CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36270/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 del TRIBUNALE di MONZA Cdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Monza il 27 ottobre 2022 ha applicato allo stesso, imputato dei reati di detenzione illecita e di cessione di cocaina (fatti, qualificati come violazione dell'art. 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 28 settembre 2022), la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla riconosciuta recidiva, operata la diminuzione per il rito. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta difetto di correlazione tra richiesta e sentenza in riferimento alla quantificazione della pena, dovendo, ad avviso del ricorrente, le attenuanti essere ritenute prevalenti sulle aggravanti, e non già solo equivalenti. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. La descritta censura non rientra tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza va conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argonnentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191134; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270). Anche per ciò che riguarda la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze e la congruità della pena, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il Giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Da quanto esposto consegue, come questa Corte più volte ha avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato: nel caso di specie l'accordo scritto datata 27 ottobre 2022, in atti, prevedeva espressamente la valutazione di equivalenza tra circostanza eterogenee, mentre oggi si vorrebbe la prevalenza delle attenuanti sull'aggravante. Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci