CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 33338/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Ancona ha "cbilfermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro in data 20.2.2023 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n 2 cod.pen. (capi 1) e 2) dell'imputazione) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia (mentre veniva invece emessa sentenza di non doversi procedere per assenza della condizione di procedibilità in relazione al reato sub 3)). 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando tre motivi di ricorso. Con il primo deduce il vizio nnotivatorio e la violazione di legge con riguardo alla insussistenza dei requisiti minimi per sporgere la querela. Con il secondo motivo deduce il vizio motivatorio e la violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'ipotesi tentata. Con il terzo motivo deduce il vizio nnotivatorio e la violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena, al riconoscimento della recidiva contestata e l'erronea motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. L'imputato ha depositato conclusioni scritte. 3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo é inammissibile in quanto reitera analoga doglianza mossa con l'atto di appello senza confrontarsi con le statuizioni della sentenza impugnata che ha correttamente ritenuto che con riguardo al furto perpetrato presso lo "[OSCURATO:PERSONA]" di Fano, deve riconoscersi la diretta legittimazione a proporre querela al Rapanotti, in quanto responsabile della sicurezza e quindi investito di poteri di vigilanza e custodia sui beni (in applicazione del principio da ultimo sancito da Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285824). Con riguardo invece al furto perpetrato preso la "[OSCURATO:PERSONA] 3.0", la legittimazione deriva dai poteri conferiti con la procura speciale allegata alla querela in conformità al principio secondo cui la procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l'indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell'atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all'oggetto (Sez. 2, n. 22506 de/16/07/2020, Rv. 279288). Del pari inammissibile é il secondo motivo di ricorso in quanto reiterativo di analoga doglianza cui la Corte di merito ha puntualmente risposto in conformità al principio secondo cui integra il furto consumato - e non il furto tentato - la sottrazione di bene appartenente a un terzo all'interno di un supermercato, avvenuta in zona monitorata dal sistema di videosorveglianza, considerato che gli addetti alla vigilanza non operano alcun preventivo monitoraggio della "res" in possesso del terzo e il sistema di videosorveglianza rappresenta un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dell'impossessamento del bene altrui (Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 274381). Inammissibile é anche il terzo motivo di ricorso avendo la Corte di merito risposto in maniera puntuale e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di diniego dell'art. 131 bis cod.pen., applicazione recidiva e dosimetria della pena. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.