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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06593/2026

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seguente ,ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per il mancato espletamento di una perizia - è manifestamente infondato, atteso che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (cfr. Sez.

U, n. 38746 del 23/03/2017, Rv. 270936 - 01); e la Corte di merito ha, comunque, indicato in maniera congrua e logica gli elementi di prova convergenti (cfr. spec. p. 5 della sentenza impugnataI - di cui non è stato dedotto il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) - sulla scorta dei quali ha escluso i presupposti per disporre la chiesta perizia; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e che l'imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte civile, poiché essa non ha in alcun modo argomentato sui motivi di impugnazione proposti, essendosi limitata a chiedere la conferma della sentenza in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e alla condanna al risarcimento del danno, oltre alla condanna pure alla rifusione delle spese (cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ,ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per il mancato espletamento di una perizia - è manifestamente infondato, atteso che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (cfr. Sez. U, n. 38746 del 23/03/2017, Rv. 270936 - 01); e la Corte di merito ha, comunque, indicato in maniera congrua e logica gli elementi di prova convergenti (cfr. spec. p. 5 della sentenza impugnataI - di cui non è stato dedotto il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) - sulla scorta dei quali ha escluso i presupposti per disporre la chiesta perizia; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; e che l'imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte civile, poiché essa non ha in alcun modo argomentato sui motivi di impugnazione proposti, essendosi limitata a chiedere la conferma della sentenza in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e alla condanna al risarcimento del danno, oltre alla condanna pure alla rifusione delle spese (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così d
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