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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 46894/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Nivelles (Belgio) avverso il decreto del 2/12/2021 del Tribunale di sorveglianza di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, K. Tassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria della difesa, fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 31 maggio 2022 con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di euro 29.260,00 di ammenda, applicata con sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, divenuta irrevocabile il 22 novembre 2013, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 27, comma 5, d.

Igs. n. 334 del 1994.

1.1. Osserva il Tribunale che la pena pecuniaria risultava pagata nel 2020 e che, quindi, non erano trascorsi tre anni dall'estinzione della pena, come prescritto dall'art. 179 cod. pen. 2.Avverso il descritto decreto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge.

2.1. Assume il ricorrente che l'istanza di riabilitazione, depositata in data 26 ottobre 2021, era intervenuta rispettando il termine di tre anni dall'estinzione della pena per prescrizione.

La pena pecuniaria dell'ammenda, applicata con la sentenza in esecuzione, infatti, risultando questa emessa in data 8 ottobre 2013 e divenuta irrevocabile in data 22 novembre 2013, si era estinta per prescrizione in data 23 ottobre 2018, decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell'art.173 cod. pen.

Sussisterebbero, quindi, per il ricorrente, i presupposti per la chiesta riabilitazione, di cui all'art. 179 cod. pen., perché la pena pecuniaria dell'ammenda, nel caso di specie, si sarebbe estinta in data 23 ottobre 2018, in quanto sono trascorsi più di tre anni da detta estinzione per prescrizione.

L'avvenuto pagamento con allegazione all'istanza di mod.

F23, infine, sarebbe stato documentato al solo fine di dimostrare la buona condotta. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassone, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

3.1. La difesa, a mezzo p.e.c. ha fatto pervenire memoria con la quale ulteriormente argomentando il motivo di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio per essere stato adottato in violazione degli artt. 666, comma 2, 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. 1.Invero, è noto che l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., stabilisce che il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 cod. pen., procedono a norma dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. pen. 1.1.

Ai sensi del citato art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, avverso la quale possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666 cod. proc. pen. 1.2.

Da ultimo, si deve sottolineare che l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato, avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione.

1.3. Questa Corte di legittimità, poi, ha fissato il principio interpretativo, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714).

2. Ciò posto, con riferimento al caso in esame, si osserva che con il decreto di inammissibilità si è sottolineata la data dell'intervenuto pagamento della pena pecuniaria e il decorso del tempo dall'estinzione della pena, evidentemente peraltro operando una valutazione (implicita) circa l'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione nel triennio (es. notifica cartella esattoriale).

In tal modo, il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha svolto una valutazione di tipo discrezionale sul merito della domanda, senza uniformarsi al principio di diritto sopra richiamato, in base al quale, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti di legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali.

2.1. In ogni caso, deve sottolinearsi che il provvedimento adottato oggetto di impugnazione è stato emesso senza osservare lo schema procedimentale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato per la materia in esame dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (prima fase de plano davanti al tribunale di sorveglianza e seconda fase, dell'opposizione, in camera di consiglio, davanti allo stesso tribunale), così applicando l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. al di fuori dei casi consentiti (cfr. in tal senso, Sez. 1, n. 18884 del 27/10/2020, dep. 2021, Costa, non massimata, di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni).

3. In conclusione, il provvedimento impugnato è viziato e deve essere annullato senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze, perché provveda sull'istanza ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per l'ulteriore corso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Nivelles (Belgio) avverso il decreto del 2/12/2021 del Tribunale di sorveglianza di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, K. Tassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria della difesa, fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 31 maggio 2022 con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza di riabilitazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di euro 29.260,00 di ammenda, applicata con sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, divenuta irrevocabile il 22 novembre 2013, in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 27, comma 5, d. Igs. n. 334 del 1994. 1.1. Osserva il Tribunale che la pena pecuniaria risultava pagata nel 2020 e che, quindi, non erano trascorsi tre anni dall'estinzione della pena, come prescritto dall'art. 179 cod. pen. 2.Avverso il descritto decreto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. 2.1. Assume il ricorrente che l'istanza di riabilitazione, depositata in data 26 ottobre 2021, era intervenuta rispettando il termine di tre anni dall'estinzione della pena per prescrizione. La pena pecuniaria dell'ammenda, applicata con la sentenza in esecuzione, infatti, risultando questa emessa in data 8 ottobre 2013 e divenuta irrevocabile in data 22 novembre 2013, si era estinta per prescrizione in data 23 ottobre 2018, decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell'art.173 cod. pen. Sussisterebbero, quindi, per il ricorrente, i presupposti per la chiesta riabilitazione, di cui all'art. 179 cod. pen., perché la pena pecuniaria dell'ammenda, nel caso di specie, si sarebbe estinta in data 23 ottobre 2018, in quanto sono trascorsi più di tre anni da detta estinzione per prescrizione. L'avvenuto pagamento con allegazione all'istanza di mod. F23, infine, sarebbe stato documentato al solo fine di dimostrare la buona condotta. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassone, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. 3.1. La difesa, a mezzo p.e.c. ha fatto pervenire memoria con la quale ulteriormente argomentando il motivo di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio per essere stato adottato in violazione degli artt. 666, comma 2, 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. 1.Invero, è noto che l'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., stabilisce che il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 cod. pen., procedono a norma dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. pen. 1.1. Ai sensi del citato art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, avverso la quale possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666 cod. proc. pen. 1.2. Da ultimo, si deve sottolineare che l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato, avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione. 1.3. Questa Corte di legittimità, poi, ha fissato il principio interpretativo, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714). 2. Ciò posto, con riferimento al caso in esame, si osserva che con il decreto di inammissibilità si è sottolineata la data dell'intervenuto pagamento della pena pecuniaria e il decorso del tempo dall'estinzione della pena, evidentemente peraltro operando una valutazione (implicita) circa l'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione nel triennio (es. notifica cartella esattoriale). In tal modo, il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha svolto una valutazione di tipo discrezionale sul merito della domanda, senza uniformarsi al principio di diritto sopra richiamato, in base al quale, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti di legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali. 2.1. In ogni caso, deve sottolinearsi che il provvedimento adottato oggetto di impugnazione è stato emesso senza osservare lo schema procedimentale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato per la materia in esame dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. (prima fase de plano davanti al tribunale di sorveglianza e seconda fase, dell'opposizione, in camera di consiglio, davanti allo stesso tribunale), così applicando l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. al di fuori dei casi consentiti (cfr. in tal senso, Sez. 1, n. 18884 del 27/10/2020, dep. 2021, Costa, non massimata, di cui si ripercorrono le condivisibili argomentazioni). 3. In conclusione, il provvedimento impugnato è viziato e deve essere annullato senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze, perché provveda sull'istanza ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per l'ulteriore corso.
Decreto Cassazione n. 46894/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris