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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41525/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto dei tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha puntualmente argomentato circa i plurimi elementi posti a giustificazione del giudizio di colpevolezza) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto dei tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha puntualmente argomentato circa i plurimi elementi posti a giustificazione del giudizio di colpevolezza) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/1
Sentenza Cassazione n. 41525/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris