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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 19162/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in PALERMO [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE n.324/2021 depositata i l 12/05/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte (hinc: CTR), con la sentenza n. 324/2021 depositata in data 12/05/2021, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza n. 282/2020 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva, a sua volta, respinto il ricorso contro la cartella di pagamento recante pretese per IRES e IVA, oltre interessi e sanzioni.

2. In sintesi la CTR ha ritenuto che: - è da ritenere valida la notifica della cartella a mezzo pec, in formato PDF; - in caso di controllo formale e non sostanziale della dichiarazione non è prevista la comunicazione al contribuente delle risultanze di tale controllo, in quanto i dati sono già conosciuti dal contribuente.

In ogni caso, l’ufficio aveva predisposto già autonoma comunicazione a mezzo pec del 26/01/2018; -la cartella è un modello predisposto da apposito decreto e riporta tutti gli estremi del ruolo, contenendo tutti i dati richiesti dalla norma; - è stata dimostrata la firma del ruolo da parte della dirigente, in data 24/12/2018.

3. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, mentre l’agente della riscossione è rimasto intimato.

Considerato che: 1.In via preliminare occorre rilevare che, con memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 13/05/2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente ha chiesto di: «disporre la sospensione del presente giudizio al fine di consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 1 commi 235, 236 e ss. della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater), alla quale ha aderito, avente ad oggetto i carichi oggetto del presente giudizio (cartella di pagamento n. 11020190018808306/000).», depositando documentazione inerente ai pagamenti eseguiti.

1.1. A tal proposito occorre evidenziare che , con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte, è stata rimessa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione la valutazione dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., del seguente quesito: « Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d.

“rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse.»

1.2. Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025.

P.Q.M Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in PALERMO [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE n.324/2021 depositata i l 12/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte (hinc: CTR), con la sentenza n. 324/2021 depositata in data 12/05/2021, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza n. 282/2020 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva, a sua volta, respinto il ricorso contro la cartella di pagamento recante pretese per IRES e IVA, oltre interessi e sanzioni. 2. In sintesi la CTR ha ritenuto che: - è da ritenere valida la notifica della cartella a mezzo pec, in formato PDF; - in caso di controllo formale e non sostanziale della dichiarazione non è prevista la comunicazione al contribuente delle risultanze di tale controllo, in quanto i dati sono già conosciuti dal contribuente. In ogni caso, l’ufficio aveva predisposto già autonoma comunicazione a mezzo pec del 26/01/2018; -la cartella è un modello predisposto da apposito decreto e riporta tutti gli estremi del ruolo, contenendo tutti i dati richiesti dalla norma; - è stata dimostrata la firma del ruolo da parte della dirigente, in data 24/12/2018. 3. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, mentre l’agente della riscossione è rimasto intimato. Considerato che: 1.In via preliminare occorre rilevare che, con memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 13/05/2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente ha chiesto di: «disporre la sospensione del presente giudizio al fine di consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 1 commi 235, 236 e ss. della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater), alla quale ha aderito, avente ad oggetto i carichi oggetto del presente giudizio (cartella di pagamento n. 11020190018808306/000).», depositando documentazione inerente ai pagamenti eseguiti. 1.1. A tal proposito occorre evidenziare che , con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte, è stata rimessa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione la valutazione dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., del seguente quesito: « Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse.» 1.2. Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025. P.Q.M Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questio
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