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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2023

Cassazione n. 36387/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso33187/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] PADOVA E ROVIGO - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Errico che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 202/2019 depositata il 22/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] censurano le determinazione adottate in loro danno dalla Corte di Appello di Trento che, pronunciando sui contrapposti appelli delle parti nei confronti della decisione che in primo grado aveva rigettato l'opposizione dei Maretto avverso l'ingiunzione di pagamento ottenuta nei loro confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a fronte dell'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di mutuo fondiario stipulato con la stessa ed aveva comunque disposto la revoca del decreto ingiuntivo in considerazione dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta operata dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Rovigo – [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in esecuzione della fideiussione accordata ai Maretto, ha accolto l'appello principale di quest'ultima, surrogatasi nei diritti della banca mutuante per effetto dell'operato pagamento e per questo intervenuta nel giudizio, riformando la detta decisione nella parte in cui questa aveva revocato l'ingiunzione ed ha respinto l'appello incidentale dei Maretto confermando viceversa detta decisione nella parte in cui ne aveva rigettato l'opposizione.

RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli A motivazione del propri assunti la Corte territoriale, scrutinando prioritariamente le ragioni di doglianza degli appellanti incidentali, ne ha dichiarata l'inammissibilità riguardo alle contestazioni in punto di usurarietà degli interessi di mora applicati al rapporto di mutuo e riguardo ai criteri e ai calcoli adottati dal CTU per escludere che essi sopravanzassero il tasso soglia per difetto di specificità atteso che i deducenti si erano limitati a riproporre e a copiare le medesime difese contenute nella comparsa conclusionale e a riprodurre le osservazioni alla CTU senza, tuttavia, muovere alcuna specifica censura alla decisione del primo giudice.

Nondimeno, ha ancora osservato «per completezza», le rapportate doglianze non sarebbero state apprezzabili neppure nel merito, atteso che il CTU aveva correttamente espletato l'incarico accertando che il TAEG si era mantenuto al di sotto del tasso soglia e che non era previsto alcun cumulo tra tassi corrispettivi e tassi moratori, fermo in ogni caso che un'eventuale sanzione di usurarietà avrebbe colpito la sola pattuizione interessata, non potendo comportare l'eliminazione dell'onerosità del rapporto.

Prive di fondamento erano poi ancora le doglianze in punto di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, atteso che alla stregua della disposizioni recata dall'art. 4 del contratto era chiaramente individuabile il meccanismo di calcolo tanto da giustificare la corretta conclusione del CTU circa l'adozione di un piano di ammortamento secondo il metodo delle rate costanti; ed in punto di capitalizzazione degli interessi scaduti, atteso che la relativa pattuizione era stata assunta in vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 e che in ogni caso alla data dell'entrata in vigore del novellato testo dell'art. 120 TUB il contratto era stato già risolto.

Venendo quindi alla disamina dell'appello principale, la Corte territoriale ne ha riconosciuto la fondatezza, laddove questo si era doluto dell'intervenuta revoca del provvedimento ingiuntivo, RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli considerando che il principio a cui si era richiamato il primo giudice, allorché aveva a tal fine enfatizzato la circostanza del pagamento della somma portata dall'ingiunzione, trova applicazione solo nel caso in cui vi provveda il debitore principale, si ché, essendo stato il pagamento effettuato nella specie dal fideiussore ed essendosi costui surrogato nei diritti del creditore per gli effetti dell'art. 1949 cod. civ., con il pagamento [OSCURATO:PERSONA] era subentrata in tutti i diritti della [OSCURATO:PERSONA], con l'effetto appunto che la revoca era stata illegittimamente operata e che l'ingiunzione andava perciò confermata.

Il mezzo proposto dai Maretto per la cassazione della sentenza qui impugnata si vale di otto motivi di ricorso, ai quali resistono con controricorso e memoria la [OSCURATO:PERSONA] e con il solo controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. deducendosene altresì la nullità, nella parte in cui ha ritenuto inammissibili i primi due motivi di gravame per difetto di specificità, atteso che, come era agevole accertare dalla lettura dell'atto di appello, tutti i punti della sentenza di primo grado ritenuti non corretti erano stati indicati in modo puntuale ed erano state ampiamente esposte le ragioni per le quali se ne chiedeva la riforma, è in disparte, da ogni altra pregiudiziale opposta ex adverso , inammissibile per difetto di autosufficienza.

2.2. E' ben vero che secondo gli enunciati seguiti al caso Succi il principio in parola,pur uscito rafforzato dalla riscrittura dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. operata dall'art. 3, comma 27, lett. d), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 –qui peraltro non applicabile –non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli (Cass., Sez.

U, 18/03/2022, n. 8950), si ché la trascrizione del motivo non è indispensabile, sempreché il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello (Cass., Sez.

I, 2/05/2023, n. 11325).

Ciò, tuttavia, posto che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto in tal caso alla Corte, presuppone pur sempre l'ammissibilità del ricorso, non vale a dispensare il ricorrente dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata e che tale specificazione sia contenuta nello stesso ricorso per cassazione e che si possa dare accesso, allorché si censuri la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità di un motivo di appello, ad un ricorso che si astenga dall'indicare le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico il motivo dichiarato inammissibile, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità e non si limiti a rinviare all'atto di appello (Cass., Sez.

I, 6/09/2021, n. 24048).

2.3. Nella specie l'esposizione operata al riguardo dai ricorrenti è del tutto manchevole sotto questo profilo poiché si limita a rivendicare la specificità dei motivi di appello, sostenendo che nella loro illustrazione, come bene poteva accertarsi dalla lettura del relativo atto, tutti i punti della sentenza impugnata di cui si chiedeva la riforma erano stati indicati «in modo puntuale» ed erano state «ampiamente esposte le ragioni, in particolare sotto il profilo giuridico per i quali se ne chiedeva la riforma»; rivendicazione che se in qualche misura rende comprensibile quali fossero le statuizione oggetto di censura, non chiarisce minimamente quali fossero le ragioni di queste , dato che di esse si tace totalmente il contenuto, rimandando in buona sostanza l'interprete alla lettura dell'atto di RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli gravame e con ciò consegnando, per quanto dianzi precisato, il motivo ad una precoce declaratoria di inammissibilità.

3.1. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per la violazione della l. 7 marzo 1996, n. 108, dell'art.644 cod. pen. e dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. per aver essa erroneamente escluso, sulla scorta delle conclusioni tratte dal perito, l'usurarietà degli interessi moratori applicati al contratto, quantunque al momento della stipula questi risultassero superiori (5,98%) rispetto al tasso soglia (5,73%), si presta, anch'esso al netto delle ulteriori ragioni in tal senso fatte valere dalle controricorrenti, ad un precoce giudizio di inammissibilità.

3.2. Inammissibile, il motivo in parola, si rivela, infatti, alla luce del fatto che il corrispondente motivo di gravame è stato ritenuto dalla Corte d'Appello – che pure ha proceduto, ancorché solo «per completezza», a scrutinarlo e a decretarne nel merito l'infondatezza – come visto, previamente inammissibile per difetto di specificità, sicché, cadendo la censura su una statuizione sovrabbondante, riguardo ad esso si può ben ripetere che è appunto inammissibileper difetto di interesse impugnatorio il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e non costituente pertanto una ratio decidendi della medesima (Cass., Sez.

I, 8/06/2022, n. 18429; Cass., Sez.

I, 10/04/2018, n. 8755; Cass., Sez.

IV, 22/11/2010, n. 23635).

4.1. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per aver essa omesso l'esame di un punto decisivo della controversia, consistente nella rappresentata erroneità dei criteri e dei calcoli eseguiti dal CTU per escludere l'usurarietà degli interessi moratori e con il quale, parallelamente , se ne deduce la nullità per vizio di motivazione, è inammissibile quanto alla prima allegazione, mentre si rivela infondato riguardo alla seconda.

RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] la prima angolazione si impone di osservare che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – che nel testo risultante dalla sua riscrittura ad opere dell'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 non impiega più la locuzione punto, ma quella più stringente di fatto –ha inteso in tal modo alludere, secondo quel che si insegna abitualmente, al fatto in senso storico-naturalistico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed il cui esame, ove fosse avvenuto, si sarebbe rivelato decisivo in quanto idoneo ad influenzare l'esito della lite (Cass. Sez.

II, 29/10/2018, n. 27415); esulano, di conseguenza, dal paradigma normativo richiamato le argomentazioni, le deduzioni e le contestazioni sollevate dalle parti nel corso del giudizio (Cass., Sez.

II, 14/06/2017, n. 14802) e non vi rientra, in particolare, non costituendo omissione afferente ad un fatto decisivo per il giudizio, l'omesso esame delle osservazioni critiche che le parti appuntano alla CTU, non affrancandosi esse dal rango delle mere argomentazioni difensive sviluppate a contrasto di un dato istruttorio (Cass., Sez.

I, 16/03/2022, n. 8584).

Sotto la seconda angolazione va invece considerato, sul filo della constatazione in fatto che la Corte d'Appello ha declinato la cognizione della doglianza giudicando inammissibile il relativo motivo di gravame, che, secondo quanto si è più autorevolmente affermato altrove (Cass., Sez.

U, 7/04/2014, n. 8053 e 8054), la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, conseguenza della riscrittura della norma richiamata, ha considerevolmente ristretto l'area della denunciabilità per cassazione del vizio motivazionale, in quanto attinente alla motivazione in sé, limitandola, alle sole violazioni di legge costituzionalmente rilevanti, di modo che, ricorrendo il vizio in parola nei soli casi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esso non è ovviamente riconoscibile quando il motivo di gravame, lungi dall'essere motivatamente rigettato nel merito sia fatto oggetto, come qui, di una pronuncia altrettanto motivata di inammissibilità.

