CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 1994
Cassazione n. 48436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/01/1994 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nonché dell'art. 56 e 629 cod. pen., è genericamente volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, nonché reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, pagg. 12- 16 in relazione all'affermazione del giudizio di penale responsabilità per i delitti di cui al capo A), B) e C) della imputazione; si veda, in particolare, pag. 13 in relazione alla corretta qualificazione del fatto nel reato di estorsione consumata in luogo di quello di tentata estorsione stante i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, Rv. 275417-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm