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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25172/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, avendo il giudice di merito - cfr. pp. 4-5 - motivato circa la prova della totale consapevolezza in capo agli imputati dell'illiceità della loro condotta, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova del dolo di legge può trarsi dalla mancanza di plausibile giustificazione in merito al possesso (Cass. Sez. 2, sentenza n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in ricettazione o incauto acquisto è generico siccome reiterativo, a fronte di congrua motivazione in tema di impossibilità di qualificazione a fronte di condotte dirette ad ostacolare l'identificazione del veicolo, nella già illustrata consapevolezza della sua provenienza delittuosa (p. 5); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pp. 5-7), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenté al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, avendo il giudice di merito - cfr. pp. 4-5 - motivato circa la prova della totale consapevolezza in capo agli imputati dell'illiceità della loro condotta, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova del dolo di legge può trarsi dalla mancanza di plausibile giustificazione in merito al possesso (Cass. Sez. 2, sentenza n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in ricettazione o incauto acquisto è generico siccome reiterativo, a fronte di congrua motivazione in tema di impossibilità di qualificazione a fronte di condotte dirette ad ostacolare l'identificazione del veicolo, nella già illustrata consapevolezza della sua provenienza delittuosa (p. 5); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pp. 5-7), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenté al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 magg
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