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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17130/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Napoli per [OSCURATO:PERSONA] in relazione al motivo sull'omessa notifica all'avvocato nominato difensore per la fase di merito della citazione per il giudizio di rinvio, l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del motivo sulla individuazione della sostanza stupefacente, e per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 6 dicembre 2013 all'esito di giudizio abbreviato, riteneva gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, operativa in diversi territori della provincia di Napoli e con diramazioni nelle province di Modena e Benevento, diretta da [OSCURATO:PERSONA], e di plurime ipotesi di cessione e detenzione a fini di spaccio di quantitativi imprecisati di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina (art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] si occupava di rivendere la droga a spacciatori nell'area di Modena, e [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dal cognato [OSCURATO:PERSONA], si occupava della vendita al dettaglio in provincia di Benevento.

La sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 gennaio 2016, che aveva riformato incidendo solo sulle pene ed escluso la qualità di promotori in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], veniva annullata dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione in data 6 aprile 2017 con rinvio per nuovo giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla responsabilità per i reati fine e per il reato associativo, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla partecipazione al reato associativo, con rigetto nel resto dei loro ricorsi La Corte di Appello di Napoli, nel conseguente giudizio di rinvio, con sentenza del 29 maggio 2018 assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo di cui al capo A) e rideterminava la pena al medesimo inflitta per gli altri reati in anni cinque mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 18 mila di multa, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo, esclusa la qualità di promotore e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminava la pena in anni nove mesi quattro di reclusione (p.b. anni undici, aumentata ex art. 81 cod.pen. ad anni quattordici, in ragione di mesi quattro per ciascuna imputazione posta in continuazione, e riduzione per il rito), confermava altresì la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli, quindi sia per il reato associativo che per i reati-fine, riduceva la pena ad anni nove e mesi quattro di reclusione (p.b. anni undici, aumentata ex art. 81 cod.pen. ad anni quattordici, in ragione di mesi quattro per ciascuna delle nove imputazioni poste in continuazione, con riduzione per il rito).

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione, con sentenza del 5 luglio 2019, annullava nuovamente la sentenza della Corte di Appello con rinvio per nuovo giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento disposto a titolo di continuazione, al fine di accertare per i predetti imputati la qualità della sostanza commercializzata, oggetto dei reati fine, e, conseguentemente, motivare in ordine agli elementi probatori posti a base degli approdi di tale verifica, necessaria al fine di stabilire il regime sanzionatorio applicabile, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi K), R), Y), AC), AD), AE), AG), BA), BB), con rigetto nel resto dei ricorsi.

La Corte di appello, con la sentenza qui ora impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato i reati di cui ai capi F e W ai sensi del comma 1 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e gli altri capi ascritti (AH del 2/6/2010, AQ del 12/6/2010, AZ del 13/06/2010, BE del 18/07/2010) ai sensi del comma 4 del medesimo art. 73 d.P.R. 309/90 e rideterminato la pena finale in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 15 mila di multa, con il vincolo della continuazione sub capo F ritenuto reato più grave.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sempre con l'anzidetta sentenza del 4 maggio 2021 qui impugnata, la Corte di appello, già formatosi il giudicato sulla condanna relativa al reato associativo, ha proceduto a rivalutare i motivi di appello sui reati fine di cui ai capi K,R,Y,AC,AD,AE,AG,BA e BB perché ne era stata omessa la valutazione nella sentenza del 29 maggio 2018 dopo l'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione in data 6 aprile 2017 che aveva accolto i motivi sul reato associativo e ritenuti assorbiti gli altri motivi.

In particolare, la Corte di merito, preso atto che i motivi di appello e di ricorso per cassazione originari del [OSCURATO:PERSONA], riguardavano i capi R e AC per l'accertamento di responsabilità ed i residui capi unicamente per l'aumento a titolo di continuazione, ha confermato la responsabilità per tutti i predetti capi e rideterminato la pena finale in anni nove e mesi sei di reclusione, tenuto conto dell'aumento per la continuazione disposto anche per la sentenza del Tribunale di Modena passata in giudicato del 22 luglio 2011.

In particolare ha ribadito la pena base per il reato associativo pari ad anni undici di reclusione e disposto l'aumento per continuazione specificandone l'entità per ciascuno dei capi ascritti e computando un aumento di un anno per i fatti giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Modena.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello, in sede di nuovo giudizio di rinvio, ha operato il nuovo aumento per la continuazione, previa qualificazione dei reati a seconda della tipologia della sostanza stupefacente.

In particolare per i capi C, E, F, I, L, M, S, T, U, W e BB ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 73 comma 1, per i capi residui invece il reato di cui al comma 4 dello stesso articolo di legge (hashish), ed ha quindi rideterminato la pena finale in anni quattordici di reclusione, ridotta per il rito abbreviato ad anni nove e mesi quattro di reclusione, fermo restando la pena di anni dodici per il reato più grave di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 come da giudicato irrevocabile sul punto della sentenza della Corte di appello del 29 maggio 2018.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione con i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge anche per carenza di motivazione, circa la qualificazione dei reati di cui ai capi F e W ai sensi dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quali condotte di cessione di sostanza stupefacente del tipo droga pesante (cocaina), anziché ai sensi del comma quarto del medesimo articolo, in difetto della prova certa della tipologia di sostanza, trattandosi di quantitativi del peso e qualità imprecisati.

Si censura in particolare la fallace ricostruzione dell'assunto secondo cui la sostanza stupefacente trattata da [OSCURATO:PERSONA] e da questi rifornita a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe relativa soltanto a cocaina e non anche ad hashish, come emerso contraddittoriamente proprio dalle altre imputazioni che sono state ritenute anche dal Giudice di merito riferite all'hashish ed in contrasto anche con quanto statuito nella prima sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli poi annullata dalla Suprema Corte rispetto alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo, in cui detti capi erano stati qualificati come aventi ad oggetto droghe leggere, come desumibile dalle pene irrogate in aumento nonostante l'assenza di esplicita motivazione sul punto (essendo stata applicata la pena per il reato più grave di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90), e come si evincerebbe dall'ordinanza cautelare che aveva dichiarato la cessazione della misura cautelare per decorrenza dei termini di durata massima, rapportandoli a quelli previsti per le c.d. droghe leggere.

Inoltre, in ordine al capo W ascritto in concorso anche a [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia il contrasto con la sentenza di appello del 28 gennaio 2016, che, nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha qualificato detto reato come riferito a droghe leggere, confermata sul punto e divenuta irrevocabile per effetto della seconda sentenza emessa da altra sezione della stessa Corte di appello, in sede di rinvio in data 29 maggio 2018.

Nel ricorso si specificano le incongruenze logiche che hanno portato all'erroneo assunto che la sostanza stupefacente trattata da [OSCURATO:PERSONA] fosse solo del tipo cocaina, essendo emerso anche dalle intercettazioni i riferimenti a sostanze di diversa tipologia per come contraddittoriamente ammesso nella stessa sentenza impugnata, in evidente contrasto con quanto dichiarato in sede di interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA] circa l'esclusiva cessione di sostanza del tipo cocaina da lui effettuata al [OSCURATO:PERSONA], volta verosimilmente a negare l'esistenza di una associazione insieme al [OSCURATO:PERSONA] coinvolta nel traffico di sostanza stupefacente costituita sia da cocaina che da hashish, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] una inverosimile autonomia nel traffico anche di hashish, ma senza il suo concorso.

In particolare non poteva ritenersi credibile quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] sulla sua acquisita conoscenza che il [OSCURATO:PERSONA] commerciasse anche hashish solo dopo il suo arresto del settembre 2011, quando nelle sentenze si attesta che già in data 15 aprile 2010 il [OSCURATO:PERSONA] è risultato coinvolto con [OSCURATO:PERSONA] per la cessione di un chilo di hashish a Mastrolia (capo V sequestro di dieci panetti da g. 100 ciascuno di hashish del 15 maggio 2010), nonché dell'episodio dell'aprile 2010 relativo al capo H ascritto al [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale è stato accertato trattarsi di hashish (anche il giudice di rinvio ha dato credito a quanto confessato sul punto - ovvero la tipologia della droga - da [OSCURATO:PERSONA], vedi pag. 45).

Inoltre, si richiamano i contenuti del tutto ambigui sulla diversa qualità della sostanza stupefacente oggetto del capo F e la plausibile riferibilità all'hashish della droga descritta attraverso il riferimento a oggetti solidi come "torta" e "casatiello" che parrebbero riferibili ad una sostanza come l'hashish, come peraltro ritenuto nella stessa sentenza per il capo AZ riferito ad "un tocchettino" ed interpretato come riguardante hashish.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in merito alla omessa declaratoria di prescrizione dei reati aventi ad oggetto droghe leggere come ritenuto nella stessa sentenza impugnata per i capi AH, AQ, AZ, BE.

Si censura come errata la valutazione operata sul punto dalla sentenza di rinvio che ha ritenuto formatosi il giudicato parziale sulla affermazione di responsabilità rispetto a reati che per effetto della diversa qualificazione giuridica si sarebbero dovuti dichiarare prescritti già alla data della sentenza di annullamento emessa da parte della Corte di Cassazione, data la consumazione dei reati non oltre il luglio del 2010 (capo BE).

Essendosi rimessorimesso al giudice Nrivio l'accertamento della tipologia della sostanza stupefacente oggetto delle imputazioni, tale accertamento assumeva una rilevanza decisiva anche al fine di determinare il computo del termine di prescrizione, essendo evidentemente più breve ove i fatti fossero stati ricondotti nell'ipotesi di reato prevista dal quarto comma dell'art. 73 del d.

P.R. 309/90.

2.3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione in merito alla conferma della pena accessoria di cui all'art. 85 d.P.R. 309/90 per la durata di anni tre come stabilita nella sentenza di primo grado emessa dal G.i.p., sebbene tale durata fosse stata ridotta ad anni uno dalla sentenza di appello poi annullata.

Si obietta che la Corte di appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto nuovamente motivare sulle ragioni dell'applicazione di detta pena accessoria che era stata oggetto di censure nei motivi di appello e che avrebbe dovuto essere rivista comunque ex officio a seguito della rivisitazione del trattamento sanzionatorio.

Ciò anche perché a seguito del ridimensionamento della gravità delle condotte riferibili solo a droghe leggere tale pena avrebbe dovuto essere revocata come disposto per altri coimputati anziché essere confermata ed addirittura aggravata nella sua durata, rispetto alla riduzione che era intervenuta nel grado di appello.

3. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale, per l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza del giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato.

Si obietta che a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione l'unico difensore dell'imputato nominato per il giudizio di merito è l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo ha difeso nei precedenti gradi di giudizio di merito, essendo la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] limitata solo al giudizio di legittimità.

Pertanto l'avviso dell'udienza disposto nel giudizio svoltosi davanti la Corte di appello nei confronti del solo avv. [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi errato, essendo stata la sua nomina limitata solo alla proposizione del ricorso per cassazione e per la difesa ed assistenza nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione come si evince dall'atto di nomina allegato al ricorso.

Deve quindi ritenersi che, una volta esaurito il giudizio di legittimità, ha ripreso efficacia la nomina del difensore di fiducia precedentemente designato per il giudizio di merito.

Né rileva che l'udienza si sia svolta con il rito camerale e con partecipazione facoltativa delle parti e senza la comparizione di alcun difensore per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], essendo mancata la notifica all'unico difensore nominato per detta fase di merito.

3.2. Il secondo ricalca quello già illustrato e dedotto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei reati al predetto ascritti di cui ai capi F,I,L,M,S,T,U,W quali condotte aventi ad oggetto sostanza stupefacente del tipo cocaina e non anche hashish sulla base delle medesime argomentazioni che oltre ad evidenziare il contrasto con la ravvisata riferibilità a cessioni di droghe leggere dei residui capi anche se riferiti al [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore, che sconfessa il suo dichiarato coinvolgimento solo in forniture di cocaina, evidenziano il contrasto con i capi W ed S che per altri coimputati sono stati ritenuti riferiti a droghe leggere ([OSCURATO:PERSONA]) con statuizione irrevocabile, oltre a rimarcare l'ambiguità degli elementi desumibili dalle intercettazioni rispetto ad una specifica tipologia di droga ("Caffe", "Kimbo""pezzo di cr,ccolata", "vino bianco", "mezzo litro di vino') rispetto ai predetti capi, tutti passati analiticamente in rassegna da parte del ricorrente.

Per quanto riguarda il capo U si rimarca che il riferimento a droga da "squagliare" contrariamente a quanto affermato in sentenza avrebbe dovuto deporre per il riferimento all'hashish, atteso che la cocaina non viene notoriamente assunta dopo averla squagliata con un accendino ma "sniffandola" ovvero aspirandola con il naso.

3.3. Il terzo motivo riproduce la stessa questione dedotta da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla intervenuta prescrizione dei reati ricondotti nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 4, d.P.R. 309/90, aventi ad oggetto droghe leggere, maturata alla data di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in data 5 luglio 2019.

4. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi.

4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in merito alla determinazione della pena, che è stata aumentata di due mesi rispetto alla pena precedentemente inflitta nella sentenza di appello annullata e che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione.

4.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per i reati di cui ai capi per i quali andava pronunciata sentenza di assoluzione per mancanza di prove certe, ciò in particolare con riferimento ai capi R) e Ac) per il linguaggio criptico delle conversazioni intercettate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti di seguito indicati, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i reati di cui ai capi F, W, AH, AQ, AZ e BE, relativi a violazioni dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, si deve rilevare la fondatezza dei primi due motivi, con conseguente assorbimento del terzo motivo concernente le pene accessorie.

Per i capi AH, AQ, AZ, BE, rispetto ai quali la sostanza stupefacente è stata ritenuta inclusa nell'ipotesi del comma 4 dell'art. 73 cit. perché costituita da hashish, è errata la valutazione operata nella sentenza emessa nel giudizio di rinvio in merito alla formazione del giudicato parziale sulla affermazione di responsabilità rispetto a reati che per effetto della diversa qualificazione giuridica devono essere, invece, dichiarati prescritti.

Essendo stato rimesso al Giudice di rinvio dalla Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento emessa in data 5 luglio 2019, l'accertamento della tipologia della sostanza stupefacente oggetto delle imputazioni, tale accertamento assumeva una rilevanza decisiva non solo ai fini della pena ma anche al fine di determinare il computo del termine di prescrizione del reato, essendo detto termine più breve ove i fatti fossero da ricondurre nell'ipotesi di reato meno grave prevista dal quarto comma dell'art. 73 del d.

P.R. 309/90.

Sebbene il rinvio fosse stato disposto per la sola determinazione della pena, tuttavia, investendo inscindibilmente la qualificazione del reato, il disposto annullamento parziale non ha comportato il formarsi del giudicato sulla responsabilità penale, perché la diversa qualificazione giuridica incide sul computo della prescrizione che muta a seconda che si tratti di reati riconducibili nell'ipotesi del primo o del quarto comma dell'art. 73, stante la diversità dei limiti edittali della pena cui si ricollega per legge la durata del termine di prescrizione.

Né contraddice tale esito, il primo annullamento parziale disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 2017, limitato al solo reato associativo di cui al capo A), perché dovendosi procedere alla rideterminazione della pena per effetto della intervenuta assoluzione per il predetto capo, la qualificazione giuridica dei fatti ascritti ai capi residui per i quali la condanna è stata confermata risultava pregiudiziale rispetto alla determinazione della pena, con la conseguente esclusione del giudicato parziale in punto di accertamento di responsabilità rispetto ai cc.dd. reati fine.

Il giudicato parziale presuppone, infatti, l'autonomia delle valutazioni sui diversi punti riferiti ai medesimi capi, che nel caso in esame non ricorre proprio perché la qualificazione giuridica del fatto incide non solo sulla pena ma anche sul computo della prescrizione del reato.

Con il secondo annullamento disposto dalla Corte di Cassazione in data 5 luglio 2019, preso atto della indeterminatezza delle contestazioni dei reati-fine per l'omessa specificazione della tipologia della sostanza stupefacente, è stata messa in discussione la verifica di tale profilo fattuale, rilevante ai fini della qualificazione giuridica prima ancora che ai fini della determinazione della pena.

Pertanto, nessun giudicato parziale può essersi formato sulla responsabilità dei reati-fine, con conseguente rilevanza del tempo decorso dopo i due disposti annullamenti parziali, risultando impregiudicata anche la verifica della estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione.

In conclusione, per i capi AH, AQ, AZ, BE, tenuto conto delle rispettive date di consumazione dei reati (02/06/2010; 12/06/2010;13/06/2010;18/07/2010), il Giudice di rinvio nel qualificare i reati ai sensi del quarto comma dell'art. 73 d.

P.R. 39/90 avrebbe dovuto prendere atto della intervenuta prescrizione per decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei.2.

Fondato è anche il primo motivo sulla qualificazione dei reati di cui ai capi F) e W) ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quali condotte di cessione di sostanza stupefacente del tipo droga c.d. pesante (cocaina).

In relazione al capo F) la motivazione del Giudice di rinvio è effettivamente contraddittoria perché desume che la sostanza sia cocaina solamente dal fatto che il fornitore ([OSCURATO:PERSONA]) che rifornisce [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], si occuperebbe unicamente di cocaina, in aperto contrasto con le altre risultanze da cui si evince esattamente il contrario.

Per cui data l'equivocità ed ambiguità del contenuto delle conversazioni intercettate ed il dubbio sulla unicità della sostanza trattata da [OSCURATO:PERSONA], non è possibile avere la certezza che il capo F si riferisca alla cocaina.

Il discorso argomentativo appare carente una volta accertato che la droga commercializzata dal [OSCURATO:PERSONA] era anche hashish, come emerso rispetto al capo V) in cui è coinvolto anche [OSCURATO:PERSONA] sebbene sia stato accertato trattarsi della fornitura di un chilogrammo di hashish.

Inoltre, nella stessa sentenza di merito l'espressione "due fatiche, la prima e la seconda fatica...", viene interpretata come riferita a due diverse qualità di sostanza, ma si presta anche a sorreggere la tesi del riferimento a due tipologie di droga.

Analoga carenza di motivazione si deve rilevare per il capo W), rispetto al quale la tipologia di sostanza è stata ritenuta cocaina sempre sulla base dell'assunto erroneo che il [OSCURATO:PERSONA] trattasse unicamente questa tipologia di sostanza, allorchè rifornisce (di "due fatiche") [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quindi per [OSCURATO:PERSONA], non essendo certa la tipologia di sostanza stupefacente, per favor rei si deve ritenere che anche i reati di cui ai capi F) e W) vadano riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90, con la conseguente estinzione per prescrizione, tenuto conto delle rispettive date di consumazione (7 aprile 2010; 18 maggio 2010) e per le ragioni già sopra esposte con riferimento agli altri capi.

3. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi innanzitutto l'infondatezza del primo motivo dedotto con riferimento all'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza del giudizio di rinvio al difensore di fiducia dell'imputato.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nel giudizio di rinvio l'imputato risultava difeso non solo dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva assistito nei precedenti gradi di giudizio di merito, ma anche dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui nomina non può ritenersi limitata alla difesa svolta nel solo giudizio di legittimità.

Come si evince dal verbale dell'udienza del 4 maggio 2021, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] risultava difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], regolarmente avvisato ma assente, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sebbene presente all'udienza in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nulla ha eccepito con riferimento alla validità della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale unico difensore di [OSCURATO:PERSONA].

Deve, quindi, ritenersi che pur conservando validità la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] precedentemente designato per il giudizio di merito, trattandosi di omessa citazione di uno dei due difensori di fiducia nel giudizio abbreviato in grado di appello, era onere del difensore regolarmente avvisato comparire all'udienza ed eccepire il difetto di notifica per il codifensore non avvisato, con conseguente sanatoria della nullità generale a regime intermedio, non suscettibile di essere dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado interessato (vedi, Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651, secondo cui il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati).

Va osservato che nel caso di nomina di avvocato intervenuta per il giudizio di legittimità, tale nomina vale anche per il seguito nel giudizio di rinvio, trattandosi di nomina che opera per il procedimento unitariamente inteso sia pure articolato per gradi, salvo il caso che nel giudizio di merito siano stati già nominati due avvocati trovando applicazione la regola generale che la nomina del terzo avvocato è inefficace.

È stato già affermato che nel giudizio di legittimità, essendo la difesa riservata, ai sensi dell'art. 613, primo comma, cod. proc. pen., ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, la nomina del difensore cassazionista, proprio perché richiesta espressamente dalla predetta norma, in nessun caso può essere considerata eccedente rispetto alle nomine dei due difensori di fiducia fatte per il giudizio di merito, qualora nessuna di essi sia ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione; e solo in tal caso, essa esaurisce i suoi effetti nell'ambito del giudizio di legittimità, essendo necessario, invece, perché produca effetti anche nel giudizio di merito, che l'imputato, ove abbia nominato già due difensori di fiducia, provveda alla revoca di uno di essi (Sez. 6, n. 2281 del 01/06/1995, [OSCURATO:PERSONA]. 203068; Sez. 5 n. 25196 del 19/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248473).

Conseguentemente, poiché nel caso in esame non si pone la questione della nomina di difensori in numero eccedente rispetto alla regola sancita dall'art. 96, primo comma, cod. proc. pen., secondo cui "l'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia", si deve ritenere Che la nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non è stata delimitata al solo giudizio di legittimità, ma ha conservato la sua validità ed efficacia anche per il giudizio di rinvio.

4. Fondato è, invece, il secondo motivo in ordine alla qualificazione dei reati ascritti ai capi F), I), L), M), S), T), U), W), quali condotte aventi ad oggetto sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Valgono al riguardo le medesime considerazioni relative al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della ravvisata riferibilità di cessioni di droghe c.d. leggere anche se riferite al [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore, che sconfessa il suo dichiarato coinvolgimento solo in forniture di cocaina.

Per le medesime ragioni già esposte per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è fondato anche il terzo motivo in merito alla intervenuta prescrizione dei reati già ricondotti in sede di giudizio di rinvio nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, aventi ad oggetto droghe leggere, perché già maturata al momento dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione in data 5 luglio 2019.

Devono essere, invece, confermate le condanne per i reati di cui ai capi C), E) e BB), perché il riferimento alla cocaina come oggetto delle cessioni non può ritenersi sorretto da una motivazione illogica.

Con riferimento ai capi C) ed E), invero, la Corte di merito ha desunto dalle intercettazioni del 27 marzo 2010 (capo C) che la sostanza stupefacente andava tagliata e quindi miscelata con altre sostanze, come anche la sostanza oggetto delle conversazioni intercettate in data 1 e 5 aprile 2010 (capo E), sulla base del dato notorio che solo la cocaina e non l'hashish viene sottoposta a tali pratiche prima della sua cessione.

Con riferimento al capo BB), la natura della sostanza è stata desunta dal coinvolgimento del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che ha ammesso di essersi rifornito unicamente di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi F), H), I), L), M), S), T), U), V), W), X), Z), AB), AH), AI), AL), AM) e BE), trattandosi di reati commessi non oltre il mese di luglio del 2010.

La pena deve essere rideterminata in anni sei e mesi otto di reclusione, eliminando la pena per i reati prescritti, mantenendo ferma la stessa pena irrogata dalla Corte di appello per i residui capi, secondo il seguente calcolo: anni nove per il reato di cui al capo A), aumentata di un anno, sulla base degli aumenti disposti di mesi quattro per ciascuno dei tre capi relativi alla sostanza stupefacente del tipo cocaina, ridotta di 1/3 per il rito abbreviato.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Manifestamente infondato è il primo motivo.

Non è vero che la pena è stata aumentata di due mesi rispetto alla pena precedentemente inflitta nella sentenza di appello annullata e che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione.

Al contrario si rileva che la pena base per il reato giudicato ex art. 74 d.

P.R. 309/90 è rimasta la stessa di anni undici di reclusione, mentre l'aumento complessivo della pena è dovuto all'accoglimento della richiesta della difesa di applicare la disciplina della continuazione con la sentenza del Tribunale di Modena del 22 luglio 2011, irrevocabile il 28 dicembre 2011, per un ulteriore fatto-reato non considerato nella precedente sentenza annullata e che ha comportato un aumento di un anno di reclusione, tale da non incidere sugli aumenti precedentemente disposti che sono stati anzi ridotti, tanto che la pena complessiva è stata determinata in anni nove e mesi sei di reclusione, rispetto ad una pena di anni nove e mesi quattro.

6. Inammissibile per genericità è il secondo motivo con riferimento ai capi R) e Ac) per il linguaggio criptico delle conversazioni intercettate.

La Corte di appello, dopo aver premesso che l'imputato è reo confesso e che aveva appellato solo per la responsabilità rispetto ai capi R) e Ac), ha riesaminato tutti i capi confermando la condanna con motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

Si deve ricordare che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez.

U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

7. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi F), H), I), L), M), 5), T), U), V), W), X), Z), AB), AH), AI), AL), AM) e BE) perché i reati sono estinti per prescrizione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Ridetermina la pena in anni sei e mesi otto di reclusione.

Annulla senza rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Napoli per [OSCURATO:PERSONA] in relazione al motivo sull'omessa notifica all'avvocato nominato difensore per la fase di merito della citazione per il giudizio di rinvio, l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del motivo sulla individuazione della sostanza stupefacente, e per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 6 dicembre 2013 all'esito di giudizio abbreviato, riteneva gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico, operativa in diversi territori della provincia di Napoli e con diramazioni nelle province di Modena e Benevento, diretta da [OSCURATO:PERSONA], e di plurime ipotesi di cessione e detenzione a fini di spaccio di quantitativi imprecisati di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina (art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] si occupava di rivendere la droga a spacciatori nell'area di Modena, e [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dal cognato [OSCURATO:PERSONA], si occupava della vendita al dettaglio in provincia di Benevento. La sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 gennaio 2016, che aveva riformato incidendo solo sulle pene ed escluso la qualità di promotori in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], veniva annullata dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione in data 6 aprile 2017 con rinvio per nuovo giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla responsabilità per i reati fine e per il reato associativo, mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla partecipazione al reato associativo, con rigetto nel resto dei loro ricorsi La Corte di Appello di Napoli, nel conseguente giudizio di rinvio, con sentenza del 29 maggio 2018 assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo di cui al capo A) e rideterminava la pena al medesimo inflitta per gli altri reati in anni cinque mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 18 mila di multa, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo, esclusa la qualità di promotore e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, rideterminava la pena in anni nove mesi quattro di reclusione (p.b. anni undici, aumentata ex art. 81 cod.pen. ad anni quattordici, in ragione di mesi quattro per ciascuna imputazione posta in continuazione, e riduzione per il rito), confermava altresì la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli, quindi sia per il reato associativo che per i reati-fine, riduceva la pena ad anni nove e mesi quattro di reclusione (p.b. anni undici, aumentata ex art. 81 cod.pen. ad anni quattordici, in ragione di mesi quattro per ciascuna delle nove imputazioni poste in continuazione, con riduzione per il rito). La Corte di Cassazione, Seconda Sezione, con sentenza del 5 luglio 2019, annullava nuovamente la sentenza della Corte di Appello con rinvio per nuovo giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento disposto a titolo di continuazione, al fine di accertare per i predetti imputati la qualità della sostanza commercializzata, oggetto dei reati fine, e, conseguentemente, motivare in ordine agli elementi probatori posti a base degli approdi di tale verifica, necessaria al fine di stabilire il regime sanzionatorio applicabile, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi K), R), Y), AC), AD), AE), AG), BA), BB), con rigetto nel resto dei ricorsi. La Corte di appello, con la sentenza qui ora impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato i reati di cui ai capi F e W ai sensi del comma 1 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e gli altri capi ascritti (AH del 2/6/2010, AQ del 12/6/2010, AZ del 13/06/2010, BE del 18/07/2010) ai sensi del comma 4 del medesimo art. 73 d.P.R. 309/90 e rideterminato la pena finale in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 15 mila di multa, con il vincolo della continuazione sub capo F ritenuto reato più grave. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sempre con l'anzidetta sentenza del 4 maggio 2021 qui impugnata, la Corte di appello, già formatosi il giudicato sulla condanna relativa al reato associativo, ha proceduto a rivalutare i motivi di appello sui reati fine di cui ai capi K,R,Y,AC,AD,AE,AG,BA e BB perché ne era stata omessa la valutazione nella sentenza del 29 maggio 2018 dopo l'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione in data 6 aprile 2017 che aveva accolto i motivi sul reato associativo e ritenuti assorbiti gli altri motivi. In particolare, la Corte di merito, preso atto che i motivi di appello e di ricorso per cassazione originari del [OSCURATO:PERSONA], riguardavano i capi R e AC per l'accertamento di responsabilità ed i residui capi unicamente per l'aumento a titolo di continuazione, ha confermato la responsabilità per tutti i predetti capi e rideterminato la pena finale in anni nove e mesi sei di reclusione, tenuto conto dell'aumento per la continuazione disposto anche per la sentenza del Tribunale di Modena passata in giudicato del 22 luglio 2011. In particolare ha ribadito la pena base per il reato associativo pari ad anni undici di reclusione e disposto l'aumento per continuazione specificandone l'entità per ciascuno dei capi ascritti e computando un aumento di un anno per i fatti giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Modena. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello, in sede di nuovo giudizio di rinvio, ha operato il nuovo aumento per la continuazione, previa qualificazione dei reati a seconda della tipologia della sostanza stupefacente. In particolare per i capi C, E, F, I, L, M, S, T, U, W e BB ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 73 comma 1, per i capi residui invece il reato di cui al comma 4 dello stesso articolo di legge (hashish), ed ha quindi rideterminato la pena finale in anni quattordici di reclusione, ridotta per il rito abbreviato ad anni nove e mesi quattro di reclusione, fermo restando la pena di anni dodici per il reato più grave di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 come da giudicato irrevocabile sul punto della sentenza della Corte di appello del 29 maggio 2018. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge e la mancanza o illogicità della motivazione con i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge anche per carenza di motivazione, circa la qualificazione dei reati di cui ai capi F e W ai sensi dell'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quali condotte di cessione di sostanza stupefacente del tipo droga pesante (cocaina), anziché ai sensi del comma quarto del medesimo articolo, in difetto della prova certa della tipologia di sostanza, trattandosi di quantitativi del peso e qualità imprecisati. Si censura in particolare la fallace ricostruzione dell'assunto secondo cui la sostanza stupefacente trattata da [OSCURATO:PERSONA] e da questi rifornita a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe relativa soltanto a cocaina e non anche ad hashish, come emerso contraddittoriamente proprio dalle altre imputazioni che sono state ritenute anche dal Giudice di merito riferite all'hashish ed in contrasto anche con quanto statuito nella prima sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli poi annullata dalla Suprema Corte rispetto alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo, in cui detti capi erano stati qualificati come aventi ad oggetto droghe leggere, come desumibile dalle pene irrogate in aumento nonostante l'assenza di esplicita motivazione sul punto (essendo stata applicata la pena per il reato più grave di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90), e come si evincerebbe dall'ordinanza cautelare che aveva dichiarato la cessazione della misura cautelare per decorrenza dei termini di durata massima, rapportandoli a quelli previsti per le c.d. droghe leggere. Inoltre, in ordine al capo W ascritto in concorso anche a [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia il contrasto con la sentenza di appello del 28 gennaio 2016, che, nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha qualificato detto reato come riferito a droghe leggere, confermata sul punto e divenuta irrevocabile per effetto della seconda sentenza emessa da altra sezione della stessa Corte di appello, in sede di rinvio in data 29 maggio 2018. Nel ricorso si specificano le incongruenze logiche che hanno portato all'erroneo assunto che la sostanza stupefacente trattata da [OSCURATO:PERSONA] fosse solo del tipo cocaina, essendo emerso anche dalle intercettazioni i riferimenti a sostanze di diversa tipologia per come contraddittoriamente ammesso nella stessa sentenza impugnata, in evidente contrasto con quanto dichiarato in sede di interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA] circa l'esclusiva cessione di sostanza del tipo cocaina da lui effettuata al [OSCURATO:PERSONA], volta verosimilmente a negare l'esistenza di una associazione insieme al [OSCURATO:PERSONA] coinvolta nel traffico di sostanza stupefacente costituita sia da cocaina che da hashish, attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] una inverosimile autonomia nel traffico anche di hashish, ma senza il suo concorso. In particolare non poteva ritenersi credibile quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] sulla sua acquisita conoscenza che il [OSCURATO:PERSONA] commerciasse anche hashish solo dopo il suo arresto del settembre 2011, quando nelle sentenze si attesta che già in data 15 aprile 2010 il [OSCURATO:PERSONA] è risultato coinvolto con [OSCURATO:PERSONA] per la cessione di un chilo di hashish a Mastrolia (capo V sequestro di dieci panetti da g. 100 ciascuno di hashish del 15 maggio 2010), nonché dell'episodio dell'aprile 2010 relativo al capo H ascritto al [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale è stato accertato trattarsi di hashish (anche il giudice di rinvio ha dato credito a quanto confessato sul punto - ovvero la tipologia della droga - da [OSCURATO:PERSONA], vedi pag. 45). Inoltre, si richiamano i contenuti del tutto ambigui sulla diversa qualità della sostanza stupefacente oggetto del capo F e la plausibile riferibilità all'hashish della droga descritta attraverso il riferimento a oggetti solidi come "torta" e "casatiello" che parrebbero riferibili ad una sostanza come l'hashish, come peraltro ritenuto nella stessa sentenza per il capo AZ riferito ad "un tocchettino" ed interpretato come riguardante hashish. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in merito alla omessa declaratoria di prescrizione dei reati aventi ad oggetto droghe leggere come ritenuto nella stessa sentenza impugnata per i capi AH, AQ, AZ, BE. Si censura come errata la valutazione operata sul punto dalla sentenza di rinvio che ha ritenuto formatosi il giudicato parziale sulla affermazione di responsabilità rispetto a reati che per effetto della diversa qualificazione giuridica si sarebbero dovuti dichiarare prescritti già alla data della sentenza di annullamento emessa da parte della Corte di Cassazione, data la consumazione dei reati non oltre il luglio del 2010 (capo BE). Essendosi rimessorimesso al giudice Nrivio l'accertamento della tipologia della sostanza stupefacente oggetto delle imputazioni, tale accertamento assumeva una rilevanza decisiva anche al fine di determinare il computo del termine di prescrizione, essendo evidentemente più breve ove i fatti fossero stati ricondotti nell'ipotesi di reato prevista dal quarto comma dell'art. 73 del d. P.R. 309/90. 2.3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione in merito alla conferma della pena accessoria di cui all'art. 85 d.P.R. 309/90 per la durata di anni tre come stabilita nella sentenza di primo grado emessa dal G.i.p., sebbene tale durata fosse stata ridotta ad anni uno dalla sentenza di appello poi annullata. Si obietta che la Corte di appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto nuovamente motivare sulle ragioni dell'applicazione di detta pena accessoria che era stata oggetto di censure nei motivi di appello e che avrebbe dovuto essere rivista comunque ex officio a seguito della rivisitazione del trattamento sanzionatorio. Ciò anche perché a seguito del ridimensionamento della gravità delle condotte riferibili solo a droghe leggere tale pena avrebbe dovuto essere revocata come disposto per altri coimputati anziché essere confermata ed addirittura aggravata nella sua durata, rispetto alla riduzione che era intervenuta nel grado di appello. 3. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale, per l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza del giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato. Si obietta che a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione l'unico difensore dell'imputato nominato per il giudizio di merito è l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo ha difeso nei precedenti gradi di giudizio di merito, essendo la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] limitata solo al giudizio di legittimità. Pertanto l'avviso dell'udienza disposto nel giudizio svoltosi davanti la Corte di appello nei confronti del solo avv. [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi errato, essendo stata la sua nomina limitata solo alla proposizione del ricorso per cassazione e per la difesa ed assistenza nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione come si evince dall'atto di nomina allegato al ricorso. Deve quindi ritenersi che, una volta esaurito il giudizio di legittimità, ha ripreso efficacia la nomina del difensore di fiducia precedentemente designato per il giudizio di merito. Né rileva che l'udienza si sia svolta con il rito camerale e con partecipazione facoltativa delle parti e senza la comparizione di alcun difensore per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], essendo mancata la notifica all'unico difensore nominato per detta fase di merito. 3.2. Il secondo ricalca quello già illustrato e dedotto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei reati al predetto ascritti di cui ai capi F,I,L,M,S,T,U,W quali condotte aventi ad oggetto sostanza stupefacente del tipo cocaina e non anche hashish sulla base delle medesime argomentazioni che oltre ad evidenziare il contrasto con la ravvisata riferibilità a cessioni di droghe leggere dei residui capi anche se riferiti al [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore, che sconfessa il suo dichiarato coinvolgimento solo in forniture di cocaina, evidenziano il contrasto con i capi W ed S che per altri coimputati sono stati ritenuti riferiti a droghe leggere ([OSCURATO:PERSONA]) con statuizione irrevocabile, oltre a rimarcare l'ambiguità degli elementi desumibili dalle intercettazioni rispetto ad una specifica tipologia di droga ("Caffe", "Kimbo""pezzo di cr,ccolata", "vino bianco", "mezzo litro di vino') rispetto ai predetti capi, tutti passati analiticamente in rassegna da parte del ricorrente. Per quanto riguarda il capo U si rimarca che il riferimento a droga da "squagliare" contrariamente a quanto affermato in sentenza avrebbe dovuto deporre per il riferimento all'hashish, atteso che la cocaina non viene notoriamente assunta dopo averla squagliata con un accendino ma "sniffandola" ovvero aspirandola con il naso. 3.3. Il terzo motivo riproduce la stessa questione dedotta da [OSCURATO:PERSONA] in merito alla intervenuta prescrizione dei reati ricondotti nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 4, d.P.R. 309/90, aventi ad oggetto droghe leggere, maturata alla data di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in data 5 luglio 2019. 4. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto l'annullamento, deducendo i seguenti motivi. 4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in merito alla determinazione della pena, che è stata aumentata di due mesi rispetto alla pena precedentemente inflitta nella sentenza di appello annullata e che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione. 4.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per i reati di cui ai capi per i quali andava pronunciata sentenza di assoluzione per mancanza di prove certe, ciò in particolare con riferimento ai capi R) e Ac) per il linguaggio criptico delle conversazioni intercettate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti di seguito indicati, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i reati di cui ai capi F, W, AH, AQ, AZ e BE, relativi a violazioni dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, si deve rilevare la fondatezza dei primi due motivi, con conseguente assorbimento del terzo motivo concernente le pene accessorie. Per i capi AH, AQ, AZ, BE, rispetto ai quali la sostanza stupefacente è stata ritenuta inclusa nell'ipotesi del comma 4 dell'art. 73 cit. perché costituita da hashish, è errata la valutazione operata nella sentenza emessa nel giudizio di rinvio in merito alla formazione del giudicato parziale sulla affermazione di responsabilità rispetto a reati che per effetto della diversa qualificazione giuridica devono essere, invece, dichiarati prescritti. Essendo stato rimesso al Giudice di rinvio dalla Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento emessa in data 5 luglio 2019, l'accertamento della tipologia della sostanza stupefacente oggetto delle imputazioni, tale accertamento assumeva una rilevanza decisiva non solo ai fini della pena ma anche al fine di determinare il computo del termine di prescrizione del reato, essendo detto termine più breve ove i fatti fossero da ricondurre nell'ipotesi di reato meno grave prevista dal quarto comma dell'art. 73 del d. P.R. 309/90. Sebbene il rinvio fosse stato disposto per la sola determinazione della pena, tuttavia, investendo inscindibilmente la qualificazione del reato, il disposto annullamento parziale non ha comportato il formarsi del giudicato sulla responsabilità penale, perché la diversa qualificazione giuridica incide sul computo della prescrizione che muta a seconda che si tratti di reati riconducibili nell'ipotesi del primo o del quarto comma dell'art. 73, stante la diversità dei limiti edittali della pena cui si ricollega per legge la durata del termine di prescrizione. Né contraddice tale esito, il primo annullamento parziale disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 2017, limitato al solo reato associativo di cui al capo A), perché dovendosi procedere alla rideterminazione della pena per effetto della intervenuta assoluzione per il predetto capo, la qualificazione giuridica dei fatti ascritti ai capi residui per i quali la condanna è stata confermata risultava pregiudiziale rispetto alla determinazione della pena, con la conseguente esclusione del giudicato parziale in punto di accertamento di responsabilità rispetto ai cc.dd. reati fine. Il giudicato parziale presuppone, infatti, l'autonomia delle valutazioni sui diversi punti riferiti ai medesimi capi, che nel caso in esame non ricorre proprio perché la qualificazione giuridica del fatto incide non solo sulla pena ma anche sul computo della prescrizione del reato. Con il secondo annullamento disposto dalla Corte di Cassazione in data 5 luglio 2019, preso atto della indeterminatezza delle contestazioni dei reati-fine per l'omessa specificazione della tipologia della sostanza stupefacente, è stata messa in discussione la verifica di tale profilo fattuale, rilevante ai fini della qualificazione giuridica prima ancora che ai fini della determinazione della pena. Pertanto, nessun giudicato parziale può essersi formato sulla responsabilità dei reati-fine, con conseguente rilevanza del tempo decorso dopo i due disposti annullamenti parziali, risultando impregiudicata anche la verifica della estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. In conclusione, per i capi AH, AQ, AZ, BE, tenuto conto delle rispettive date di consumazione dei reati (02/06/2010; 12/06/2010;13/06/2010;18/07/2010), il Giudice di rinvio nel qualificare i reati ai sensi del quarto comma dell'art. 73 d. P.R. 39/90 avrebbe dovuto prendere atto della intervenuta prescrizione per decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei.2. Fondato è anche il primo motivo sulla qualificazione dei reati di cui ai capi F) e W) ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quali condotte di cessione di sostanza stupefacente del tipo droga c.d. pesante (cocaina). In relazione al capo F) la motivazione del Giudice di rinvio è effettivamente contraddittoria perché desume che la sostanza sia cocaina solamente dal fatto che il fornitore ([OSCURATO:PERSONA]) che rifornisce [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], si occuperebbe unicamente di cocaina, in aperto contrasto con le altre risultanze da cui si evince esattamente il contrario. Per cui data l'equivocità ed ambiguità del contenuto delle conversazioni intercettate ed il dubbio sulla unicità della sostanza trattata da [OSCURATO:PERSONA], non è possibile avere la certezza che il capo F si riferisca alla cocaina. Il discorso argomentativo appare carente una volta accertato che la droga commercializzata dal [OSCURATO:PERSONA] era anche hashish, come emerso rispetto al capo V) in cui è coinvolto anche [OSCURATO:PERSONA] sebbene sia stato accertato trattarsi della fornitura di un chilogrammo di hashish. Inoltre, nella stessa sentenza di merito l'espressione "due fatiche, la prima e la seconda fatica...", viene interpretata come riferita a due diverse qualità di sostanza, ma si presta anche a sorreggere la tesi del riferimento a due tipologie di droga. Analoga carenza di motivazione si deve rilevare per il capo W), rispetto al quale la tipologia di sostanza è stata ritenuta cocaina sempre sulla base dell'assunto erroneo che il [OSCURATO:PERSONA] trattasse unicamente questa tipologia di sostanza, allorchè rifornisce (di "due fatiche") [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quindi per [OSCURATO:PERSONA], non essendo certa la tipologia di sostanza stupefacente, per favor rei si deve ritenere che anche i reati di cui ai capi F) e W) vadano riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/90, con la conseguente estinzione per prescrizione, tenuto conto delle rispettive date di consumazione (7 aprile 2010; 18 maggio 2010) e per le ragioni già sopra esposte con riferimento agli altri capi. 3. Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi innanzitutto l'infondatezza del primo motivo dedotto con riferimento all'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza del giudizio di rinvio al difensore di fiducia dell'imputato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nel giudizio di rinvio l'imputato risultava difeso non solo dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva assistito nei precedenti gradi di giudizio di merito, ma anche dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui nomina non può ritenersi limitata alla difesa svolta nel solo giudizio di legittimità. Come si evince dal verbale dell'udienza del 4 maggio 2021, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] risultava difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], regolarmente avvisato ma assente, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sebbene presente all'udienza in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nulla ha eccepito con riferimento alla validità della nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale unico difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Deve, quindi, ritenersi che pur conservando validità la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] precedentemente designato per il giudizio di merito, trattandosi di omessa citazione di uno dei due difensori di fiducia nel giudizio abbreviato in grado di appello, era onere del difensore regolarmente avvisato comparire all'udienza ed eccepire il difetto di notifica per il codifensore non avvisato, con conseguente sanatoria della nullità generale a regime intermedio, non suscettibile di essere dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado interessato (vedi, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651, secondo cui il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati). Va osservato che nel caso di nomina di avvocato intervenuta per il giudizio di legittimità, tale nomina vale anche per il seguito nel giudizio di rinvio, trattandosi di nomina che opera per il procedimento unitariamente inteso sia pure articolato per gradi, salvo il caso che nel giudizio di merito siano stati già nominati due avvocati trovando applicazione la regola generale che la nomina del terzo avvocato è inefficace. È stato già affermato che nel giudizio di legittimità, essendo la difesa riservata, ai sensi dell'art. 613, primo comma, cod. proc. pen., ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, la nomina del difensore cassazionista, proprio perché richiesta espressamente dalla predetta norma, in nessun caso può essere considerata eccedente rispetto alle nomine dei due difensori di fiducia fatte per il giudizio di merito, qualora nessuna di essi sia ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione; e solo in tal caso, essa esaurisce i suoi effetti nell'ambito del giudizio di legittimità, essendo necessario, invece, perché produca effetti anche nel giudizio di merito, che l'imputato, ove abbia nominato già due difensori di fiducia, provveda alla revoca di uno di essi (Sez. 6, n. 2281 del 01/06/1995, [OSCURATO:PERSONA]. 203068; Sez. 5 n. 25196 del 19/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248473). Conseguentemente, poiché nel caso in esame non si pone la questione della nomina di difensori in numero eccedente rispetto alla regola sancita dall'art. 96, primo comma, cod. proc. pen., secondo cui "l'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia", si deve ritenere Che la nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non è stata delimitata al solo giudizio di legittimità, ma ha conservato la sua validità ed efficacia anche per il giudizio di rinvio. 4. Fondato è, invece, il secondo motivo in ordine alla qualificazione dei reati ascritti ai capi F), I), L), M), S), T), U), W), quali condotte aventi ad oggetto sostanza stupefacente del tipo cocaina. Valgono al riguardo le medesime considerazioni relative al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della ravvisata riferibilità di cessioni di droghe c.d. leggere anche se riferite al [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore, che sconfessa il suo dichiarato coinvolgimento solo in forniture di cocaina. Per le medesime ragioni già esposte per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è fondato anche il terzo motivo in merito alla intervenuta prescrizione dei reati già ricondotti in sede di giudizio di rinvio nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, aventi ad oggetto droghe leggere, perché già maturata al momento dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione in data 5 luglio 2019. Devono essere, invece, confermate le condanne per i reati di cui ai capi C), E) e BB), perché il riferimento alla cocaina come oggetto delle cessioni non può ritenersi sorretto da una motivazione illogica. Con riferimento ai capi C) ed E), invero, la Corte di merito ha desunto dalle intercettazioni del 27 marzo 2010 (capo C) che la sostanza stupefacente andava tagliata e quindi miscelata con altre sostanze, come anche la sostanza oggetto delle conversazioni intercettate in data 1 e 5 aprile 2010 (capo E), sulla base del dato notorio che solo la cocaina e non l'hashish viene sottoposta a tali pratiche prima della sua cessione. Con riferimento al capo BB), la natura della sostanza è stata desunta dal coinvolgimento del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che ha ammesso di essersi rifornito unicamente di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi F), H), I), L), M), S), T), U), V), W), X), Z), AB), AH), AI), AL), AM) e BE), trattandosi di reati commessi non oltre il mese di luglio del 2010. La pena deve essere rideterminata in anni sei e mesi otto di reclusione, eliminando la pena per i reati prescritti, mantenendo ferma la stessa pena irrogata dalla Corte di appello per i residui capi, secondo il seguente calcolo: anni nove per il reato di cui al capo A), aumentata di un anno, sulla base degli aumenti disposti di mesi quattro per ciascuno dei tre capi relativi alla sostanza stupefacente del tipo cocaina, ridotta di 1/3 per il rito abbreviato. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.Manifestamente infondato è il primo motivo. Non è vero che la pena è stata aumentata di due mesi rispetto alla pena precedentemente inflitta nella sentenza di appello annullata e che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione. Al contrario si rileva che la pena base per il reato giudicato ex art. 74 d. P.R. 309/90 è rimasta la stessa di anni undici di reclusione, mentre l'aumento complessivo della pena è dovuto all'accoglimento della richiesta della difesa di applicare la disciplina della continuazione con la sentenza del Tribunale di Modena del 22 luglio 2011, irrevocabile il 28 dicembre 2011, per un ulteriore fatto-reato non considerato nella precedente sentenza annullata e che ha comportato un aumento di un anno di reclusione, tale da non incidere sugli aumenti precedentemente disposti che sono stati anzi ridotti, tanto che la pena complessiva è stata determinata in anni nove e mesi sei di reclusione, rispetto ad una pena di anni nove e mesi quattro. 6. Inammissibile per genericità è il secondo motivo con riferimento ai capi R) e Ac) per il linguaggio criptico delle conversazioni intercettate. La Corte di appello, dopo aver premesso che l'imputato è reo confesso e che aveva appellato solo per la responsabilità rispetto ai capi R) e Ac), ha riesaminato tutti i capi confermando la condanna con motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. Si deve ricordare che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi F), H), I), L), M), 5), T), U), V), W), X), Z), AB), AH), AI), AL), AM) e BE) perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso. Ridetermina la pena in anni sei e mesi otto di reclusione. Annulla senza rinv
Sentenza Cassazione n. 17130/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris