Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 07826/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Siracusa in data 23 settembre 2011); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare l'erronea riqualificazione del fatto dall'imputazione di cui all'art. 495 in quella di cui all'art. 496 cod. pen., è inammissibile per carenza di interesse, attesa la maggiore gravità del reato di cui all'art. 495 cod. pen., punito con la reclusione da uno a sei anni, rispetto a quella del reato di cui all'art. 496 cod. pen., punito con la reclusione da uno a cinque anni, oggetto di condanna; è invero costante principio di diritto che "l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravarne sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante" (sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Cd ì deciso il 7 febbraio 2024 Il consQititeri estensore [OSCURATO:PERSONA]\[OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Siracusa in data 23 settembre 2011); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare l'erronea riqualificazione del fatto dall'imputazione di cui all'art. 495 in quella di cui all'art. 496 cod. pen., è inammissibile per carenza di interesse, attesa la maggiore gravità del reato di cui all'art. 495 cod. pen., punito con la reclusione da uno a sei anni, rispetto a quella del reato di cui all'art. 496 cod. pen., punito con la reclusione da uno a cinque anni, oggetto di condanna; è invero costante principio di diritto che "l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravarne sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante" (sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cd ì deciso il 7 febbraio 2024 Il consQititeri estensore [OSCURATO:PERSONA]\[OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA],
Sentenza Cassazione n. 07826/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris