, né gli elementi specifici sui quali essa doveva vertere. Tale argomento, non corroborato da sufficienti
precisazioni, deve essere respinto in quanto irricevibile. Pertanto, la terza parte del secondo motivo non può essere accolta.
84
Dalle suesposte considerazioni risulta che il secondo motivo deve essere respinto.
Sul terzo motivo, relativo ad un’erronea applicazione, da parte del Tribunale, dei principi di buona fede e di leale esecuzione
dei contratti, nonché a taluni difetti di motivazione inficianti sul punto la sentenza impugnata
Argomenti delle parti
85
L’EMA contesta la fondatezza e la motivazione della sentenza impugnata, nella misura in cui il Tribunale ha statuito, ai punti
da 201 a 238, 250 e 251 della sua decisione, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato i principi di buona fede e di leale esecuzione
dei contratti.
86
Dopo aver ricordato che, a norma dell’articolo II.3, paragrafo 4, lettera a), delle condizioni generali, la [OSCURATO:PERSONA] vigila
sulla corretta esecuzione del progetto di cui trattasi dal punto di vista scientifico, tecnologico e finanziario, l’EMA fa
valere che il Tribunale non ha correttamente valutato, al punto 205 della sentenza impugnata, la portata dell’articolo II.8,
paragrafo 3, delle condizioni generali, il quale stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA] «si impegna» a valutare le relazioni e gli
elementi che le vengono inviati da ciascun consorzio, in via di principio, nei 45 giorni successivi al ricevimento di detti
documenti. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di rilevare, al punto 205 della sentenza impugnata, che, a norma dell’articolo
II.8, paragrafo 2, delle condizioni generali, le relazioni si considerano approvate dopo 90 giorni dal loro ricevimento se
non vengono inviati commenti, modifiche o correzioni sostanziali.
87
Conformemente ai principi di buona fede e di leale esecuzione dei contratti, quali riconosciuti dal code civil, il Tribunale
avrebbe dovuto affermare che la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del suo obbligo di vigilanza risultante dall’articolo II.8 delle
condizioni generali, era obbligata a comunicare, non appena ricevute le relazioni previste dal contratto in questione, eventuali
errori od omissioni da essa identificati, affinché questi potessero essere tempestivamente sanati. Contrariamente a quanto
statuito dal Tribunale al punto 207 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe soggetta ad un obbligo di controllo non
soltanto nella fase di audit prevista dall’articolo II.29 delle condizioni generali, ma anche sin dalla fase di esecuzione
dei contratti in questione.
88
Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale ai punti da 221 a 227 della sentenza impugnata, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
abbia atteso la conclusione dei progetti e i risultati dell’audit prima di segnalare gli errori, le omissioni o le irregolarità
asseritamente commessi dall’EMA nella dichiarazione delle spese sostenute in esecuzione dei contratti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] violerebbe
i principi di buona fede e di leale esecuzione dei contratti. Il Tribunale non avrebbe neppure motivato la constatazione,
formulata ai punti da 224 a 226 della sentenza impugnata, secondo cui la procedura di audit era necessaria per individuare
le irregolarità addebitate all’EMA, né la propria conclusione, formulata al punto 264 della sentenza impugnata, riguardo alla
gravità di queste ultime.
89
Infine, il Tribunale avrebbe a torto respinto, al punto 238 della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento fondata sulla
responsabilità contrattuale che l’EMA aveva formulato, sulla base dell’articolo 1142 del code civil, al fine di ottenere un
equo corrispettivo per le attività svolte nell’ambito dell’esecuzione dei contratti in questione. Le mancanze imputabili alla
[OSCURATO:PERSONA] avrebbero causato all’EMA un danno risarcibile, essendo soddisfatte le tre condizioni a tal fine previste dall’articolo
1147 del code civil, ossia l’inadempimento di obblighi contrattuali, l’esistenza di un danno e la sussistenza di un nesso
di causalità.
90
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il terzo motivo è irricevibile, poiché l’EMA si limita a ripetere gli argomenti addotti dinanzi
al Tribunale, senza identificare gli eventuali errori commessi da quest’ultimo, e che esso è comunque infondato.
Giudizio della Corte
91
Riguardo alla ricevibilità del terzo motivo, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte,
è irricevibile un’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti dedotti dinanzi
al Tribunale. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame
del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.
92
Tuttavia, ove un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale,
i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi in sede di impugnazione. Infatti, se un ricorrente
non potesse basare in tal modo la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento
di impugnazione sarebbe privato di una parte del suo significato.
93
Pertanto, gli argomenti addotti dall’EMA sono ricevibili nella misura in cui rimettono in discussione l’interpretazione o
l’applicazione del diritto da parte del Tribunale.
94
Quanto alla fondatezza del terzo motivo, occorre constatare che l’approvazione tacita delle relazioni a norma dell’articolo
II.8, paragrafo 2, delle condizioni generali, 90 giorni dopo il loro ricevimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], si applica soltanto
alle «relazioni sulle attività del progetto» di cui all’articolo II.7, paragrafo 2, lettera a), di dette condizioni generali.
Per contro, l’articolo II.8, paragrafo 3, di queste ultime precisa che, malgrado l’impegno della [OSCURATO:PERSONA] a «valutare»
tutte le altre relazioni entro un termine di 45 giorni, comprese quelle contemplate dall’articolo II.7, paragrafo 2, lettera
b), delle condizioni generali che contengono i formulari C, la mancata risposta entro tale termine da parte della [OSCURATO:PERSONA]
non implica l’approvazione di tali relazioni. Per i documenti contabili e finanziari, le regole contrattuali escludevano dunque
espressamente una qualsivoglia forma di approvazione tacita.
95
Ne consegue che l’argomentazione dell’EMA relativa ad un’approvazione tacita dei documenti contabili e finanziari da essa
presentati alla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta.
96
Gli altri argomenti relativi ad una violazione dei principi di buona fede e di leale esecuzione dei contratti si fondano sulla
premessa secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza delle irregolarità contabili constatate prima della procedura di audit.
97
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato dinanzi al Tribunale che essa non era informata di tali irregolarità prima della procedura
di audit, ed il Tribunale ha statuito, al punto 225 della sentenza impugnata, che solo un esame accurato condotto per mezzo
di una revisione contabile e finanziaria poteva consentire di identificare le irregolarità in questione.
98
Nella misura in cui l’EMA sostiene che tale conclusione non è motivata, occorre rilevare come il Tribunale l’abbia giustificata,
al citato punto 225, facendo riferimento alle constatazioni specifiche e dettagliate effettuate nella relazione finale di
audit. Per il resto, l’argomento è irricevibile. Infatti, la conclusione secondo cui la procedura di audit contabile e finanziario
era necessaria per scoprire le irregolarità in questione rientra nella valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, che non
spetta alla Corte controllare nell’ambito del presente giudizio di impugnazione, in assenza di uno snaturamento degli elementi
di prova. Orbene, l’EMA non ha neppure allegato uno snaturamento dei fatti che sarebbe stato compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA].
99
Quanto all’argomento relativo ad un difetto di motivazione per quanto riguarda la gravità delle irregolarità in questione,
constatata al punto 264 della sentenza impugnata, occorre rilevare che il ragionamento illustrato ai punti da 260 a 264 di
tale sentenza, in virtù del quale le irregolarità suddette potevano pregiudicare gli interessi finanziari dell’Unione, ai
sensi dell’articolo II.1, paragrafo 11, delle condizioni generali, nell’esecuzione dei contratti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente
per motivare la qualificazione di tali irregolarità come «gravi».
100
Infine, giustamente il Tribunale ha respinto, ai punti da 228 a 238 della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento formulata
dall’EMA sulla base degli articoli 1142 e 1147 del code civil. Infatti, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 232 a 234 della
sua sentenza, che una delle tre condizioni cumulative previste dal diritto belga per il risarcimento di un danno di origine
contrattuale, vale a dire l’inadempimento di obblighi contrattuali da parte della convenuta, non era soddisfatto nel caso
di specie. Orbene, l’EMA non ha dimostrato, nell’ambito del presente giudizio di impugnazione, che il Tribunale abbia erroneamente
interpretato o applicato le condizioni contrattuali relative ai progetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Date tali circostanze, la constatazione
secondo cui il presupposto relativo all’inadempimento di obblighi contrattuali non è soddisfatto deve essere considerata giustificata.
101
Risulta da quanto precede che il terzo motivo deve essere respinto nella sua interezza.
Sul quarto motivo, relativo ad una violazione, da parte del Tribunale, di vari principi generali del diritto dell’Unione
Argomenti delle parti
102
Il quarto motivo è articolato in tre parti, riguardanti, rispettivamente, una violazione del principio di proporzionalità,
una violazione del principio di non discriminazione, nonché una violazione dei diritti della difesa.
103
Con la prima parte del quarto motivo, l’EMA deduce un’erronea applicazione del principio di proporzionalità da parte del Tribunale,
a motivo del fatto che quest’ultimo, al punto 265 della sentenza impugnata, ha rigettato gli argomenti da essa fatti valere
in primo grado relativi ad una violazione di detto principio, in conseguenza della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di risolvere
i contratti in questione in modo immediato in applicazione dell’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali.
104
Nell’ambito di tale prima parte del motivo, l’EMA fa inoltre valere che le disposizioni contrattuali non consentono una risoluzione
immediata dei contratti da essa conclusi. Infatti, tale soluzione sarebbe prevista soltanto nei due casi indicati all’articolo
II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali, ossia, in primis, qualora il contraente abbia commesso delle irregolarità,
intenzionalmente o per negligenza, oppure, in secundis, qualora egli abbia violato i principi etici enunciati nelle «Regole
di partecipazione» relative ai contratti. In primo luogo, l’EMA nega di aver commesso tali irregolarità e, quanto all’elemento
soggettivo richiesto, la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto l’assenza di frode da parte sua. L’EMA non avrebbe neppure
commesso una negligenza. In secondo luogo, l’EMA non avrebbe violato alcuna delle «Regole di partecipazione» applicabili ai
progetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
105
L’EMA rimette in discussione, con la seconda parte del quarto motivo, i punti da 101 a 103 della sentenza impugnata, con i
quali il Tribunale ha respinto gli argomenti da essa fatti valere in merito ad una violazione del principio di non discriminazione.
Essa ritiene, in sostanza, che l’erronea interpretazione dell’articolo II.19, paragrafo 1, delle condizioni generali, effettuata
nella sentenza impugnata, dia luogo ad una discriminazione tra le associazioni e le società.
106
Infine, con la terza parte del quarto motivo, l’EMA fa valere che il Tribunale ha erroneamente respinto, ai punti da 268 a
273 della sentenza impugnata, gli argomenti da essa addotti in merito ad una violazione dei suoi diritti della difesa nell’ambito
dell’audit. L’EMA ricorda in particolare che, secondo la giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi
procedimento promosso nei confronti di una persona e idoneo a sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio
fondamentale del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, la procedura di audit non avrebbe avuto natura contraddittoria nella
sua fase preliminare e l’EMA sarebbe stata messa in condizione di parteciparvi solamente quando il progetto di relazione di
audit era già stato preparato. Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riunirsi con l’EMA prima dell’invio della relazione
finale di audit, il 30 settembre 2009. L’EMA sostiene che il Tribunale ha adottato un approccio eccessivamente formalistico,
al punto 271 della sentenza impugnata, affermando che essa non aveva dimostrato in che modo il seguito della procedura avrebbe
potuto essere differente se i suoi diritti della difesa fossero stati rispettati.
107
[OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità di alcuni degli argomenti dell’EMA, e in particolare di quelli rientranti nella prima
parte del quarto motivo, nonché la fondatezza di questo motivo di impugnazione nel suo insieme.
Giudizio della Corte
108
Per quanto riguarda la prima parte del quarto motivo, occorre ricordare anzitutto che, come indicato al punto 92 della presente
sentenza, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione compiuta dal Tribunale,
i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere nuovamente discussi in sede di impugnazione.
109
Ne consegue che l’EMA è legittimata a contestare dinanzi alla Corte l’applicazione del principio di proporzionalità effettuata
dal Tribunale nella sentenza impugnata.
110
Nel merito, l’EMA deduce, nell’ambito della prima parte del quarto motivo, non soltanto una violazione del principio di proporzionalità,
in quanto tale, a motivo della risoluzione dei contratti in questione, ma anche una violazione, da parte del Tribunale, delle
disposizioni contrattuali applicabili, le quali, a suo dire, non autorizzavano la [OSCURATO:PERSONA] a sciogliere tali contratti
senza preavviso nelle circostanze del caso di specie.
111
Quanto a quest’ultima allegazione, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali,
la [OSCURATO:PERSONA] può porre immediatamente termine alla partecipazione di un contraente qualora questi abbia commesso deliberatamente
o per negligenza un’irregolarità nell’esecuzione di un contratto oppure abbia violato principi etici fondamentali previsti
dalle Regole di partecipazione. Tenuto conto del rigetto dei primi due motivi di impugnazione, l’esistenza di varie irregolarità,
che sono state constatate dal Tribunale, segnatamente ai punti 215 e da 260 a 262 della sentenza impugnata, è ormai definitivamente
accertata.
112
Quanto all’elemento soggettivo richiesto dall’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali, il Tribunale, pur osservando,
al punto 217 della sentenza impugnata, che non è indispensabile l’esistenza di un intento fraudolento, ha statuito senza ambiguità,
al punto 219 della medesima sentenza, che le condizioni enunciate dalla suddetta disposizione contrattuale erano soddisfatte
nel caso di specie. Così facendo, esso ha considerato, implicitamente ma necessariamente, che l’EMA aveva commesso per negligenza
le irregolarità constatate.
113
Orbene, alla luce della natura delle numerose irregolarità constatate ai punti 215 e da 260 a 262 della sentenza impugnata –
segnatamente l’assenza di tracciabilità, nella contabilità dell’EMA, di alcuni costi di cui quest’ultima aveva chiesto il
rimborso, la mancanza degli originali ovvero, se ammesse, delle copie autenticate dei documenti relativi all’esecuzione dei
contratti in questione, il fatto che alcune spese di cui l’EMA aveva chiesto il rimborso non erano reali e non corrispondevano
ai documenti giustificativi relativi ai progetti in parola, il fatto che l’EMA, firmando la documentazione finanziaria trasmessa
alla [OSCURATO:PERSONA], aveva certificato circostanze non conformi alla realtà riguardo ad alcuni costi sostenuti ed ai relativi
documenti giustificativi, e il fatto che alcuni contratti di subappalto erano stati stipulati in violazione delle disposizioni
contrattuali – il Tribunale correttamente ha statuito che tali irregolarità implicavano necessariamente un comportamento negligente
da parte dell’EMA. Dunque, il Tribunale giustamente ha ritenuto che l’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali
fosse applicabile nel caso di specie.
114
Per quanto riguarda la presunta violazione del principio di proporzionalità, l’EMA sostiene che delle irregolarità di natura
puramente contabile non giustificano assolutamente lo scioglimento unilaterale dei contratti in questione. Tuttavia, come
constatato dal Tribunale al punto 264 della sentenza impugnata, le irregolarità in questione erano gravi. Esse avevano una
reale incidenza sul bilancio dell’Unione in quanto hanno portato l’EMA a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di importi
rilevanti che, in base alle condizioni contrattuali, non si riferivano a spese finanziabili. Date tali circostanze, il Tribunale
giustamente ha statuito che l’azione della [OSCURATO:PERSONA] consistente nell’esercizio del suo diritto contrattuale di risolvere
senza preavviso i contratti in questione, ai sensi dell’articolo II.16, paragrafo 2, delle condizioni generali, non violava
il principio di proporzionalità.
115
Ne consegue che la prima parte del quarto motivo deve essere respinta.
116
Quanto alla seconda parte del quarto motivo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità
di trattamento esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente e che situazioni differenti non
siano trattate in maniera uguale, a meno che un siffatto trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., segnatamente,
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Estonia, C‑505/09 P, EU:C:2012:179, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata).
117
Occorre poi rilevare che, a norma dell’articolo II.19, paragrafo 1, lettera d), delle condizioni generali, «[l]e procedure
contabili adottate per la registrazione delle spese e delle entrate devono rispettare le norme contabili dello Stato di stabilimento
del contraente».
118
Orbene, tenuto conto delle diverse norme contabili applicabili, nel diritto belga, alle società commerciali, da un lato, e
alle associazioni senza scopo di lucro, dall’altro, è giocoforza constatare che, contrariamente alle argomentazioni dell’EMA,
queste due categorie di persone giuridiche non si trovano in situazioni paragonabili ai fini dell’applicazione delle disposizioni
dell’articolo II.19 delle condizioni generali.
119
Di conseguenza, la seconda parte del quarto motivo non può essere accolta.
120
Quanto alla terza parte del quarto motivo, il rispetto dei diritti della difesa esige che i destinatari di decisioni che incidono
in maniera sensibile sui loro interessi vengano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista (sentenza
[OSCURATO:PERSONA], C‑418/11, EU:C:2013:588, punto 83 e la giurisprudenza ivi citata).
121
Nel caso di specie, tuttavia, la procedura di audizione è stata avviata nei confronti dell’EMA in un quadro contrattuale e
non idoneo, in linea di principio, a sfociare in un atto pregiudizievole per detta associazione. Invero, la [OSCURATO:PERSONA] ha
emesso, il 5 novembre 2010, una nota di addebito per il recupero della somma di EUR 164 080,03. Tuttavia, il Tribunale ha
statuito, ai punti da 71 a 75 della sentenza impugnata, che la nota di addebito era indissociabile dal quadro contrattuale
e non costituiva dunque un atto il cui annullamento potesse essere chiesto ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Tale qualificazione
della nota di addebito non è stata contestata nell’ambito del presente giudizio di impugnazione e deve dunque essere considerata
definitiva.
122
Ne consegue che la giurisprudenza citata al punto 120 della presente sentenza non trova applicazione nel caso di specie.
123
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, segnatamente in osservanza delle esigenze del principio di buona amministrazione, a rispettare
il principio del contraddittorio nell’ambito di una procedura di audit quale quella prevista dall’articolo II.29 delle condizioni
generali. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] deve procurarsi tutte le informazioni pertinenti, e segnatamente quelle che la sua controparte
contrattuale è in grado di fornirle, prima di adottare la decisione di emettere una nota di addebito, di risolvere un contratto
e/o di rifiutare di effettuare pagamenti supplementari alla controparte suddetta.
124
Orbene, il Tribunale ha giustamente rilevato, al punto 272 della sentenza impugnata, che l’EMA a potuto far conoscere utilmente
il proprio punto di vista a seguito della comunicazione in data 19 maggio 2009 del progetto di relazione di audit, in particolare
mediante la sua lettera del 19 agosto 2009, che d’altronde è stata espressamente presa in considerazione nell’ambito della
relazione finale di audit, contrariamente a quanto l’EMA sostiene. La circostanza, evidenziata dall’EMA, secondo cui essa
non è stata ascoltata prima della comunicazione del progetto di relazione di audit, non significa che il principio del contraddittorio
non sia stato rispettato in maniera adeguata nel caso di specie. Allo stesso modo, neppure il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non
abbia tenuto alcuna riunione con l’EMA prima del mese di dicembre 2009 ha privato quest’ultima della possibilità di far valere
in tempo utile il proprio punto di vista.
125
Infine, quanto all’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe adottato un approccio eccessivamente formalistico al punto 271
della sentenza impugnata, è sufficiente constatare come tale punto della decisione costituisca una motivazione addotta ad
abundantiam nel ragionamento del Tribunale. Orbene, secondo una consolidata giurisprudenza, gli argomenti rivolti contro motivazioni
svolte ad abundantiam in una decisione del Tribunale non possono determinare l’annullamento di tale decisione e sono dunque
inoperanti (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).
126
Pertanto, la terza parte del quarto motivo è infondata.
127
Ne consegue che il quarto motivo deve essere rigettato nella sua interezza.
128
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere respinta.
Sulle spese
129
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce
sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione
in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la condanna dell’EMA sul punto, quest’ultima, rimasta soccombente nei motivi proposti,
deve essere condannata al pagamento delle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’Association médicale européenne (EMA) è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.