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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 26941/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva, depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo con un unico motivo inosservanza delle norme processuali ex art. artt. 420-bis, 420-ter e 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. per nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti conseguenti non conosciuti dall'imputato.

In particolare, rileva che il ricorrente al momento della redazione del verbale di identificazione si era rifiutato di eleggere domicilio, aveva dichiarato di essere senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno sicché la notifica degli atti era avvenuta al difensore di ufficio domiciliatario, con il quale però non aveva instaurato alcun contatto.

La Corte di appello aveva erroneamente presunto che vi fosse stata la volontà di Oddin di sottrarsi alla conoscenza degli atti, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., per la non effettività della sua condizione di senza fissa dimora e per la mancata elezione di domicilio, elementi non sufficienti per ritenere che la mancata per precipitazione dell'imputato al processo fosse frutto di una sua deliberata e volontaria scelta.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità.

2. E' opportuno premettere alcuni dati emersi dagli atti del fascicolo ed esaminati dal Collegio, in questo caso giudice anche del fatto, stante la deduzione di questioni processuali.

Il presente procedimento nasce a seguito della duplice fuga e della successiva resistenza dell'imputato alla vista degli operanti, mentre svolgeva attività di vendita ambulante, in quanto privo di documenti e delle necessarie licenze.

Dopo la colluttazione Oddin era stato fermato e accompagnato in Questura per l'identificazione dove aveva dichiarato di essere senza fissa dimora, si era espressamente rifiutato di dichiarare o eleggere domicilio e gli era stato nominato un difensore di ufficio, di cui erano indicati indirizzo e numero telefonico, presso il quale successivamente erano stati notificati gli atti del processo, regolarmente accettati.

Il Tribunale di Firenze, dopo avere dichiarato la sua assenza, dando atto che era stato sottoposto a fermo per identificazione il giorno stesso del fatto e che aveva rifiutato di eleggere domicilio, aveva condannato Oddin per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

3. Con un unico motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere ritenuto, in forza di mere presunzioni, che l'imputato si fosse sottratto volontariamente al processo a suo carico e avesse instaurato un rapporto professionale con il proprio difensore, valorizzando il rifiuto dell'elezione di domicilio e la non effettiva condizione di senza fissa dimora.

Il presupposto per l'accoglimento del ricorso è costituito dalla prova che l'imputato, giudicato in assenza, si trovasse in una condizione di mancata conoscenza incolpevole, esclusa, con argomenti coerenti e logici, dalla sentenza impugnata, alla luce degli elementi indicati e dell'orientamento assunto dalla Corte di legittimità che, infatti, ha rigettato il motivo di appello riproposto in questa sede con asserzioni genericamente reiterate.

La Corte distrettuale, escludendo automatismi, ha correttamente ritenuto che l'imputato, giudicato in assenza, non si trovasse in una condizione di mancata conoscenza incolpevole, ma si fosse volontariamente posto in quella condizione sia rifiutando di dichiarare o eleggere domicilio; sia dichiarando di essere senza fissa dimora, dato contrastante rispetto agli atti (dal certificato AFIS in particolare) dai quali risultava, al contrario, vivere stabilmente nel territorio di Firenze da più di due anni dove, peraltro, deteneva per la vendita, con regolare licenza, prodotti non contraffatti, fatto quest'ultimo non contestato.

Anche rispetto al rapporto defensionale, che costituisce elemento da valutare ai fini della colpevole mancata conoscenza del processo, emerge la deliberata sottrazione di Oddin alla sua effettiva instaurazione visto che nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio, redatto a suo carico il 5 ottobre 2014 presso la Questura di Firenze, risulta la nomina di un difensore domiciliatario con cui l'imputato non si era attivato per tenere contatti informativi sullo sviluppo del procedimento.

La disciplina di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., per come ormai pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, è stata applicata dal provvedimento impugnato con argomenti logici e immuni da vizi, in quanto l'effettiva conoscenza del procedimento non è stata desunta dalla mera regolarità delle notifiche effettuate, ma dagli univoci elementi di fatto sopra indicati e puntualmente valorizzati.

Peraltro, il ricorrente si è limitato ad asserirne, in modo apodittico, la irrilevanza senza comprovare circostanze di segno contrario, dal che consegue l' aspecificità del ricorso.

D'altra parte, i più recenti arresti della Corte di legittimità (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420; Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, Rv. 281931; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680) hanno chiarito che, ai fini della legittima instaurazione del rapporto processuale, la nozione di effettiva conoscenza — riferibile ad un'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e ad un rapporto effettivamente instauratosi tra il legale domiciliatario e l'indagato - va equiparata alla deliberata e volontaria sottrazione a tale conoscenza che è appunto quanto accaduto nel caso in esame, per come correttamente accertato e valutato dalla Corte di appello di Firenze.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva, depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo con un unico motivo inosservanza delle norme processuali ex art. artt. 420-bis, 420-ter e 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. per nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti conseguenti non conosciuti dall'imputato. In particolare, rileva che il ricorrente al momento della redazione del verbale di identificazione si era rifiutato di eleggere domicilio, aveva dichiarato di essere senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno sicché la notifica degli atti era avvenuta al difensore di ufficio domiciliatario, con il quale però non aveva instaurato alcun contatto. La Corte di appello aveva erroneamente presunto che vi fosse stata la volontà di Oddin di sottrarsi alla conoscenza degli atti, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., per la non effettività della sua condizione di senza fissa dimora e per la mancata elezione di domicilio, elementi non sufficienti per ritenere che la mancata per precipitazione dell'imputato al processo fosse frutto di una sua deliberata e volontaria scelta. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità. 2. E' opportuno premettere alcuni dati emersi dagli atti del fascicolo ed esaminati dal Collegio, in questo caso giudice anche del fatto, stante la deduzione di questioni processuali. Il presente procedimento nasce a seguito della duplice fuga e della successiva resistenza dell'imputato alla vista degli operanti, mentre svolgeva attività di vendita ambulante, in quanto privo di documenti e delle necessarie licenze. Dopo la colluttazione Oddin era stato fermato e accompagnato in Questura per l'identificazione dove aveva dichiarato di essere senza fissa dimora, si era espressamente rifiutato di dichiarare o eleggere domicilio e gli era stato nominato un difensore di ufficio, di cui erano indicati indirizzo e numero telefonico, presso il quale successivamente erano stati notificati gli atti del processo, regolarmente accettati. Il Tribunale di Firenze, dopo avere dichiarato la sua assenza, dando atto che era stato sottoposto a fermo per identificazione il giorno stesso del fatto e che aveva rifiutato di eleggere domicilio, aveva condannato Oddin per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. 3. Con un unico motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere ritenuto, in forza di mere presunzioni, che l'imputato si fosse sottratto volontariamente al processo a suo carico e avesse instaurato un rapporto professionale con il proprio difensore, valorizzando il rifiuto dell'elezione di domicilio e la non effettiva condizione di senza fissa dimora. Il presupposto per l'accoglimento del ricorso è costituito dalla prova che l'imputato, giudicato in assenza, si trovasse in una condizione di mancata conoscenza incolpevole, esclusa, con argomenti coerenti e logici, dalla sentenza impugnata, alla luce degli elementi indicati e dell'orientamento assunto dalla Corte di legittimità che, infatti, ha rigettato il motivo di appello riproposto in questa sede con asserzioni genericamente reiterate. La Corte distrettuale, escludendo automatismi, ha correttamente ritenuto che l'imputato, giudicato in assenza, non si trovasse in una condizione di mancata conoscenza incolpevole, ma si fosse volontariamente posto in quella condizione sia rifiutando di dichiarare o eleggere domicilio; sia dichiarando di essere senza fissa dimora, dato contrastante rispetto agli atti (dal certificato AFIS in particolare) dai quali risultava, al contrario, vivere stabilmente nel territorio di Firenze da più di due anni dove, peraltro, deteneva per la vendita, con regolare licenza, prodotti non contraffatti, fatto quest'ultimo non contestato. Anche rispetto al rapporto defensionale, che costituisce elemento da valutare ai fini della colpevole mancata conoscenza del processo, emerge la deliberata sottrazione di Oddin alla sua effettiva instaurazione visto che nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio, redatto a suo carico il 5 ottobre 2014 presso la Questura di Firenze, risulta la nomina di un difensore domiciliatario con cui l'imputato non si era attivato per tenere contatti informativi sullo sviluppo del procedimento. La disciplina di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., per come ormai pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, è stata applicata dal provvedimento impugnato con argomenti logici e immuni da vizi, in quanto l'effettiva conoscenza del procedimento non è stata desunta dalla mera regolarità delle notifiche effettuate, ma dagli univoci elementi di fatto sopra indicati e puntualmente valorizzati. Peraltro, il ricorrente si è limitato ad asserirne, in modo apodittico, la irrilevanza senza comprovare circostanze di segno contrario, dal che consegue l' aspecificità del ricorso. D'altra parte, i più recenti arresti della Corte di legittimità (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420; Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, Rv. 281931; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680) hanno chiarito che, ai fini della legittima instaurazione del rapporto processuale, la nozione di effettiva conoscenza — riferibile ad un'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e ad un rapporto effettivamente instauratosi tra il legale domiciliatario e l'indagato - va equiparata alla deliberata e volontaria sottrazione a tale conoscenza che è appunto quanto accaduto nel caso in esame, per come correttamente accertato e valutato dalla Corte di appello di Firenze. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen