CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26702/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela ora necessaria ex d. Igs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto sostenuto, tutte le persone offese hanno sporto querela, richiedendo espressamente la punizione del colpevole, come rilevato dalla Corte di appello negli esatti termini indicati alle pagine 1 e 2 della motivazione, con cui il ricorrente evita misurarsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/