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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26290/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 56) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di qualificazione giuridica del fatto, reputando integrata l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sulla scorta di quanto concretamente emerso, atteso che l'imputato è stato trovato in possesso di un quantitativo di cocaina con elevato principio attivo, da cui erano ricavabili oltre 400 dosi singole.

Sono state considerate anche altre circostanze del fatto, visto che della cocaina l'imputato si serviva per intrattenersi con i clienti, ai quali la forniva, in una situazione di grave rischio per la salute dei "clienti" e dello stesso imputato, per la difficoltà di controllare gli effetti derivanti dall'assunzione dello stupefacente nella situazione evocata.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 56) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di qualificazione giuridica del fatto, reputando integrata l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sulla scorta di quanto concretamente emerso, atteso che l'imputato è stato trovato in possesso di un quantitativo di cocaina con elevato principio attivo, da cui erano ricavabili oltre 400 dosi singole. Sono state considerate anche altre circostanze del fatto, visto che della cocaina l'imputato si serviva per intrattenersi con i clienti, ai quali la forniva, in una situazione di grave rischio per la salute dei "clienti" e dello stesso imputato, per la difficoltà di controllare gli effetti derivanti dall'assunzione dello stupefacente nella situazione evocata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 l
Sentenza Cassazione n. 26290/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris