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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02513/2025

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a pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n.18396/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- Per correzione errore materiale, d’ufficio,contenuto nella ordinanza di questa Corten. 5620 del 2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Su segnalazione della parte ricorrente si deve provvedere alla correzione dell’errore materiale contenuta nella ordinanza n. 5620 del 2024.

L’errore riguarda l’utilizzo del termine “decreto” al posto del termine “sentenza” riferit o al provvedimento impugnato ed oggetto della intervenuta cassazione.

L’errore materiale riguarda due periodi di pag. 7, uno relativo al par. 5 della motivazione, l’altro al dispositivo.

Occorre, pertanto, procedere come segue Apag.7 dell’ordinanza, al par. 5 le parole “ il decreto impugnato va pertanto cassato” devono essere sostituite con le parole “ la sentenza impugnata va pertanto cassata”; - Al rigo 11, le parole “ accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma…” devono essere sostituite con le parole “accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma”.

Nulla per le spese per la natura non contenziosa del provvedimento.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 5620del 2024 come segue: Apag.7 dell’ordinanza, al par. 5, le parole “ il decreto impugnato va pertanto cassato” devono essere sostituite con le parole “ la sentenza impugnata va pertanto cassata”; - Al rigo 11, le parole “ accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma…” devono essere sostituite con le parole “accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n.18396/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- Per correzione errore materiale, d’ufficio,contenuto nella ordinanza di questa Corten. 5620 del 2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Su segnalazione della parte ricorrente si deve provvedere alla correzione dell’errore materiale contenuta nella ordinanza n. 5620 del 2024. L’errore riguarda l’utilizzo del termine “decreto” al posto del termine “sentenza” riferit o al provvedimento impugnato ed oggetto della intervenuta cassazione. L’errore materiale riguarda due periodi di pag. 7, uno relativo al par. 5 della motivazione, l’altro al dispositivo. Occorre, pertanto, procedere come segue Apag.7 dell’ordinanza, al par. 5 le parole “ il decreto impugnato va pertanto cassato” devono essere sostituite con le parole “ la sentenza impugnata va pertanto cassata”; - Al rigo 11, le parole “ accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma…” devono essere sostituite con le parole “accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma”. Nulla per le spese per la natura non contenziosa del provvedimento. P.Q.M. Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 5620del 2024 come segue: Apag.7 dell’ordinanza, al par. 5, le parole “ il decreto impugnato va pertanto cassato” devono essere sostituite con le parole “ la sentenza impugnata va pertanto cassata”; - Al rigo 11, le parole “ accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma…” devono essere sostituite con le parole “accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d
Decreto Cassazione n. 02513/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris