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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35304/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4709/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ul- timo in Roma, viale B. Buozzi, n.47; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e REGIONE CALABRIA, [OSCURATO:PERSONA] e PROCURA- [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catanzaro n. 97/23, depositata il 30 gennaio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], primo dei candidati non eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione Calabria nelle elezioni indette per il 3-4 ottobre 2021, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eletto alla medesima carica, per sen- tirne accertare l'ineleggibilità ai sensi dell'art. 2, primocomma , n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in qualità di dirigente scolastico presso l'[OSCURATO:PERSONA] F. Severi di [OSCURATO:PERSONA] con incarico aggiuntivo di reggenza presso l'[OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA] –N.

Contestabile di Taurianova, con la dichiarazione di decadenza dalla carica.

Si costituì il Gelardi, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con ordinanza del 9 marzo 2022, il Tribunale di Catanzaro rigettò la domanda.

2. L'impugnazione proposta dal Princiè stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Catanzarocon sentenza del 30 gennaio 2023.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che l'art. 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'individuare le funzioni dei dirigenti generali, af- fida agli stessi il compito di attuare gli obiettivi individuati dal Ministro nell'e- sercizio della funzione d'indirizzo politico e programmazione, sia personal- mente che attraverso la programmazione e la pianificazione dell'attività dei dirigenti di seconda fascia, dei quali coordinano e controllano l'attività, anche attraverso l'assegnazione delle relativerisorse e l'esercizio di poteri sostitutivi in caso d'inerzia.Ha aggiunto che le funzioni assegnate ai dirigenti scolastici dall'art. 25 del medesimo decreto non integrano con pienezza i compiti e le funzioni tipiche dei dirigenti generali, essendo i loro compiti limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, erisultando gli stessi in- quadrati in ruoli di dimensioni regionali.

Ha quindi escluso l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2, primocomma, n. 1 della legge n. 154 del 1981, osservando che le cause limitative del diritto di elettorato passivo non sono suscettibili d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto aventi portata derogatoria rispetto al principio della libera accessibilità alle cariche elettive, e quindi incidenti su un diritto costituzionalmente garantito.

3. Avverso la predetta sentenza il Princi ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] h a resistito con controricorso.

Gli altri intimati non ha nno svolto attività difen- siva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost.,sostenendo che, nell'esclu- dere l'applicabilità dell'art. 2, primocomma, n. 1 della legge n. 154 del 1981, la Corte territoriale ha fatto ricorso ad una motivazione meramente appa- rente, avendo preso in esame soltanto le funzioni dei dirigenti generali, senza tenere conto del riferimento della norma a quelleequiparate.

1.1. Il motivo è infondato.

Ai fini dell'esclusione della causa d'ineleggibilità, la sentenza impugnata non si è affatto limitata ad individuare le funzioni attribuite dall'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001 ai dirigenti generali, ma leha poste a confronto con quellespettanti ai dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 25 del medesimo de- creto, ponendo in risalto la portata più limitata di queste ultime, ritenute non equiparabili alle prime, in quanto non attinenti al raccordo tra le direttive impartite dal Ministro nell'esercizio della funzione d'indirizzo politico e pro- grammazionee l'attività amministrativa svolta dai singoli uffici e direzioni in cui si articola la struttura ministeriale, ma all'espletamento dei compiti speci- ficamente demandati alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria alle stesse riconosciuta.

Tale comparazione, accompagnata dalla sottolineatura della posizione di sottordinazione dei dirigenti scolastici, in contrapposizione a quella di vertice spettante ai dirigenti generali, deve ritenersi più che sufficiente ai fini dell'a- dempimento dell'obbligo di motivazione imposto dall'art. 132, secondo com- ma, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consentendo, nella sua compiutezzae logicità, di ricostruire agevolmente il percorso logico-giu- ridico seguito per giungere alla decisione, ed attingendo quindi la soglia del minimo costituzionale prescritto dall'art. 111, sesto comma, Cost., per la cui violazioneè necessario, come più volte affermato dalla giurisprudenza di le- gittimità, che la motivazione risulti assolutamente inesistente sotto il profilo materiale e grafico, oppure meramente apparente, perplessa o oggettiva- mente incomprensibile, oppure caratterizzata da argomentazioni manifesta- mente contraddittorie, in quanto tra loro logicamentei nconciliabili (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez.

I, 3/03/2022, n. 7090; Cass., Sez.

VI, 25/09/2018, n. 22598).

2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 2, primocomma, n. 1 della legge n. 154 del 1981, dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., degli artt. 19 e 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, della legge 15 marzo 1997, n. 59, del d.lgs. 6 marzo 1998, n. 59, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, del d.m. 1° febbraio 2001, n. 44, della legge 3 luglio 2017, n. 105, del d.m. 28 agosto 2018, n. 129, dei CCNL 26 maggio 1999, 19 maggio 2010, 11 aprile 2006, 15 aprile 2010 e 8 luglio2019 e del CCNQ 3 agosto 2021, osservando che, nell'escludere la sussistenza della causa d'i- neleggibilità, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del tenore letterale e della ratiodell'art. 2, primo comma , n. 1 della legge n. 154 del 1981.

Pre - messo che, nell'individuare le categorie equiparate ai direttori generali, tale disposizione non fa alcun cenno alla carica, al ruolo o alla fascia, ma solo alle funzioni svolte, afferma che tale formulazione, risponde nte all'esigenza di estendere l'ineleggibilità a situazioni nelle quali sussista un'effettiva possibi- lità di strumentalizzazione della propria posizione a fini elettorali, impone di attribuire rilievo alle funzioni concretamente svolte, anziché alle caratteristi- che organizzative degli uffici.

Sostiene che, con particolare riguardo all'ordi- namento scolastico, essa impone di tener conto della specialità della figura del dirigente, quale organo dell'amministrazione statale ed al tempo stesso organo di vertice di un'istituzione funzionalmente e giuridicamente autonoma, dotato di compitiche non si esauriscono nei profili gestionali ed amministra- tivi, ma si estendono a quelli didattici ed educativi.

Aggiunge che, nel valutare la potenziale alterazione della par condiciotra i candidati, occorre tener conto anche delle ingenti risorse economiche che il dirigente scolastico è chiamato a gestire nell'affidamento di contratti pubblici, nonché dell'estensione territo- riale del comprensorio scolastico e della consistenza della relativa popola- zione, le quali operano come fattori di moltiplicazione del consenso.

2.1. Il motivo è infondato.

Premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricor- rente,la disciplina delle funzioni dirigenziali introdotta dal d.lgs. n. 165 del 2001 non ha comportato affatto il superamento dell'articolazione in fasce, espressamente prevista dagli artt. 15 e 23, i quali dispongonola suddivisione del ruolo dei dirigenti in due fasce distinte , per le quali gli artt. 28 e 28 - bis prevedono differenti modalità di accesso, si osserva che gli artt. 16 e 17 del medesimo decreto enumerano separatamente le funzioni spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali da quelle assegnate agli altri dirigenti: a que- st'ultima distinzione, e non già a quella per fasce, ha fatto correttamente riferimento la sentenza impugnata, la quale, nell'interpretare la locuzione «di- pendenti dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equipa- rate o superiori», adoperata dal legislatore nell'art. 2, primo comma, n. 1 della legge n. 154 del 1981, ha posto a confronto la disposizione di cui all'art. 16 con quella di cui all'art. 25, che individua le funzioni dei dirigenti scolastici, concludendo che, anche a voler tenere conto della specificità del modello or- ganizzativo dell'ufficio e del complesso di attribuzioni riconosciute alla diri- genza scolastica dalla contrattazione collettiva, le funzioni del dirigente sco- lastico non integrano con pienezza i compiti e le funzioni tipiche del dirigente degli uffici dirigenziali generali, in considerazione della complessità dell'atti- vità materiale connessa alle funzioni apicali attribuite a quest'ultimo.

Non può ritenersi pertanto pertinente il richiamo della difesa del ricor- rente ad una pronuncia del Giudice amministrativo di secondo grado che, in riferimento alla nomina a consigliere di Stato di un dirigente di prima fascia non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, ha ritenuto che l'individuazione dei soggetti equiparati ai dirigenti generali dei Ministeri, ai sensi dell'art. 19, primo comma, n. 2 della legge 27 aprile 1982, n. 186, non debba aver luogo attraverso il confronto tra strutture organizzative dissimili per natura, origini, funzioni e livello di autonomia, ma in base al riscontro dei compiti e delle funzioni effettivamente svolti (cfr.

Cons.

Stato, Sez.

VII, 23/ 03/2022, n. 2142).

Indipendentemente dalla diversità della fattispecie presa in esame da tale pronuncia, il criterio di valutazione adottato dalla sentenza impugnata corrisponde proprio a quello individuato dal Giudice amministra- tivo, avendo la Corte d'appello posto a confronto le funzioni attribuiteai diri- genti scolastici con quellespettanti ai dirigenti generali, delle quali ha rilevato la maggiore ampiezza, ed avendo conferito rilievo alla dimensione regionale del ruolo nel quale i primi sono inquadrati e alla diversità dei rispettivi ambiti operativi al solo scopo di evidenziare la portata più ridotta dei compiti asse- gnati ai dirigenti scolastici.

Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza di legittimitàri- chiamata dalla Corte d'appello, la quale, nel procedere alla comparazione delle medesime disposizioni, ha evidenziato come il contenuto dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta agl'istituti scolastici che abbiano conse- guito la personalità giuridica debba essere individuato sulla base delle defini- zioni riportate nei commi ottavo e nono dell'art. 21 del d.lgs. 15 marzo 1997, n. 59, richiamato dal comma primo dell'art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, i quali attribuiscono ai dirigenti scolastici funzioni decisamente più ridotte di quelle spettanti ai dirigenti generali, sottoponendone inoltre l'operato al con- trollo di un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica generale, e presieduto da un dirigente, che deve procedere alla verifica dei risultati conseguiti (cfr. Cass., Sez. lav., 17/03/2009, n. 6460; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. lav., 5/11/2021, n. 32166).

Il diverso livello delle funzioni spettanti ai dirigenti scolastici rispetto a quello delle funzioniattribuite ai dirigenti generali e il conseguente minor ri- schio che l'influenza connessa all'esercizio delle stesse possa comportare una alterazione della par condiciotra i candidati, la cui salvaguardia costituisce la ratiodella causa d'ineleggibilità prevista dall'art. 2, primo comma, n. 1 della legge n. 154 del 1981, emergonod'altronde con palmare evidenza se solo si tiene conto della posizione di vertice ricoperta dalle altre figure alle quali i dirigenti generali sono parificati dalla predetta disposizione (il capo e i vice capi della polizia, gl'ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano ser- vizio presso il Ministero dell'interno ed i capi di gabinetto dei Ministri), della appartenenza delle stesse alle Amministrazioni centrali dello Stato e dell'am- piezza e incisività delle rispettive funzioni, riferibili all'intera sfera di compe- tenza dellestrutture ministerial i alle quali sono preposte.

Rispetto a tali fun- zioni, quelle attribuite ai dirigenti scolastici rivestono una portata assai più circoscritta, in quanto, pur estendendosi alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ed implicando l'esercizio di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e di orga- nizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza, ai sensi dell'art. 25, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001, non eccedono l'ambito dell'or- ganizzazione e dell'attività delsingolo istituto, alla cui gestione unitaria il di- rigente è chiamato a provvedere, rispondendo dei relativi risultati ai sensi dell'art. 21.

3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M. rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4709/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ul- timo in Roma, viale B. Buozzi, n.47; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e REGIONE CALABRIA, [OSCURATO:PERSONA] e PROCURA- [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catanzaro n. 97/23, depositata il 30 gennaio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], primo dei candidati non eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione Calabria nelle elezioni indette per il 3-4 ottobre 2021, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eletto alla medesima carica, per sen- tirne accertare l'ineleggibilità ai sensi dell'art. 2, primocomma , n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in qualità di dirigente scolastico presso l'[OSCURATO:PERSONA] F. Severi di [OSCURATO:PERSONA] con incarico aggiuntivo di reggenza presso l'[OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA] –N. Contestabile di Taurianova, con la dichiarazione di decadenza dalla carica. Si costituì il Gelardi, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con ordinanza del 9 marzo 2022, il Tribunale di Catanzaro rigettò la domanda. 2. L'impugnazione proposta dal Princiè stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Catanzarocon sentenza del 30 gennaio 2023. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che l'art. 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'individuare le funzioni dei dirigenti generali, af- fida agli stessi il compito di attuare gli obiettivi individuati dal Ministro nell'e- sercizio della funzione d'indirizzo politico e programmazione, sia personal- mente che attraverso la programmazione e la pianificazione dell'attività dei dirigenti di seconda fascia, dei quali coordinano e controllano l'attività, anche attraverso l'assegnazione delle relativerisorse e l'esercizio di poteri sostitutivi in caso d'inerzia.Ha aggiunto che le funzioni assegnate ai dirigenti scolastici dall'art. 25 del medesimo decreto non integrano con pienezza i compiti e le funzioni tipiche dei dirigenti generali, essendo i loro compiti limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, erisultando gli stessi in- quadrati in ruoli di dimensioni regionali. Ha quindi escluso l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2, primocomma, n. 1 della legge n. 154 del 1981, osservando che le cause limitative del diritto di elettorato passivo non sono suscettibili d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto aventi portata derogatoria rispetto al principio della libera accessibilità alle cariche elettive, e quindi incidenti su un diritto costituzionalmente garantito. 3. Avverso la predetta sentenza il Princi ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] h a resistito con controricorso. Gli altri intimati non ha nno svolto attività difen- siva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost.,sostenendo che, nell'esclu- dere l'applicabilità dell'art. 2, primocomma, n. 1 della legge n. 154 del 1981, la Corte territoriale ha fatto ricorso ad una motivazione meramente appa- rente, avendo preso in esame soltanto le funzioni dei dirigenti generali, senza tenere conto del riferimento della norma a quelleequiparate. 1.1. Il motivo è infondato. Ai fini dell'esclusione della causa d'ineleggibilità, la sentenza impugnata non si è affatto limitata ad individuare le funzioni attribuite dall'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001 ai dirigenti generali, ma leha poste a confronto con quellespettanti ai dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 25 del medesimo de- creto, ponendo in risalto la portata più limitata di queste ultime, ritenute non equiparabili alle prime, in quanto non attinenti al raccordo tra le direttive impartite dal Ministro nell'esercizio della funzione d'indirizzo politico e pro- grammazionee l'attività amministrativa svolta dai singoli uffici e direzioni in cui si articola la struttura ministeriale, ma all'espletamento dei compiti speci- ficamente demandati alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria alle stesse riconosciuta. Tale comparazione, accompagnata dalla sottolineatura della posizione di sottordinazione dei dirigenti scolastici, in contrapposizione a quella di vertice spettante ai dirigenti generali, deve ritenersi più che sufficiente ai fini dell'a- dempimento dell'obbligo di motivazione imposto dall'art. 132, secondo com- ma, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., consentendo, nella sua compiutezzae logicità, di ricostruire agevolmente il percorso logico-giu- ridico seguito per giungere alla decisione, ed attingendo quindi la soglia del minimo costituzionale prescritto dall'art. 111, sesto comma, Cost., per la cui violazioneè necessario, come più volte affermato dalla giurisprudenza di le- gittimità, che la motivazione risulti assolutamente inesistente sotto il profilo materiale e grafico, oppure meramente apparente, perplessa o oggettiva- mente incomprensibile, oppure caratterizzata da argomentazioni manifesta- mente contraddittorie, in quanto tra loro logicamentei nconciliabili (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7090; Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598). 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 2, primocomma, n. 1 della legge n. 154 del 1981, dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., degli artt. 19 e 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, della legge 15 marzo 1997, n. 59, del d.lgs. 6 marzo 1998, n. 59, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, del d.m. 1° febbraio 2001, n. 44, della legge 3 luglio 2017, n. 105, del d.m. 28 agosto 2018, n. 129, dei CCNL 26 maggio 1999, 19 maggio 2010, 11 aprile 2006, 15 aprile 2010 e 8 luglio2019 e del CCNQ 3 agosto 2021, osservando che, nell'escludere la sussistenza della causa d'i- neleggibilità, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del tenore letterale e della ratiodell'art. 2, primo comma , n. 1 della legge n. 154 del 1981. Pre - messo che, nell'individuare le categorie equiparate ai direttori generali, tale disposizione non fa alcun cenno alla carica, al ruolo o alla fascia, ma solo alle funzioni svolte, afferma che tale formulazione, risponde nte all'esigenza di estendere l'ineleggibilità a situazioni nelle quali sussista un'effettiva possibi- lità di strumentalizzazione della propria posizione a fini elettorali, impone di attribuire rilievo alle funzioni concretamente svolte, anziché alle caratteristi- che organizzative degli uffici. Sostiene che, con particolare riguardo all'ordi- namento scolastico, essa impone di tener conto della specialità della figura del dirigente, quale organo dell'amministrazione statale ed al tempo stesso organo di vertice di un'istituzione funzionalmente e giuridicamente autonoma, dotato di compitiche non si esauriscono nei profili gestionali ed amministra- tivi, ma si estendono a quelli didattici ed educativi. Aggiunge che, nel valutare la potenziale alterazione della par condiciotra i candidati, occorre tener conto anche delle ingenti risorse economiche che il dirigente scolastico è chiamato a gestire nell'affidamento di contratti pubblici, nonché dell'estensione territo- riale del comprensorio scolastico e della consistenza della relativa popola- zione, le quali operano come fattori di moltiplicazione del consenso. 2.1. Il motivo è infondato. Premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricor- rente,la disciplina delle funzioni dirigenziali introdotta dal d.lgs. n. 165 del 2001 non ha comportato affatto il superamento dell'articolazione in fasce, espressamente prevista dagli artt. 15 e 23, i quali dispongonola suddivisione del ruolo dei dirigenti in due fasce distinte , per le quali gli artt. 28 e 28 - bis prevedono differenti modalità di accesso, si osserva che gli artt. 16 e 17 del medesimo decreto enumerano separatamente le funzioni spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali da quelle assegnate agli altri dirigenti: a que- st'ultima distinzione, e non già a quella per fasce, ha fatto correttamente riferimento la sentenza impugnata, la quale, nell'interpretare la locuzione «di- pendenti dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equipa- rate o superiori», adoperata dal legislatore nell'art. 2, primo comma, n. 1 della legge n. 154 del 1981, ha posto a confronto la disposizione di cui all'art. 16 con quella di cui all'art. 25, che individua le funzioni dei dirigenti scolastici, concludendo che, anche a voler tenere conto della specificità del modello or- ganizzativo dell'ufficio e del complesso di attribuzioni riconosciute alla diri- genza scolastica dalla contrattazione collettiva, le funzioni del dirigente sco- lastico non integrano con pienezza i compiti e le funzioni tipiche del dirigente degli uffici dirigenziali generali, in considerazione della complessità dell'atti- vità materiale connessa alle funzioni apicali attribuite a quest'ultimo. Non può ritenersi pertanto pertinente il richiamo della difesa del ricor- rente ad una pronuncia del Giudice amministrativo di secondo grado che, in riferimento alla nomina a consigliere di Stato di un dirigente di prima fascia non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, ha ritenuto che l'individuazione dei soggetti equiparati ai dirigenti generali dei Ministeri, ai sensi dell'art. 19, primo comma, n. 2 della legge 27 aprile 1982, n. 186, non debba aver luogo attraverso il confronto tra strutture organizzative dissimili per natura, origini, funzioni e livello di autonomia, ma in base al riscontro dei compiti e delle funzioni effettivamente svolti (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 23/ 03/2022, n. 2142). Indipendentemente dalla diversità della fattispecie presa in esame da tale pronuncia, il criterio di valutazione adottato dalla sentenza impugnata corrisponde proprio a quello individuato dal Giudice amministra- tivo, avendo la Corte d'appello posto a confronto le funzioni attribuiteai diri- genti scolastici con quellespettanti ai dirigenti generali, delle quali ha rilevato la maggiore ampiezza, ed avendo conferito rilievo alla dimensione regionale del ruolo nel quale i primi sono inquadrati e alla diversità dei rispettivi ambiti operativi al solo scopo di evidenziare la portata più ridotta dei compiti asse- gnati ai dirigenti scolastici. Tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza di legittimitàri- chiamata dalla Corte d'appello, la quale, nel procedere alla comparazione delle medesime disposizioni, ha evidenziato come il contenuto dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta agl'istituti scolastici che abbiano conse- guito la personalità giuridica debba essere individuato sulla base delle defini- zioni riportate nei commi ottavo e nono dell'art. 21 del d.lgs. 15 marzo 1997, n. 59, richiamato dal comma primo dell'art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, i quali attribuiscono ai dirigenti scolastici funzioni decisamente più ridotte di quelle spettanti ai dirigenti generali, sottoponendone inoltre l'operato al con- trollo di un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica generale, e presieduto da un dirigente, che deve procedere alla verifica dei risultati conseguiti (cfr. Cass., Sez. lav., 17/03/2009, n. 6460; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. lav., 5/11/2021, n. 32166). Il diverso livello delle funzioni spettanti ai dirigenti scolastici rispetto a quello delle funzioniattribuite ai dirigenti generali e il conseguente minor ri- schio che l'influenza connessa all'esercizio delle stesse possa comportare una alterazione della par condiciotra i candidati, la cui salvaguardia costituisce la ratiodella causa d'ineleggibilità prevista dall'art. 2, primo comma, n. 1 della legge n. 154 del 1981, emergonod'altronde con palmare evidenza se solo si tiene conto della posizione di vertice ricoperta dalle altre figure alle quali i dirigenti generali sono parificati dalla predetta disposizione (il capo e i vice capi della polizia, gl'ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano ser- vizio presso il Ministero dell'interno ed i capi di gabinetto dei Ministri), della appartenenza delle stesse alle Amministrazioni centrali dello Stato e dell'am- piezza e incisività delle rispettive funzioni, riferibili all'intera sfera di compe- tenza dellestrutture ministerial i alle quali sono preposte. Rispetto a tali fun- zioni, quelle attribuite ai dirigenti scolastici rivestono una portata assai più circoscritta, in quanto, pur estendendosi alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ed implicando l'esercizio di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e di orga- nizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza, ai sensi dell'art. 25, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001, non eccedono l'ambito dell'or- ganizzazione e dell'attività delsingolo istituto, alla cui gestione unitaria il di- rigente è chiamato a provvedere, rispondendo dei relativi risultati ai sensi dell'art. 21. 3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del
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