CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24375/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di mancata riqualificazione del fatto in tentato furto, è manifestamente infondato atteso che dalla ricostruzione fattuale operata nelle due sentenze di merito emerge che l'imputato, in concorso con un complice, minacciava di morte [OSCURATO:PERSONA] (cercando anche di bloccarlo fisicamente) al fine di impossessarsi di beni da costui posseduti; pertanto- come correttamente affermato dalla Corte di appello (pag. 2 della pronuncia impugnata)- si configura l'elemento costitutivo della minaccia a fini di predatori che integra il delitto di rapina, nella specie solo tentata; considerato che anche il secondo motivo, con il quale si si deduce il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello compiutamente argomentato sul punto evidenziando l'assenza di elementi positivi e, di contro, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., il disvalore del fatto connotato da una condotta particolarmente aggressiva ad opera dell'imputato, già gravato da precedenti penali anche specifici, così formulando un motivato giudizio discrezionale, immune da vizi logici e come tale non censurabile in questa sede; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di diniego di pena sostitutiva, non è consentito: la relativa istanza non è stata formulata - benchè utilmente proponibile - nell'atto di gravame, depositato in epoca ben successiva alla introduzione dell'art. 20 bis cod. pen., avvenuta con il D.I.vo n. 150 del 2022 e con decorrenza dal 30 dicembre 2022, già in vigore al momento della proposizione del gravame, sicchè il giudice di appello non aveva alcun onere di pronunciarsi in merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M