5.1. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per la violazione dell'art. 117 TUB, dell'art. 1284 cod. civ., delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dal CICR ed ancora degli artt. 1346 e 1418 cod. civ. per aver essa erroneamente ritenuto che le indicazioni contenute nel contratto di mutuo rispettassero le prescrizioni in materia di trasparenza bancaria, sebbene dall'analisi del contratto emergesse chiaramente come non fosse individuabile il costo effettivo del finanziamento, non essendo indicate le condizioni applicate dalla banca, gli elementi che concorrevano alla determinazione del costo complessivo del mutuo ed i criteri adottati per la individuazione dei relativi componenti, in particolare non specificandosi, ancorché il dato fosse in tal senso rilevante, che il sistema di ammortamento era alla francese e non all'italiana, è, in disparte da ogni altra ragione fatta in tal senso valere dalle controricorrenti, inammissibile impingendo nel giudizio di fatto reso dal decidente di merito,che non è, com'è noto, sindacabile in questa sede.

5.2. Osservato, infatti, in via più generale, che la denuncia dell'errore ermeneutico postula che si in indichi quale sia il canone legale violato ed in quale punto del complessivo ragionamento decisorio il giudice se ne sia discostato e che non si risolva nella mera contrapposizione di una propria interpretazione a quella resa dal decidente (Cass., Sez.

III, 28/11/2017, n. 28319) –di talché non è ricevibilela doglianza che, al fine di caldeggiare una diversa lettura RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli del regolamento contrattuale, si limiti a rimandare genericamente all"«analisi del contratto di mutuo»; ed ancora che la rilevabilità d'ufficio della nullità, oltre a doversi coniugare con i tempi propri del processo, postula l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità (Cass., Sez.

I, 3/11/2023, n. 30505) –si ché nella specie non è procedibile la doglianza che si limita semplicemente ad enunciare la questione, ma si astiene dall'illustrarne più in dettaglio le inferenze di quanto dedotto rispetto a quanto deciso con la sentenza impugnata –, il motivo, non concretando né la denuncia di errore di ricognizione della fattispecie astratta né la denuncia di un errore di sussunzione della fattispecie concreta in una norma che non le si addice, ma risolvendosi in una mera critica alla valutazione del fatto sostanziale per come risultante dai dati di causa, rifluisce, al più, nel solco di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, che è estranea all'esatta interpretazione della norma e che inerisce ad una tipica valutazione del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato qui richiesto (Cass., Sez.

I, 14/01/2019, n. 640).

6.1. Il quinto motivo di ricorso, con cui si censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 1283 cod. civ. e dell'art. 120 TUB per aver essa, confermando il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, recante intimazione al pagamento di una somma comprensiva anche degli interessi sugli interessi maturati, ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi così operata e per aver essa escluso l'applicabilità alla specie del divieto in tal senso disposto dall'art. 120 TUB in ragione del fatto che il rapporto era sorto nella vigenza della delibera CICR del febbraio 2000 e si era risolto prima dell'entrata in vigore del predetto divieto, è, prim'ancora che infondato, inammissibile per difetto di specificità non misurandosi RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli con le ragioni della decisione e limitandosi a reiterare gli argomenti già sfavorevolmente vagliati dal decidente di merito.

6.2. Giova, infatti, rimarcare che la Corte d'Appello, nel pronunciarsi nei termini contestati, ha inteso richiamare l'attenzione sul fatto che la stipulazione del mutuo – cui accedeva la clausola applicabile in caso di mora ed in ragione della quale gli interessi moratori erano dovuti sull'ammontare complessivo della rata scaduta, comprensiva anche degli interessi corrispettivi – era intervenuta sotto il regime dell'art. 3 della citata delibera CICR del febbraio 2000 che autorizzava la produzione degli interessi sugli interessi, sicché l'anatocistico previsto dalla norma negoziale doveva reputarsi pienamente legittimo tanto più considerando che il negozio aveva cessato ogni efficacia ben prima che il divieto sancito dall'art. 120 TUB, nel testo risultante dall'art. 1, comma 629, l. 27 dicembre 2013, n. 147, prendesse vigore.

6.3. Rispetto a questo chiaro enunciato – che non soffre smentite neppure considerando che la conferma del decreto ingiuntivo comportante anche il debito anatocistico fosse intervenuta in vigenza del divieto anzidetto, giacché il credito si era cristallizzato nella somma poi ingiunta al momento della risoluzione del contratto avvenuta pacificamente prima (12.6.2013) che il divieto divenisse efficace (1°.1.2014) – la postulazione ricorrente insiste nella mera riproposizione delle argomentazioni già oggetto di pregressa negativa disamina nei gradi di merito e si astiene perciò dallo sviluppare qualsiasi confronto critico con quanto diversamente affermato nella sentenza impugnata, in tal modo risolvendosi nella prospettazione di un "non motivo" inammissibile per difetto di specificità (Cass., Sez.

I, 24/09/2018, n. 22478).

RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli

7.1. Il sesto motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 132 e 653 cod. proc. civ. per aver essa, definendo il gravame, erroneamente confermato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione quantunque esso fosse stato revocato dal primo giudice e fosse perciò stato «eliminato dalla realtà processuale», è infondato e non merita perciò seguito alcuno.

7.2. In disparte, per vero, da ogni riserva sulla congruenza della deduzione, posto che sino a quando il giudizio di opposizione non sia definito con sentenza passata in giudicato non è possibile dire se il decreto ingiuntivo sia stato o meno «eliminato dalla realtà processuale», va detto che il principio di diritto a cui si richiamano i ricorrenti, citando conformi precedenti di questa Corte, non è applicabile al caso che ne occupa.

Esso opera, infatti, nel solo caso in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo venga accolta, ove in forza dell'art. 653, comma 2, cod. proc. civ. è solo la sentenza che si pronuncia in tal senso a costituire il titolo per l'esecuzione; viceversa nel diverso caso in cui l'opposizione è stata respinta, il medesimo art. 653, comma 1, cod. proc. civ. rende noto che il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo, che, ove non sia stato reso in forma provvisoriamente esecutiva od ove la provvisoria esecuzione di esso non sia stata concessa in corso di causa, acquista per effetto della sentenza che rigetta l'opposizione efficacia esecutiva.

Poichénel nostro caso l'opposizione dei Maretto è stata respinta, ne discende che la doglianza è stata mal formulata e va per questo rigettata.

8.1. Il settimo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per la violazione degli artt. 1936 e 1949 cod. civ. ed ancora dell'art. 1203 cod. civ. per aver essa erroneamente ritenuto che legittimamente [OSCURATO:PERSONA] si fosse surrogata nei diritti verso i debitori della banca mutuante, quantunque nella specie dovesse RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli riconoscersi nella garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore dei Maretto non già una fideiussione, ma un contratto autonomo di garanzia, di guisa che il pagamento effettuato dal garante non avrebbe avuto effetto surrogatorio, trattandosi di adempimento spontaneo del terzo ex art. 1180 cod. civ., è, in disparte da ogni altra ragione fatta in tal senso valere da [OSCURATO:PERSONA], inammissibile impingendo nell'accertamento in fatto operato dal decidente di merito, che non è, com'è noto, sindacabile in questa sede.

8.2. Ora, posto che la Corte d'Appello ha diligentemente spiegato come nella specie [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto al pagamento dell'importo indicato dal decreto ingiuntivo a seguito dell'espressa richiesta in tal senso fattale pervenire dalla [OSCURATO:PERSONA], e che in ragion di ciò con atto per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], previo rilascio di quietanza, era stata surrogata nei diritti verso i debitori della banca mutuante costituendosi di conseguenza nel giudizio di opposizione pendente nell'acquisita veste di successore a titolo particolare della parte opposta a mente dell'art. 111 cod. proc. civ. e ha da ciò tratto la conclusiva asserzione che «[OSCURATO:PERSONA] poteva agire in via surrogatoria contro il debitore ai sensi dell'art. 1949 c.c. e pertanto intervenire nel giudizio» e ciò perché «con il pagamento del'importo del decreto ingiuntivo, in buona sostanza, [OSCURATO:PERSONA] è subentrata in tutti i diritti della [OSCURATO:PERSONA]», va da sé che l'allegazione in parola, secondo quanto si è già affermato riguardo al quarto motivo di ricorso, non concreta la denuncia di un errore di diritto, giacché essa non si fonda né su un'errata ricognizione della fattispecie astratta, né su un' errata sussunzione della fattispecie concreta in una norma inidoea alla sua regolazione, ma si risolve nella perorazione di un diverso inquadramento della fattispecie oggetto di giudizio, sicché essa recede, come già si è chiarito in relazione al medesimo quarto motivo di ricorso, al rango di un RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli censura di puro fatto sulla cui congruità, ove il giudizio reso dal giudice di merito non sia altrimenti censurato, non è compito di questa Corte esprimersi.

9.1. L'ottavo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per aver essa omesso l'esame di un punto decisivo della controversia, consistente nella rappresentata natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione tra [OSCURATO:PERSONA] ed i Maretto e con il quale parallelamente se ne deduce la nullità per vizio di motivazione, sebbene inammissibile per le medesime ragioni che hanno reso altrettanto inammissibili le analoghe doglianze sviluppate con il terzo motivo di ricorso, si presta, meglio, ad essere dichiarato assorbito per effetto della pronunciata inammissibilità del settimo motivo di ricorso, che ha reso intangibile la qualificazione impressa dalla Corte d'Appello all'obbligazione di garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore dei Maretto.

10. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrentidel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di Banca in euro 15200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di leggeed in favore di Cassa centrale in euro 18200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso33187/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] PADOVA E ROVIGO - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Errico che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 202/2019 depositata il 22/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] censurano le determinazione adottate in loro danno dalla Corte di Appello di Trento che, pronunciando sui contrapposti appelli delle parti nei confronti della decisione che in primo grado aveva rigettato l'opposizione dei Maretto avverso l'ingiunzione di pagamento ottenuta nei loro confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a fronte dell'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di mutuo fondiario stipulato con la stessa ed aveva comunque disposto la revoca del decreto ingiuntivo in considerazione dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta operata dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Rovigo – [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in esecuzione della fideiussione accordata ai Maretto, ha accolto l'appello principale di quest'ultima, surrogatasi nei diritti della banca mutuante per effetto dell'operato pagamento e per questo intervenuta nel giudizio, riformando la detta decisione nella parte in cui questa aveva revocato l'ingiunzione ed ha respinto l'appello incidentale dei Maretto confermando viceversa detta decisione nella parte in cui ne aveva rigettato l'opposizione. RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli A motivazione del propri assunti la Corte territoriale, scrutinando prioritariamente le ragioni di doglianza degli appellanti incidentali, ne ha dichiarata l'inammissibilità riguardo alle contestazioni in punto di usurarietà degli interessi di mora applicati al rapporto di mutuo e riguardo ai criteri e ai calcoli adottati dal CTU per escludere che essi sopravanzassero il tasso soglia per difetto di specificità atteso che i deducenti si erano limitati a riproporre e a copiare le medesime difese contenute nella comparsa conclusionale e a riprodurre le osservazioni alla CTU senza, tuttavia, muovere alcuna specifica censura alla decisione del primo giudice. Nondimeno, ha ancora osservato «per completezza», le rapportate doglianze non sarebbero state apprezzabili neppure nel merito, atteso che il CTU aveva correttamente espletato l'incarico accertando che il TAEG si era mantenuto al di sotto del tasso soglia e che non era previsto alcun cumulo tra tassi corrispettivi e tassi moratori, fermo in ogni caso che un'eventuale sanzione di usurarietà avrebbe colpito la sola pattuizione interessata, non potendo comportare l'eliminazione dell'onerosità del rapporto. Prive di fondamento erano poi ancora le doglianze in punto di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, atteso che alla stregua della disposizioni recata dall'art. 4 del contratto era chiaramente individuabile il meccanismo di calcolo tanto da giustificare la corretta conclusione del CTU circa l'adozione di un piano di ammortamento secondo il metodo delle rate costanti; ed in punto di capitalizzazione degli interessi scaduti, atteso che la relativa pattuizione era stata assunta in vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 e che in ogni caso alla data dell'entrata in vigore del novellato testo dell'art. 120 TUB il contratto era stato già risolto. Venendo quindi alla disamina dell'appello principale, la Corte territoriale ne ha riconosciuto la fondatezza, laddove questo si era doluto dell'intervenuta revoca del provvedimento ingiuntivo, RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli considerando che il principio a cui si era richiamato il primo giudice, allorché aveva a tal fine enfatizzato la circostanza del pagamento della somma portata dall'ingiunzione, trova applicazione solo nel caso in cui vi provveda il debitore principale, si ché, essendo stato il pagamento effettuato nella specie dal fideiussore ed essendosi costui surrogato nei diritti del creditore per gli effetti dell'art. 1949 cod. civ., con il pagamento [OSCURATO:PERSONA] era subentrata in tutti i diritti della [OSCURATO:PERSONA], con l'effetto appunto che la revoca era stata illegittimamente operata e che l'ingiunzione andava perciò confermata. Il mezzo proposto dai Maretto per la cassazione della sentenza qui impugnata si vale di otto motivi di ricorso, ai quali resistono con controricorso e memoria la [OSCURATO:PERSONA] e con il solo controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. deducendosene altresì la nullità, nella parte in cui ha ritenuto inammissibili i primi due motivi di gravame per difetto di specificità, atteso che, come era agevole accertare dalla lettura dell'atto di appello, tutti i punti della sentenza di primo grado ritenuti non corretti erano stati indicati in modo puntuale ed erano state ampiamente esposte le ragioni per le quali se ne chiedeva la riforma, è in disparte, da ogni altra pregiudiziale opposta ex adverso , inammissibile per difetto di autosufficienza. 2.2. E' ben vero che secondo gli enunciati seguiti al caso Succi il principio in parola,pur uscito rafforzato dalla riscrittura dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. operata dall'art. 3, comma 27, lett. d), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 –qui peraltro non applicabile –non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli (Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950), si ché la trascrizione del motivo non è indispensabile, sempreché il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto di appello (Cass., Sez. I, 2/05/2023, n. 11325). Ciò, tuttavia, posto che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto in tal caso alla Corte, presuppone pur sempre l'ammissibilità del ricorso, non vale a dispensare il ricorrente dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata e che tale specificazione sia contenuta nello stesso ricorso per cassazione e che si possa dare accesso, allorché si censuri la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità di un motivo di appello, ad un ricorso che si astenga dall'indicare le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico il motivo dichiarato inammissibile, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità e non si limiti a rinviare all'atto di appello (Cass., Sez. I, 6/09/2021, n. 24048). 2.3. Nella specie l'esposizione operata al riguardo dai ricorrenti è del tutto manchevole sotto questo profilo poiché si limita a rivendicare la specificità dei motivi di appello, sostenendo che nella loro illustrazione, come bene poteva accertarsi dalla lettura del relativo atto, tutti i punti della sentenza impugnata di cui si chiedeva la riforma erano stati indicati «in modo puntuale» ed erano state «ampiamente esposte le ragioni, in particolare sotto il profilo giuridico per i quali se ne chiedeva la riforma»; rivendicazione che se in qualche misura rende comprensibile quali fossero le statuizione oggetto di censura, non chiarisce minimamente quali fossero le ragioni di queste , dato che di esse si tace totalmente il contenuto, rimandando in buona sostanza l'interprete alla lettura dell'atto di RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli gravame e con ciò consegnando, per quanto dianzi precisato, il motivo ad una precoce declaratoria di inammissibilità. 3.1. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per la violazione della l. 7 marzo 1996, n. 108, dell'art.644 cod. pen. e dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. per aver essa erroneamente escluso, sulla scorta delle conclusioni tratte dal perito, l'usurarietà degli interessi moratori applicati al contratto, quantunque al momento della stipula questi risultassero superiori (5,98%) rispetto al tasso soglia (5,73%), si presta, anch'esso al netto delle ulteriori ragioni in tal senso fatte valere dalle controricorrenti, ad un precoce giudizio di inammissibilità. 3.2. Inammissibile, il motivo in parola, si rivela, infatti, alla luce del fatto che il corrispondente motivo di gravame è stato ritenuto dalla Corte d'Appello – che pure ha proceduto, ancorché solo «per completezza», a scrutinarlo e a decretarne nel merito l'infondatezza – come visto, previamente inammissibile per difetto di specificità, sicché, cadendo la censura su una statuizione sovrabbondante, riguardo ad esso si può ben ripetere che è appunto inammissibileper difetto di interesse impugnatorio il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e non costituente pertanto una ratio decidendi della medesima (Cass., Sez. I, 8/06/2022, n. 18429; Cass., Sez. I, 10/04/2018, n. 8755; Cass., Sez. IV, 22/11/2010, n. 23635). 4.1. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per aver essa omesso l'esame di un punto decisivo della controversia, consistente nella rappresentata erroneità dei criteri e dei calcoli eseguiti dal CTU per escludere l'usurarietà degli interessi moratori e con il quale, parallelamente , se ne deduce la nullità per vizio di motivazione, è inammissibile quanto alla prima allegazione, mentre si rivela infondato riguardo alla seconda. RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] la prima angolazione si impone di osservare che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – che nel testo risultante dalla sua riscrittura ad opere dell'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 non impiega più la locuzione punto, ma quella più stringente di fatto –ha inteso in tal modo alludere, secondo quel che si insegna abitualmente, al fatto in senso storico-naturalistico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed il cui esame, ove fosse avvenuto, si sarebbe rivelato decisivo in quanto idoneo ad influenzare l'esito della lite (Cass. Sez. II, 29/10/2018, n. 27415); esulano, di conseguenza, dal paradigma normativo richiamato le argomentazioni, le deduzioni e le contestazioni sollevate dalle parti nel corso del giudizio (Cass., Sez. II, 14/06/2017, n. 14802) e non vi rientra, in particolare, non costituendo omissione afferente ad un fatto decisivo per il giudizio, l'omesso esame delle osservazioni critiche che le parti appuntano alla CTU, non affrancandosi esse dal rango delle mere argomentazioni difensive sviluppate a contrasto di un dato istruttorio (Cass., Sez. I, 16/03/2022, n. 8584). Sotto la seconda angolazione va invece considerato, sul filo della constatazione in fatto che la Corte d'Appello ha declinato la cognizione della doglianza giudicando inammissibile il relativo motivo di gravame, che, secondo quanto si è più autorevolmente affermato altrove (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e 8054), la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, conseguenza della riscrittura della norma richiamata, ha considerevolmente ristretto l'area della denunciabilità per cassazione del vizio motivazionale, in quanto attinente alla motivazione in sé, limitandola, alle sole violazioni di legge costituzionalmente rilevanti, di modo che, ricorrendo il vizio in parola nei soli casi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esso non è ovviamente riconoscibile quando il motivo di gravame, lungi dall'essere motivatamente rigettato nel merito sia fatto oggetto, come qui, di una pronuncia altrettanto motivata di inammissibilità. 5.1. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per la violazione dell'art. 117 TUB, dell'art. 1284 cod. civ., delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dal CICR ed ancora degli artt. 1346 e 1418 cod. civ. per aver essa erroneamente ritenuto che le indicazioni contenute nel contratto di mutuo rispettassero le prescrizioni in materia di trasparenza bancaria, sebbene dall'analisi del contratto emergesse chiaramente come non fosse individuabile il costo effettivo del finanziamento, non essendo indicate le condizioni applicate dalla banca, gli elementi che concorrevano alla determinazione del costo complessivo del mutuo ed i criteri adottati per la individuazione dei relativi componenti, in particolare non specificandosi, ancorché il dato fosse in tal senso rilevante, che il sistema di ammortamento era alla francese e non all'italiana, è, in disparte da ogni altra ragione fatta in tal senso valere dalle controricorrenti, inammissibile impingendo nel giudizio di fatto reso dal decidente di merito,che non è, com'è noto, sindacabile in questa sede. 5.2. Osservato, infatti, in via più generale, che la denuncia dell'errore ermeneutico postula che si in indichi quale sia il canone legale violato ed in quale punto del complessivo ragionamento decisorio il giudice se ne sia discostato e che non si risolva nella mera contrapposizione di una propria interpretazione a quella resa dal decidente (Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319) –di talché non è ricevibilela doglianza che, al fine di caldeggiare una diversa lettura RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli del regolamento contrattuale, si limiti a rimandare genericamente all"«analisi del contratto di mutuo»; ed ancora che la rilevabilità d'ufficio della nullità, oltre a doversi coniugare con i tempi propri del processo, postula l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità (Cass., Sez. I, 3/11/2023, n. 30505) –si ché nella specie non è procedibile la doglianza che si limita semplicemente ad enunciare la questione, ma si astiene dall'illustrarne più in dettaglio le inferenze di quanto dedotto rispetto a quanto deciso con la sentenza impugnata –, il motivo, non concretando né la denuncia di errore di ricognizione della fattispecie astratta né la denuncia di un errore di sussunzione della fattispecie concreta in una norma che non le si addice, ma risolvendosi in una mera critica alla valutazione del fatto sostanziale per come risultante dai dati di causa, rifluisce, al più, nel solco di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, che è estranea all'esatta interpretazione della norma e che inerisce ad una tipica valutazione del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato qui richiesto (Cass., Sez. I, 14/01/2019, n. 640). 6.1. Il quinto motivo di ricorso, con cui si censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 1283 cod. civ. e dell'art. 120 TUB per aver essa, confermando il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, recante intimazione al pagamento di una somma comprensiva anche degli interessi sugli interessi maturati, ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi così operata e per aver essa escluso l'applicabilità alla specie del divieto in tal senso disposto dall'art. 120 TUB in ragione del fatto che il rapporto era sorto nella vigenza della delibera CICR del febbraio 2000 e si era risolto prima dell'entrata in vigore del predetto divieto, è, prim'ancora che infondato, inammissibile per difetto di specificità non misurandosi RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli con le ragioni della decisione e limitandosi a reiterare gli argomenti già sfavorevolmente vagliati dal decidente di merito. 6.2. Giova, infatti, rimarcare che la Corte d'Appello, nel pronunciarsi nei termini contestati, ha inteso richiamare l'attenzione sul fatto che la stipulazione del mutuo – cui accedeva la clausola applicabile in caso di mora ed in ragione della quale gli interessi moratori erano dovuti sull'ammontare complessivo della rata scaduta, comprensiva anche degli interessi corrispettivi – era intervenuta sotto il regime dell'art. 3 della citata delibera CICR del febbraio 2000 che autorizzava la produzione degli interessi sugli interessi, sicché l'anatocistico previsto dalla norma negoziale doveva reputarsi pienamente legittimo tanto più considerando che il negozio aveva cessato ogni efficacia ben prima che il divieto sancito dall'art. 120 TUB, nel testo risultante dall'art. 1, comma 629, l. 27 dicembre 2013, n. 147, prendesse vigore. 6.3. Rispetto a questo chiaro enunciato – che non soffre smentite neppure considerando che la conferma del decreto ingiuntivo comportante anche il debito anatocistico fosse intervenuta in vigenza del divieto anzidetto, giacché il credito si era cristallizzato nella somma poi ingiunta al momento della risoluzione del contratto avvenuta pacificamente prima (12.6.2013) che il divieto divenisse efficace (1°.1.2014) – la postulazione ricorrente insiste nella mera riproposizione delle argomentazioni già oggetto di pregressa negativa disamina nei gradi di merito e si astiene perciò dallo sviluppare qualsiasi confronto critico con quanto diversamente affermato nella sentenza impugnata, in tal modo risolvendosi nella prospettazione di un "non motivo" inammissibile per difetto di specificità (Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22478). RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 7.1. Il sesto motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 132 e 653 cod. proc. civ. per aver essa, definendo il gravame, erroneamente confermato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione quantunque esso fosse stato revocato dal primo giudice e fosse perciò stato «eliminato dalla realtà processuale», è infondato e non merita perciò seguito alcuno. 