Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 18848/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

corso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17/09/2025 la Corte di appello di Catania confermava lasentenza del Tribunale di Catania in data 01/07/2022, che, all’esito del giudizioabbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena ritenuta di giustizia.2.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 178, lett. c) e 179cod. proc. pen.

Rappresenta che la notifica del decreto di citazione per il giudiziodi appello è stata effettuata allo [OSCURATO:PERSONA] al domicilio eletto, ai sensi dell’art.161 cod. proc. pen., anziché nel luogo di detenzione per altra causa; che,dunque, l’imputato non è stato messo in condizione di partecipare all’udienzasvolta in forma cartolare; che il difensore non ha potuto eccepiretempestivamente la nullità, non avendone avuto notizia in tempo utile; che lanullità verificatasi è assoluta ed insanabile.2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 131 bis cod. pen.Rileva che la Corte territoriale erroneamente ha escluso la punibilità perparticolare tenuità del fatto, avendo basato il proprio giudizio solo sullacontestazione della recidiva reiterata; che, invece, la giurisprudenza di legittimitàha chiarito che la contestazione della recidiva reiterata non comportaautomaticamente l’esclusione dell’applicabilità della causa di non punibilità di cuiall’art. 131 bis cod. pen., dovendo l’abitualità essere in concreto accertata dalgiudice, attraverso una valutazione complessiva che tenga conto della natura edei tempi dei reati pregressi; che, nel caso di specie, siffatta valutazione è stataomessa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il primo motivo non è consentito, per essere aspecifico in quanto nonautosufficiente, oltre che manifestamente infondato.Assume, invero, la difesa che la citazione per il giudizio di appello è statamale notificata, in quanto, pur essendo l’imputato detenuto per altra causa dal17/03/2025, “come da documentazione che sarà prodotta” (pag. 2 del ricorso),in luogo di essergli notificata a mani proprie nel luogo di detenzione, è statanotificata al domicilio eletto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.

Tuttavia, laproduzione documentale atta a provare lo status detentionis ed il momento in cuisarebbe insorto, è rimasta solo nelle intenzioni del difensore, atteso che nonrisulta effettuata.

Dunque, sotto questo profilo il motivo non è autosufficiente.In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato.Deve essere premesso che, quando l’imputato è detenuto, le notificazionivanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo didetenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez.

U,n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01).

Siffatto principio, che si fondasulla constatazione del favore che il legislatore ha accordato alla notificapersonale, quando il destinatario è un detenuto, vale anche nelle ipotesi in cuil’imputato sia detenuto per altra causa, tenuto conto che l’art. 156, comma 4,cod. proc. pen. stabilisce che la consegna di copia delle notificazioni va eseguitaalla persona nel luogo di detenzione (istituto penitenziario o luogo diverso didetenzione) «quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causadiversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internatoin un istituto penitenziario».Dunque, in quest’ultima ipotesi la legge richiede un elemento di fattoulteriore, vale a dire che la detenzione debba risultare dagli atti.

L’autoritàgiudiziaria, che procede nei confronti di un imputato detenuto, non può ignorareil suo status, circostanza questa da cui consegue l’obbligo di notifica personale.Viceversa, lo stato di detenzione, ove l’imputato sia detenuto per altra causa,può non risultare trattandosi di procedimenti diversi.

In tale ultimo caso, poichél’[OSCURATO:PERSONA], quando deve procedere ad effettuare una notifica non haalcun obbligo di effettuare ogni volta ricerche a tutto campo (come, invece, èprevisto per l’emissione del decreto di irreperibilità), legittimamente esegue lenotifiche con le modalità previste per l’imputato non detenuto.Tale procedura notificatoria è stata sottoposta al vaglio del Giudice delleleggi, che l’ha ritenuta legittima (Corte cost., ord. n. 315 del 1998), dichiarandola manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.168, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all’art. 24 Cost., nellaparte in cui subordina l’obbligatorietà delle notificazioni a mani dell’imputatodetenuto per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli atti.

Inconclusione, «l’autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confrontidi un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordineallo status libertatis, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguitasecondo il modello notificatorio previsto per l'imputato non detenuto; tale regolaè derogata nel solo caso in cui lo stato di detenzione per altra causa, risulti daglipenitenziario (o luogo diverso di detenzione) dove l’imputato risulti detenuto»(Sez.

U, n. 12778/2020, cit.).In ogni caso, la notificazione effettuata, nei confronti dell’imputato detenuto,presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, darebbeluogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria previstadall’art. 184 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 –02).

Tale arresto – sulla scia di Sez.

U., n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005,Palumbo, Rv. 229539 – 01 – distingue tra nullità derivanti dalla omessa citazionedell’imputato ed altre nullità della citazione o della notifica, evidenziando come lanullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorra soltantonel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando,essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea adeterminare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell'imputato e come,invece, la medesima nullità non ricorra nei casi in cui vi sia stata esclusivamentela violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue laapplicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.Tornando al caso che si sta scrutinando, anche a voler ritenere chel’imputato fosse stato detenuto per altra causa al momento della notifica dellacitazione per l’udienza di appello (circostanza questa che, come si è detto, ildifensore non ha documentato) e che il giudice procedente ne fosse stato aconoscenza (circostanza questa che non è evincibile dagli atti), deve escludersiche si versi in una ipotesi di omissione della citazione.

Ed invero, va in propositoevidenziato come la notifica al domicilio eletto, effettuata ai sensi dell’art. 161cod. proc. pen., dunque, secondo un diverso modello notificatorio, non possaaltresì ritenersi inidonea a portare l’imputato detenuto a conoscenza dell’atto.

Diqui la nullità a regime intermedio, che resta sanata, ai sensi dell’art. 182 cod.proc. pen., se non tempestivamente dedotta dal difensore, che nel giudiziocartolare avrebbe dovuto eccepirla con memoria ai sensi dell’art. 121 cod. proc.pen.

Nel caso di specie, l’eccezione di nullità è stata, invece, proposta per laprima volta con il ricorso per cassazione, con la conseguenza che, se pure sifosse verificata, sarebbe, comunque, sanata.1.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico.Premesso che ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cuiall’art. 131 bis cod. pen. è l’abitualità del comportamento, questa Corte ha giàavuto occasione di affermare che, in tema di non punibilità per la particolaretenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorrequando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbiacommesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabilida parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensidell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reatoanche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 4, n. 14073 del05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02).

Dunque, in generale, deve affermarsiche la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non puòessere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica,elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato perl’elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 2, n. 2710 del 17/12/2025,dep. 2026, Mascolino, n. m.; Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra,Rv. 280250 – 01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto che l’odierno ricorrenteha riportato più di due condanne per reati in materia di stupefacenti, dato questoche ha comportato la contestazione della recidiva reiterata specifica ed haevidenziato come tale circostanza sia indicativa della abitualità della condotta edella sua pericolosità sociale.Ebbene, rispetto alla lineare articolazione della motivazione della sentenza diappello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo nonargomenta in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguitodalla Corte di appello, non misurandosi affatto con la sua decisione.

Dunque,sotto questo aspetto, il motivo è aspecifico, atteso che ignora gli snodi decisividella motivazione.Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021,B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 –01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01).2.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il giorno 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17/09/2025 la Corte di appello di Catania confermava lasentenza del Tribunale di Catania in data 01/07/2022, che, all’esito del giudizioabbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena ritenuta di giustizia.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 178, lett. c) e 179cod. proc. pen. Rappresenta che la notifica del decreto di citazione per il giudiziodi appello è stata effettuata allo [OSCURATO:PERSONA] al domicilio eletto, ai sensi dell’art.161 cod. proc. pen., anziché nel luogo di detenzione per altra causa; che,dunque, l’imputato non è stato messo in condizione di partecipare all’udienzasvolta in forma cartolare; che il difensore non ha potuto eccepiretempestivamente la nullità, non avendone avuto notizia in tempo utile; che lanullità verificatasi è assoluta ed insanabile.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 131 bis cod. pen.Rileva che la Corte territoriale erroneamente ha escluso la punibilità perparticolare tenuità del fatto, avendo basato il proprio giudizio solo sullacontestazione della recidiva reiterata; che, invece, la giurisprudenza di legittimitàha chiarito che la contestazione della recidiva reiterata non comportaautomaticamente l’esclusione dell’applicabilità della causa di non punibilità di cuiall’art. 131 bis cod. pen., dovendo l’abitualità essere in concreto accertata dalgiudice, attraverso una valutazione complessiva che tenga conto della natura edei tempi dei reati pregressi; che, nel caso di specie, siffatta valutazione è stataomessa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo non è consentito, per essere aspecifico in quanto nonautosufficiente, oltre che manifestamente infondato.Assume, invero, la difesa che la citazione per il giudizio di appello è statamale notificata, in quanto, pur essendo l’imputato detenuto per altra causa dal17/03/2025, “come da documentazione che sarà prodotta” (pag. 2 del ricorso),in luogo di essergli notificata a mani proprie nel luogo di detenzione, è statanotificata al domicilio eletto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. Tuttavia, laproduzione documentale atta a provare lo status detentionis ed il momento in cuisarebbe insorto, è rimasta solo nelle intenzioni del difensore, atteso che nonrisulta effettuata. Dunque, sotto questo profilo il motivo non è autosufficiente.In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato.Deve essere premesso che, quando l’imputato è detenuto, le notificazionivanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo didetenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U,n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01). Siffatto principio, che si fondasulla constatazione del favore che il legislatore ha accordato alla notificapersonale, quando il destinatario è un detenuto, vale anche nelle ipotesi in cuil’imputato sia detenuto per altra causa, tenuto conto che l’art. 156, comma 4,cod. proc. pen. stabilisce che la consegna di copia delle notificazioni va eseguitaalla persona nel luogo di detenzione (istituto penitenziario o luogo diverso didetenzione) «quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causadiversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internatoin un istituto penitenziario».Dunque, in quest’ultima ipotesi la legge richiede un elemento di fattoulteriore, vale a dire che la detenzione debba risultare dagli atti. L’autoritàgiudiziaria, che procede nei confronti di un imputato detenuto, non può ignorareil suo status, circostanza questa da cui consegue l’obbligo di notifica personale.Viceversa, lo stato di detenzione, ove l’imputato sia detenuto per altra causa,può non risultare trattandosi di procedimenti diversi. In tale ultimo caso, poichél’[OSCURATO:PERSONA], quando deve procedere ad effettuare una notifica non haalcun obbligo di effettuare ogni volta ricerche a tutto campo (come, invece, èprevisto per l’emissione del decreto di irreperibilità), legittimamente esegue lenotifiche con le modalità previste per l’imputato non detenuto.Tale procedura notificatoria è stata sottoposta al vaglio del Giudice delleleggi, che l’ha ritenuta legittima (Corte cost., ord. n. 315 del 1998), dichiarandola manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.168, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all’art. 24 Cost., nellaparte in cui subordina l’obbligatorietà delle notificazioni a mani dell’imputatodetenuto per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli atti. Inconclusione, «l’autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confrontidi un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordineallo status libertatis, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguitasecondo il modello notificatorio previsto per l'imputato non detenuto; tale regolaè derogata nel solo caso in cui lo stato di detenzione per altra causa, risulti daglipenitenziario (o luogo diverso di detenzione) dove l’imputato risulti detenuto»(Sez. U, n. 12778/2020, cit.).In ogni caso, la notificazione effettuata, nei confronti dell’imputato detenuto,presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, darebbeluogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria previstadall’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 –02). Tale arresto – sulla scia di Sez. U., n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005,Palumbo, Rv. 229539 – 01 – distingue tra nullità derivanti dalla omessa citazionedell’imputato ed altre nullità della citazione o della notifica, evidenziando come lanullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorra soltantonel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando,essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea adeterminare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell'imputato e come,invece, la medesima nullità non ricorra nei casi in cui vi sia stata esclusivamentela violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue laapplicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.Tornando al caso che si sta scrutinando, anche a voler ritenere chel’imputato fosse stato detenuto per altra causa al momento della notifica dellacitazione per l’udienza di appello (circostanza questa che, come si è detto, ildifensore non ha documentato) e che il giudice procedente ne fosse stato aconoscenza (circostanza questa che non è evincibile dagli atti), deve escludersiche si versi in una ipotesi di omissione della citazione. Ed invero, va in propositoevidenziato come la notifica al domicilio eletto, effettuata ai sensi dell’art. 161cod. proc. pen., dunque, secondo un diverso modello notificatorio, non possaaltresì ritenersi inidonea a portare l’imputato detenuto a conoscenza dell’atto. Diqui la nullità a regime intermedio, che resta sanata, ai sensi dell’art. 182 cod.proc. pen., se non tempestivamente dedotta dal difensore, che nel giudiziocartolare avrebbe dovuto eccepirla con memoria ai sensi dell’art. 121 cod. proc.pen. Nel caso di specie, l’eccezione di nullità è stata, invece, proposta per laprima volta con il ricorso per cassazione, con la conseguenza che, se pure sifosse verificata, sarebbe, comunque, sanata.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che aspecifico.Premesso che ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cuiall’art. 131 bis cod. pen. è l’abitualità del comportamento, questa Corte ha giàavuto occasione di affermare che, in tema di non punibilità per la particolaretenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorrequando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbiacommesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabilida parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensidell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reatoanche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 4, n. 14073 del05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02). Dunque, in generale, deve affermarsiche la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non puòessere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica,elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato perl’elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 2, n. 2710 del 17/12/2025,dep. 2026, Mascolino, n. m.; Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra,Rv. 280250 – 01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto che l’odierno ricorrenteha riportato più di due condanne per reati in materia di stupefacenti, dato questoche ha comportato la contestazione della recidiva reiterata specifica ed haevidenziato come tale circostanza sia indicativa della abitualità della condotta edella sua pericolosità sociale.Ebbene, rispetto alla lineare articolazione della motivazione della sentenza diappello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo nonargomenta in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguitodalla Corte di appello, non misurandosi affatto con la sua decisione. Dunque,sotto questo aspetto, il motivo è aspecifico, atteso che ignora gli snodi decisividella motivazione.Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021,B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 –01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01).2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il giorno 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]