CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 25534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a BARI il 01/04/1982 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso la ordinanza reiettiva del G.I.P del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 45), commesso in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tra il 12 dicembre 2020 e il 17 gennaio 2021. Nell'ambito di una articolata attività di indagine era emersa l'esistenza di una associazione dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana attraverso canali di importazione di matrice sudamericana ed europea. Le indagini avevano fatto emergere anche un episodio relativo alla offerta in vendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] ad un soggetto allo stato non identificato, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], di un quantitativo variabile tra i 5 e i 10 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza del reato contestato. Secondo il difensore, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base di una interpretazione illogica delle conversazioni intercettate. I giudici hanno dato rilievo, ai fini della consumazione del reato contestato come offerta in vendita, ad un passaggio della chat del 17 dicembre 2020, senza tenere conto del contesto complessivo della conversazione. Nel corso di tale dialogo, in cui si faceva riferimento a quantitativi di 5 o 10 kg. ogni due settimane, traspariva una manifestazione di interesse O, al più, una trattativa preliminare, e non già un accordo definito su una specifica fornitura; il riferimento al prezzo era contenuto in una conversazione successiva che poteva essere interpretata come relativa ad altro cliente. Il Tribunale avrebbe ignorato un elemento dirimente, ovvero la dichiarata impossibilità del fornitore di eseguire la consegna come inizialmente ipotizzato. La chat del 30 dicembre 2020 conferma ulteriormente che l'operazione non era stata conclusa: il fornitore, in 2tale occasione, infatti, aveva espressamente affermato di doversi organizzare "bene" e che avrebbe "fatto sapere". Il difensore osserva, inoltre, che il terzo acquirente non era stato identificato, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dare conto del perché era configurabile una offerta in vendita consumata verso un soggetto determinato o determinabile. Infine il difensore rileva che il materiale investigativo è costituito per gran parte dalle comunicazioni telematiche Sky ECC, ottenute mediante ordine di indagine europeo, senza che risulti svolto alcun accertamento circa la modalità con cui l'autorità estera avesse acquisito tali comunicazioni. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il difensore ricorda che il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie deve essere concreto e attuale e che la prognosi di probabile ricaduta deve essere basata su elementi concreti che rivelino la persistenza della pericolosità dell'indagato. Tale valutazione, prosegue il difensore, deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Nel caso concreto, [OSCURATO:PERSONA] annovera un solo precedente risalente all'anno 2006 e i fatti oggetto di contestazione sarebbero stati posti in essere fra il mese di dicembre del 2020 e il mese di gennaio del 2021. A fronte di tali circostanze, il Tribunale avrebbe omesso di sviluppare il tema della attualità del pericolo in rapporto al significativo lasso temporale trascorso dal presunto fatto di reato contestato e non avrebbe considerato che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era già in atto una misura detentiva. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla necessità di applicare una seconda misura. Applicando una seconda misura degli arresti donniciliari, identica a quella già in esecuzione, il Tribunale avrebbe violato i principi di adeguatezza e di proporzionalità che devono sovraintendere al trattamento cautelare. La giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza costituzionale hanno costantemente ribadito che la vicenda cautelare deve essere governata dal principio del minor sacrificio possibile della libertà personale'. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere, nel complesso, rigettato. 32. Il primo motivo, con cui si contesta la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è inammissibile per plurime,convergenti ragioni. La trattazione del motivo deve muovere dalla premessa che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Con la conseguenza che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884). Con riferimento specifico al tema delle intercettazioni, inoltre, questa Corte ha stabilito che l'interpretazione del contenuto dei dialoghi costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae alle possibili censure (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01): tale valutazione, dunque, è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). 2.1. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità in tema di misure cautelari personali, deve osservarsi come la Corte abbia desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente dal contenuto di alcune conversazioni da cui era emerso: - che [OSCURATO:PERSONA], il 12 dicembre 2020, si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per proporgli la fornitura a clienti pugliesi di 5-10 kg di cocaina alla settimana; - che il 30 dicembre 2020, dopo che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva sollecitato ad indicare il prezzo, [OSCURATO:PERSONA] aveva sottolineato la necessità che la consegna avvenisse in luoghi sicuri e. aveva ricevuto rassicurazioni in tal senso dal ricorrente, il quale si era offerto di operare lui stesso come corriere e aveva precisato che gli acquirenti erano affidabili e si trovavano a Trani; [OSCURATO:PERSONA] aveva indi manifestato la sua piena fiducia in [OSCURATO:PERSONA] ed aveva avviato la preparazione della fornitura; - che il 17 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto aggiornamenti sulla fornitura di stupefacenti in [OSCURATO:PERSONA], precisando di avere già assicurato agli acquirenti che avrebbe fatto ivi giungere il carico di cocaina; [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto di essere impossibilitato ad inviare un corriere in quanto, in quel momento, era privo di 4autovettura appositamente modificata e aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a chiedere agli acquirenti di recarsi in [OSCURATO:PERSONA] per ritirare il carico. Il Tribunale ha, dunque, affermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla offerta in vendita penalmente rilevante di sostanza stupefacente, essendo stati definiti il quantitativo, la qualità e il prezzo della sostanza. Il ricorrente con la censura in esame, da un lato, propone una inammissibile lettura alternativa del significato dei dialoghi intercettati; dall'altro, in maniera avversativa contesta le inferenze tratte da tali dati, peraltro conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha già chiarito che la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nei momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente, ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263716). In tal senso si era anche espressa la giurisprudenza precedente, secondo cui le condotte criminose di offerta e messa in vendita di sostanze stupefacenti si perfezionano al momento della manifestazione del soggetto agente di procurare ad altri la sostanza, sempre che ne abbia, anche non immediatamente, la disponibilità (Sez. 1, n. 29670 del 25/3/2010, Rv. 248606; conf. Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Rv. 253348; Sez. 6, n. 39110 del 16/09/2014, Rv. 260463). Viceversa, si configura il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio quando l'iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza (così Sez. 5, n. 54188 del 26/09/2016, Rv. 268749, che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per tentato acquisto, in una fattispecie in cui erano state intercettate comunicazioni tra l'imputato ed altro soggetto nelle quali il primo, manifestando la volontà di acquistare cocaina presso un fornitore ed al prezzo indicatogli dal secondo, chiedeva a quest'ultimo di mettersi in contatto con il predetto fornitore, per verificare la disponibilità dello stupefacente). Inammissibile, infine, è il motivo nella parte in cui il ricorrente si duole dell'utilizzo delle comunicazioni intercettate tramite il sistema Sky ECC: si tratta di censura generica che non indica quali siano i profili di illegittimità che verrebbero in rilievo. 3. Il secondo e il terzo motivo, con cui si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, sono infondati.5 9?3.1. Il Tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione dalle modalità del fatto di reato contestato e dalla personalità del soggetto agente. Sotto il primo profilo, ha rilevato che le circostanze concrete erano indicative di una attività illecita condotta in maniera professionale e stabile e ha sottolineato, in particolare, l'uso di criptofonini, il richiamo effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] ai propri "clienti pugliesi", la consuetudine con il traffico di drogai come emersa dai dialoghi intercettati. Sotto il secondo profilo, ha ricordato che [OSCURATO:PERSONA] era gravato da plurimi precedenti, anche specifici. Il Tribunale ha, indi, osservato come il tempo trascorso dai fatti non poteva avere rilievo tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in altro procedimento. Il percorso argomentativo adottato appare coerente con il principio per cui la valutazione prognostica, ex art. 274 lett.cÌcod. proc. pen., sulla possibilità di condotte reiterative deve essere condotta attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (sez. 5 n.' 11250. del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242). Il Tribunale si è fatto carico di valutare anche l'attualità delle esigenze cautelari, dando contò della pendenza di un altro procedimento per il quale [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. In proposito si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, lo stato di detenzione per altra causa (ed anche in virtù di una condanna definitiva) del destinatario di una misura coercitiva custodiale, non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa (ex plurimis Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Rv. 258066 - 01). E ciò in quanto il preesistente stato di detenzione potrebbe venire meno in qualsiasi momento per effetto della decisione del giudice della cautela (ovvero del magistrato di sorveglianza in caso di espiazione della pena). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Gli atti devono trasmettersi in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 6 P.Q.M26 nzionan udiziario [OSCURATO:PERSONA] tenazzo