CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 18202/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento della sentenza ed il rinvio ad altra Sezione della Corte diappello;lette le conclusioni rassegnate nell’interesse degli imputati, con le quali si chiededi dichiarare l’inammissibilità del ricorso della Procura Generale presso la Corte diappello di CatanzaroRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 28 ottobre 2025 la Corte di appello di Catanzaro, inriforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Castrovillari neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli articoli624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen., in relazione al furto di energia elettrica, ha esclusola sussistenza della seconda circostanza aggravante contestata e haconseguentemente dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputatiperché l’azione penale non doveva essere proseguita per assenza di querela.Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che la circostanzaaggravante dell’aver commesso il fatto su cose destinate a pubblica utilità - di cuiall’art. 625 n. 7 cod. pen., suscettibile, come noto, di determinare la procedibilitàdi ufficio anziché a querela per il reato di furto - era stata contestata dal Pubblicoministero nel corso del procedimento in primo grado ed in particolare all’udienzadel 9 febbraio 2023, laddove la dichiarazione di apertura del dibattimento vi erastata in data 9 marzo 2021.Riteneva la Corte di appello, richiamando precedenti pronunce di legittimità,che la contestazione nel corso del giudizio, da parte del Pubblico ministero, dellacircostanza aggravante della destinazione della cosa sottratta a pubblica utilitàpotesse ritenersi legittima solo se l’organo dell’accusa non avesse avuto lapossibilità di contestare l’aggravante anticipatamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 per la mancata apertura del dibattimento; situazione che nonsi era verificata nel caso in esame.2. Il ricorso proposto dalla Procura Generale presso la Corte di appello diCatanzaro è costituito da un unico motivo con il quale si deduce violazione delledisposizioni di cui agli articoli 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen., 517 cod. proc.pen. perché la Corte di appello avrebbe ritenuto soggetto ad un termine didecadenza il potere del pubblico ministero di contestare la circostanza aggravantein esame ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., laddove, secondo numerosepronunce di questa Corte, nulla si opponeva a che tale contestazione potesseavvenire anche dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione dellaquerela indicato dall’art. 85 d. lgs. n. 150 del 2022.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Come ricordato dalla Procura Generale nella propria requisitoria, il temarelativo alla possibilità da parte del pubblico ministero di contestare la circostanzaaggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen. (nella parte in cui fa riferimento alladestinazione della cosa sottratta a pubblico servizio o a pubblica utilità)successivamente alla scadenza del termine per la proposizione della querela dellapersona offesa previsto dalla disposizione transitoria di cui all’articolo 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, ha recentemente determinato un intervento delle SezioniUnite di questa Corte che, all’esito dell’udienza del 26 marzo 2026, hanno diffusola seguente informazione provvisoria: «In tema di furto, ove sia decorso il termineprevisto dall'art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stataproposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensidell'art. 129 cod. proc. pen.».Le Sezioni Unite hanno così deciso di dirimere il contrasto che si era registratotra le Sezioni semplici di questa Corte in ordine alla possibilità da parte del pubblicoministero di procedere, ex art. 517 cod. proc. pen., alla contestazione suppletivadi una circostanza aggravante nel corso del procedimento, allorché si fosse giàprofilata una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.3. La questione che aveva dato origine al contrasto tra le Sezioni semplici diquesta Corte e che ha poi determinato l’intervento delle Sezioni Unite, tuttavia,non ha incidenza sul caso in esame, giacché, come correttamente evidenzia laProcura Generale di questa Corte, è la stessa Corte di appello di Catanzaro a dareproceduto alla contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7,cod. pen., in data 9 febbraio 2023 e, dunque, antecedentemente alla scadenza deltermine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (30 marzo 2023),allorquando non si era profilata alcuna ipotesi di proscioglimento prevista dall’art.129 cod. proc. pen. che il giudice avrebbe potuto o dovuto rilevare.Anche l’orientamento incline ad individuare limiti al potere del pubblicoministero di procedere alla contestazione suppletiva della circostanza aggravantebasava specificamente la propria ricostruzione sull’intervenuta improcedibilità delreato nel corso del procedimento per la mancata presentazione tempestiva dellaquerela nei termini previsti: «In tema di reati divenuti procedibili a querela pereffetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorsoil termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela,il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza diimprocedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modificadell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione diun'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio» (Sez. 4, n. 44157 del03/10/2023, Rampone, Rv. 285647 – 01).Nel caso in cui, tuttavia, tale improcedibilità non fosse ancora maturata, comenel caso in esame, non sono ravvisabili ragioni ostative a che il pubblico ministeroeserciti i poteri conferitigli dall’art. 517 cod. proc. pen.La sentenza della Corte di appello di Catanzaro deve pertanto essere annullataavendo erroneamente escluso una circostanza aggravante tempestivamentecontestata dal pubblico ministero (con incidenza anche sui termini di prescrizionedel reato, pari ad anni dodici e mesi sei, per effetto delle due circostanzeaggravanti contestate). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.Così deciso, in data 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]