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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2021

Cassazione n. 03582/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13847/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO; -intimati- avverso l’ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 1737/2018 depositata il 17/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], kosovaro, ricorre per cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Pavia ne ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione adottato dal prefetto della stessa città il 15-9- 2018; gli intimati non hanno svolto difese.

Considerato che: il ricorrente denunzia (i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 13 t.u. imm., 1, 4 e 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, oltre che la motivazione solo apparente del provvedimento ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ.; (ii) l’omesso esame di fatto decisivo e la motivazione apparente in ordine alla ritenuta pericolosità sociale; il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., poiché in nessun modo è indicato a cosa fosse stata ancorata l’opposizione al decreto di espulsione; l’unico spunto che si rinviene nel ricorso è che “in data 15 ottobre 2018, il signor Syla, ai sensi dell’art. 13, comma VIII, del d.lgs. n. 286/98, proponeva avanti il giudice di pace di Pavia opposizioneavverso il decreto di espulsione predetto”; niente altro è puntualizzato in ordine alle ragioni di opposizione spese in quella sede; una simile laconica indicazionenon soddisfa l’onere di specificità richiesto dall’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. (v.

Cass. Sez. 1 n. 24432 - 20, Cass. Sez. 1 n. 28780-20); varammentato che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva: occorre che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 stesso codice (v. da ultimo Cass. Sez.

U n. 37552-21); la mancanza di una pur sintetica ma chiara esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato non può essere superata neppure attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. Sez.

U n. 11308-14); l'inosservanza dei suddetti doveri conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione lacunosa dei fatti di causa che finisca col pregiudicare, come nella specie, la stessa l'intelligibilità delle censurein rapporto a quanto aveva costituito oggetto del giudizio di merito; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13847/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO; -intimati- avverso l’ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 1737/2018 depositata il 17/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], kosovaro, ricorre per cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Pavia ne ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione adottato dal prefetto della stessa città il 15-9- 2018; gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: il ricorrente denunzia (i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 13 t.u. imm., 1, 4 e 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, oltre che la motivazione solo apparente del provvedimento ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ.; (ii) l’omesso esame di fatto decisivo e la motivazione apparente in ordine alla ritenuta pericolosità sociale; il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., poiché in nessun modo è indicato a cosa fosse stata ancorata l’opposizione al decreto di espulsione; l’unico spunto che si rinviene nel ricorso è che “in data 15 ottobre 2018, il signor Syla, ai sensi dell’art. 13, comma VIII, del d.lgs. n. 286/98, proponeva avanti il giudice di pace di Pavia opposizioneavverso il decreto di espulsione predetto”; niente altro è puntualizzato in ordine alle ragioni di opposizione spese in quella sede; una simile laconica indicazionenon soddisfa l’onere di specificità richiesto dall’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. 1 n. 24432 - 20, Cass. Sez. 1 n. 28780-20); varammentato che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva: occorre che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 stesso codice (v. da ultimo Cass. Sez. U n. 37552-21); la mancanza di una pur sintetica ma chiara esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato non può essere superata neppure attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. Sez. U n. 11308-14); l'inosservanza dei suddetti doveri conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione lacunosa dei fatti di causa che finisca col pregiudicare, come nella specie, la stessa l'intelligibilità delle censurein rapporto a quanto aveva costituito oggetto del giudizio di merito; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricor
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