7.2. In disparte, per vero, da ogni riserva sulla congruenza della deduzione, posto che sino a quando il giudizio di opposizione non sia definito con sentenza passata in giudicato non è possibile dire se il decreto ingiuntivo sia stato o meno «eliminato dalla realtà processuale», va detto che il principio di diritto a cui si richiamano i ricorrenti, citando conformi precedenti di questa Corte, non è applicabile al caso che ne occupa. Esso opera, infatti, nel solo caso in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo venga accolta, ove in forza dell'art. 653, comma 2, cod. proc. civ. è solo la sentenza che si pronuncia in tal senso a costituire il titolo per l'esecuzione; viceversa nel diverso caso in cui l'opposizione è stata respinta, il medesimo art. 653, comma 1, cod. proc. civ. rende noto che il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo, che, ove non sia stato reso in forma provvisoriamente esecutiva od ove la provvisoria esecuzione di esso non sia stata concessa in corso di causa, acquista per effetto della sentenza che rigetta l'opposizione efficacia esecutiva. Poichénel nostro caso l'opposizione dei Maretto è stata respinta, ne discende che la doglianza è stata mal formulata e va per questo rigettata. 8.1. Il settimo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per la violazione degli artt. 1936 e 1949 cod. civ. ed ancora dell'art. 1203 cod. civ. per aver essa erroneamente ritenuto che legittimamente [OSCURATO:PERSONA] si fosse surrogata nei diritti verso i debitori della banca mutuante, quantunque nella specie dovesse RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli riconoscersi nella garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore dei Maretto non già una fideiussione, ma un contratto autonomo di garanzia, di guisa che il pagamento effettuato dal garante non avrebbe avuto effetto surrogatorio, trattandosi di adempimento spontaneo del terzo ex art. 1180 cod. civ., è, in disparte da ogni altra ragione fatta in tal senso valere da [OSCURATO:PERSONA], inammissibile impingendo nell'accertamento in fatto operato dal decidente di merito, che non è, com'è noto, sindacabile in questa sede. 8.2. Ora, posto che la Corte d'Appello ha diligentemente spiegato come nella specie [OSCURATO:PERSONA] avesse proceduto al pagamento dell'importo indicato dal decreto ingiuntivo a seguito dell'espressa richiesta in tal senso fattale pervenire dalla [OSCURATO:PERSONA], e che in ragion di ciò con atto per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], previo rilascio di quietanza, era stata surrogata nei diritti verso i debitori della banca mutuante costituendosi di conseguenza nel giudizio di opposizione pendente nell'acquisita veste di successore a titolo particolare della parte opposta a mente dell'art. 111 cod. proc. civ. e ha da ciò tratto la conclusiva asserzione che «[OSCURATO:PERSONA] poteva agire in via surrogatoria contro il debitore ai sensi dell'art. 1949 c.c. e pertanto intervenire nel giudizio» e ciò perché «con il pagamento del'importo del decreto ingiuntivo, in buona sostanza, [OSCURATO:PERSONA] è subentrata in tutti i diritti della [OSCURATO:PERSONA]», va da sé che l'allegazione in parola, secondo quanto si è già affermato riguardo al quarto motivo di ricorso, non concreta la denuncia di un errore di diritto, giacché essa non si fonda né su un'errata ricognizione della fattispecie astratta, né su un' errata sussunzione della fattispecie concreta in una norma inidoea alla sua regolazione, ma si risolve nella perorazione di un diverso inquadramento della fattispecie oggetto di giudizio, sicché essa recede, come già si è chiarito in relazione al medesimo quarto motivo di ricorso, al rango di un RG 33187/19Maretto-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli censura di puro fatto sulla cui congruità, ove il giudizio reso dal giudice di merito non sia altrimenti censurato, non è compito di questa Corte esprimersi. 9.1. L'ottavo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione impugnata per aver essa omesso l'esame di un punto decisivo della controversia, consistente nella rappresentata natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione tra [OSCURATO:PERSONA] ed i Maretto e con il quale parallelamente se ne deduce la nullità per vizio di motivazione, sebbene inammissibile per le medesime ragioni che hanno reso altrettanto inammissibili le analoghe doglianze sviluppate con il terzo motivo di ricorso, si presta, meglio, ad essere dichiarato assorbito per effetto della pronunciata inammissibilità del settimo motivo di ricorso, che ha reso intangibile la qualificazione impressa dalla Corte d'Appello all'obbligazione di garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore dei Maretto. 10. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrentidel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di Banca in euro 15200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di leggeed in favore di Cassa centrale in euro 18200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
Sentenza Cassazione n. 36387/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris