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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:T:2026:215
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TJ0411_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 marzo 2026 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (BrieTherapy [OSCURATO:PERSONA] BARCELONA) (causa T‑411/25) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] BARCELONA – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 13)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 14)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] BARCELONA [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 19, 24, 25, 30)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Percezione del segno da parte del pubblico di riferimento [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 21)

5. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 27, 28)

6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Diniego della registrazione basato su uno degli impedimenti alla registrazione assoluti elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Sufficienza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1)] (v. punti 33, 34) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0411_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 marzo 2026 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (BrieTherapy [OSCURATO:PERSONA] BARCELONA) (causa T‑411/25) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] BARCELONA – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 13) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 14) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] BARCELONA [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 19, 24, 25, 30) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Percezione del segno da parte del pubblico di riferimento [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 21) 5. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 27, 28) 6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Diniego della registrazione basato su uno degli impedimenti alla registrazione assoluti elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Sufficienza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1)] (v. punti 33, 34) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si faranno carico delle proprie spese.
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