Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16309/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG G. Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata ai sensi degli artt. 314 e s. cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che questi abbia concorso a dare causa alla propria detenzione dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari, disposta in relazione al delitto di associazione per delinquere diretta a consentire la commissione di un numero indeterminato di reati e in particolare l'altrui evasione fiscale, il conseguimento di erogazioni pubbliche e la creazione di fondi occulti all'estero, e al delitto di cui agli artt. 110 e 640-bis cod. pen., nonché al delitto previsto dagli artt. 110 e 648-bis cod. pen., contestazioni che non avevano trovato conferma nel successivo sviluppo processuale, essendo stata pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in relazione al reato associativo.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per la cassazione il Belsito, a mezzo del difensore, lamentando con un primo motivo la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione.

Ad avviso del ricorrente la corte distrettuale avrebbe erroneamente portato la sua attenzione sulla sussistenza di un grave quadro indiziario; se così fosse sarebbe ingiusta solo la detenzione applicata in assenza di gravi indizi; ovvero una detenzione illecita.

Inoltre, il giudice della riparazione ha commesso l'errore di ritenere che la condotta da considerare ai fini della meritevolezza della riparazione fosse quella oggetto del provvedimento custodiale, che all'esito del giudizio è risultata penalmente irrilevante.

Infine, il Belsito ha fornito elementi fondamentali per dare conto della propria innocenza.

Con un secondo motivo si è dedotta ancora la violazione di legge, in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., perché la Corte di appello ha motivato in merito alla ritenuta condotta gravemente colposa del Belsito con formule di stile, senza considerare le lacune investigative e la superficialità nella conduzione delle indagini. [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcun ruolo nel processo decisionale che ha indotto il giudice della cautela ad emettere il provvedimento custodiale; non ha tenuto alcuna condotta che possa essere ritenuta negligente o comunque colposa rispetto all'instaurazione della custodia cautelare ed ha mostrato in plurime occasioni la massima disponibilità con le autorità procedenti; l'atteggiamento assunto dal medesimo non configura alcun illecito né ha determinato allarme sociale.

Il terzo motivo, con il quale si denuncia tanto la violazione della legge processuale che il vizio della motivazione, investe la circostanza che la Corte di appello avrebbe attribuito valenza decisiva, ai fini del rigetto dell'istanza, ad un atteggiamento desunto dalle dichiarazioni del Belsito, attribuendo rilievo a condotte penalmente irrilevanti.

Si osserva nuovamente che le indagini furono lacunose e che il materiale probatorio che condusse all'emissione della ordinanza cautelare era insufficiente.

Un quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. riportando alcuni principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Appare opportuno evidenziare che, dopo aver illustrato i dati salienti delle indagini in allora svolte ed aver concluso tale narrativa con l'affermazione: "La consistenza del quadro indiziario a carico del Belsito, quanto meno nella fase delle indagini, è ulteriormente comprovata dal fatto che la misura custodiale venne confermata dal Tribunale del Riesame di Milano", la Corte di appello ha comunque preso le mosse, per individuare la condotta ritenuta gravemente colposa di interesse, dalla ricostruzione che del comportamento del Belsito aveva fatto il giudice dell'assoluzione.

Pertanto, il giudice della riparazione non è incorso nell'errore di assumere ad oggetto del proprio accertamento una condotta emergente nella fase delle indagini preliminari, come farebbe intendere (ma, invero, in termini piuttosto contratti) il motivo in esame.

Traendolo dalla sentenza assolutoria la Corte di appello ha identificato il comportamento gravemente colposo del Belsito, come tale ostativo al riconoscimento dell'indennizzo richiesto, nell'aver intrattenuto rapporti illeciti con [OSCURATO:PERSONA], imprenditore a capo di una rete societaria predisposta per l'emissione di fatture false e in grado di utilizzare società e relazioni bancarie per occultare la provenienza delittuosa del denaro, essendo egli a conoscenza del quadro di corruzione e di cointeressenza entro il quale questi operava; ed avendo egli stesso dato la disponibilità a tenere comportamenti illeciti finalizzati all'acquisizione di beni e di denaro volti a finanziare il partito politico nelle cui file svolgeva il ruolo di tesoriere o i soggetti a lui legati da rapporti di interessenza.

In sintesi, il giudizio conclusosi con la sentenza assolutoria del Belsito aveva comunque acclarato la "stretta correlazione fra il predetto ed i soggetti coinvolti nell'illecita attività oggetto di indagine", confermata dal medesimo nel corso dei suoi interrogatori, nei quali aveva sì offerto giustificazioni alternative ma anche dato riscontro del fatto che si trattava di collegamenti "riconducibili ad interessenza caratterizzate da notevole opacità".

In merito alla descritta motivazione, e quindi all'enucleazione del comportamento gravemente colposo, il ricorrente non ha svolto alcuna osservazione, se non quella già esposta.

Di talchè il motivo si appalesa aspecifico, perché non si confronta con il nucleo della decisione impugnata, ed altresì manifestamente infondato, perché non risponde al vero che la Corte di appello si sia arrestata alla considerazione dei suoi comportamenti, quali emersi da indagini che il ricorrente valuta incomplete.

1.2. Il secondo motivo si concreta in mere affermazioni antagoniste alla ricostruzione svolta dall'ordinanza impugnata, sicchè risulta non consentito in sede di legittimità.

Il compito di questa Corte non è quello di adottare una propria ricostruzione dei fatti, aderendo all'una o all'altra prospettazione o addirittura formando una propria, ma quello di accertare che la motivazione resa dal giudice del merito sia esente da taluno dei vizi di cui all'art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen. 1.3.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Al netto della reiterazione della doglianza che si indirizza alla gestione delle indagini preliminari, di nessun rilievo in questa sede ai fini che occupano, con il motivo si imputa alla Corte di appello di aver valorizzato le dichiarazioni rese dal Belsito e di aver attribuito rilievo a comportamenti non aventi rilievo penale.

Orbene, precisato che le dichiarazioni sono state valorizzate unicamente quale attendibile fonte dell'informazione utilizzata, sicchè non viene in considerazione il tema della relazione tra esercizio delle facoltà difensive e condotta gravemente colposa ostativa all'indennizzo, vi è che la Corte di appello ha del tutto legittimamente fatto riferimento a quanto dallo stesso Belsito narrato delle proprie relazioni con gli altri soggetti interessati dalle indagini.

Quanto al secondo aspetto, è sufficiente osservare che è fisiologico che il giudice della riparazione valuti comportamenti privi di rilievo penale e tuttavia ragione di provvedimenti cautelari, atteso che l'art. 314 presuppone in primo luogo il proscioglimento di colui che richiede l'indennizzo.

1.4. Il quarto motivo è del tutto generico.

Va rammentato che ai sensi dell'art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".

L'art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen.

Sulla scorta di tali disposizioni questa Corte afferma costantemente che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame; che il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945).

Nel caso di specie, è mancante persino l'enunciazione della censura, concretandosi l'esposizione nell'articolazione di una pluralità di principi giurisprudenziali, senza indicazione di quale conclusione ne voglia trarre il ricorrente, in rapporto a quale parte della motivazione impugnata.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, che vanno liquidate in mille euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG G. Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata ai sensi degli artt. 314 e s. cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che questi abbia concorso a dare causa alla propria detenzione dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari, disposta in relazione al delitto di associazione per delinquere diretta a consentire la commissione di un numero indeterminato di reati e in particolare l'altrui evasione fiscale, il conseguimento di erogazioni pubbliche e la creazione di fondi occulti all'estero, e al delitto di cui agli artt. 110 e 640-bis cod. pen., nonché al delitto previsto dagli artt. 110 e 648-bis cod. pen., contestazioni che non avevano trovato conferma nel successivo sviluppo processuale, essendo stata pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto in relazione al reato associativo. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per la cassazione il Belsito, a mezzo del difensore, lamentando con un primo motivo la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione. Ad avviso del ricorrente la corte distrettuale avrebbe erroneamente portato la sua attenzione sulla sussistenza di un grave quadro indiziario; se così fosse sarebbe ingiusta solo la detenzione applicata in assenza di gravi indizi; ovvero una detenzione illecita. Inoltre, il giudice della riparazione ha commesso l'errore di ritenere che la condotta da considerare ai fini della meritevolezza della riparazione fosse quella oggetto del provvedimento custodiale, che all'esito del giudizio è risultata penalmente irrilevante. Infine, il Belsito ha fornito elementi fondamentali per dare conto della propria innocenza. Con un secondo motivo si è dedotta ancora la violazione di legge, in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., perché la Corte di appello ha motivato in merito alla ritenuta condotta gravemente colposa del Belsito con formule di stile, senza considerare le lacune investigative e la superficialità nella conduzione delle indagini. [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcun ruolo nel processo decisionale che ha indotto il giudice della cautela ad emettere il provvedimento custodiale; non ha tenuto alcuna condotta che possa essere ritenuta negligente o comunque colposa rispetto all'instaurazione della custodia cautelare ed ha mostrato in plurime occasioni la massima disponibilità con le autorità procedenti; l'atteggiamento assunto dal medesimo non configura alcun illecito né ha determinato allarme sociale. Il terzo motivo, con il quale si denuncia tanto la violazione della legge processuale che il vizio della motivazione, investe la circostanza che la Corte di appello avrebbe attribuito valenza decisiva, ai fini del rigetto dell'istanza, ad un atteggiamento desunto dalle dichiarazioni del Belsito, attribuendo rilievo a condotte penalmente irrilevanti. Si osserva nuovamente che le indagini furono lacunose e che il materiale probatorio che condusse all'emissione della ordinanza cautelare era insufficiente. Un quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. riportando alcuni principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione. 3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Appare opportuno evidenziare che, dopo aver illustrato i dati salienti delle indagini in allora svolte ed aver concluso tale narrativa con l'affermazione: "La consistenza del quadro indiziario a carico del Belsito, quanto meno nella fase delle indagini, è ulteriormente comprovata dal fatto che la misura custodiale venne confermata dal Tribunale del Riesame di Milano", la Corte di appello ha comunque preso le mosse, per individuare la condotta ritenuta gravemente colposa di interesse, dalla ricostruzione che del comportamento del Belsito aveva fatto il giudice dell'assoluzione. Pertanto, il giudice della riparazione non è incorso nell'errore di assumere ad oggetto del proprio accertamento una condotta emergente nella fase delle indagini preliminari, come farebbe intendere (ma, invero, in termini piuttosto contratti) il motivo in esame. Traendolo dalla sentenza assolutoria la Corte di appello ha identificato il comportamento gravemente colposo del Belsito, come tale ostativo al riconoscimento dell'indennizzo richiesto, nell'aver intrattenuto rapporti illeciti con [OSCURATO:PERSONA], imprenditore a capo di una rete societaria predisposta per l'emissione di fatture false e in grado di utilizzare società e relazioni bancarie per occultare la provenienza delittuosa del denaro, essendo egli a conoscenza del quadro di corruzione e di cointeressenza entro il quale questi operava; ed avendo egli stesso dato la disponibilità a tenere comportamenti illeciti finalizzati all'acquisizione di beni e di denaro volti a finanziare il partito politico nelle cui file svolgeva il ruolo di tesoriere o i soggetti a lui legati da rapporti di interessenza. In sintesi, il giudizio conclusosi con la sentenza assolutoria del Belsito aveva comunque acclarato la "stretta correlazione fra il predetto ed i soggetti coinvolti nell'illecita attività oggetto di indagine", confermata dal medesimo nel corso dei suoi interrogatori, nei quali aveva sì offerto giustificazioni alternative ma anche dato riscontro del fatto che si trattava di collegamenti "riconducibili ad interessenza caratterizzate da notevole opacità". In merito alla descritta motivazione, e quindi all'enucleazione del comportamento gravemente colposo, il ricorrente non ha svolto alcuna osservazione, se non quella già esposta. Di talchè il motivo si appalesa aspecifico, perché non si confronta con il nucleo della decisione impugnata, ed altresì manifestamente infondato, perché non risponde al vero che la Corte di appello si sia arrestata alla considerazione dei suoi comportamenti, quali emersi da indagini che il ricorrente valuta incomplete. 1.2. Il secondo motivo si concreta in mere affermazioni antagoniste alla ricostruzione svolta dall'ordinanza impugnata, sicchè risulta non consentito in sede di legittimità. Il compito di questa Corte non è quello di adottare una propria ricostruzione dei fatti, aderendo all'una o all'altra prospettazione o addirittura formando una propria, ma quello di accertare che la motivazione resa dal giudice del merito sia esente da taluno dei vizi di cui all'art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Al netto della reiterazione della doglianza che si indirizza alla gestione delle indagini preliminari, di nessun rilievo in questa sede ai fini che occupano, con il motivo si imputa alla Corte di appello di aver valorizzato le dichiarazioni rese dal Belsito e di aver attribuito rilievo a comportamenti non aventi rilievo penale. Orbene, precisato che le dichiarazioni sono state valorizzate unicamente quale attendibile fonte dell'informazione utilizzata, sicchè non viene in considerazione il tema della relazione tra esercizio delle facoltà difensive e condotta gravemente colposa ostativa all'indennizzo, vi è che la Corte di appello ha del tutto legittimamente fatto riferimento a quanto dallo stesso Belsito narrato delle proprie relazioni con gli altri soggetti interessati dalle indagini. Quanto al secondo aspetto, è sufficiente osservare che è fisiologico che il giudice della riparazione valuti comportamenti privi di rilievo penale e tuttavia ragione di provvedimenti cautelari, atteso che l'art. 314 presuppone in primo luogo il proscioglimento di colui che richiede l'indennizzo. 1.4. Il quarto motivo è del tutto generico. Va rammentato che ai sensi dell'art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". L'art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. Sulla scorta di tali disposizioni questa Corte afferma costantemente che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame; che il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945). Nel caso di specie, è mancante persino l'enunciazione della censura, concretandosi l'esposizione nell'articolazione di una pluralità di principi giurisprudenziali, senza indicazione di quale conclusione ne voglia trarre il ricorrente, in rapporto a quale parte della motivazione impugnata. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, che vanno liquidate in mille euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, che
Sentenza Cassazione n. 16309/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris