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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 1978

Cassazione n. 02769/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1978 avverso l'ordinanza del 12/04/2021 del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 3 giugno 2020, il Gip del Tribunale di Palermo applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alle contestazioni provvisorie di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso in relazione alle famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Noce e Brancaccio - Corso dei Mille (capo 3: artt. 81, comma 2, 110, 416 bis, commi 1, 3, 6, c.p.) e di trasferimento fraudolento di valori, anche aggravato ex art. 416 bis.1 c.p. (capo 13: artt. 110, 512 bis, 416 bis.1 c.p. e capo 15: artt. 110 e 512 bis c.p.).

2. Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza del 30 giugno 2020 accoglieva parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse del Fiore annullando l'ordinanza impugnata per i reati di cui ai capi 13) e 15), per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, confermandole, invece, per il capo 3).

3. La Prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 10946/2021 del 16 dicembre 2020, annullava tale ordinanza in relazione al capo 3), limitatamente alla scelta della misura della custodia in carcere, non sussistendo alcuna presunzione assoluta di adeguatezza di tale misura, come in sostanza ritenuto dal Tribunale del riesame, per i casi di concorso esterno in associazione mafiosa, come sancito dalla sentenza n. 48/2015 della Corte costituzionale.

3. In sede di rinvio, il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 12 aprile 2021, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse del Fiore, confermando l'originaria ordinanza del Gip del medesimo Tribunale in relazione alla adeguatezza della misura custodiale per il fatto di cui all'imputazione provvisoria sub capo 3).

4. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Palermo, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Fiore, deducendo la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), in relazione all'art. 627 c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per avere il Tribunale del riesame, ritenuto di confermare l'ordinanza annullata per vizio di motivazione, reiterando lo stesso percorso argomentativo proposto nel provvedimento censurato, limitandosi a richiamare i gravi indizi di colpevolezza, così contravvenendo all'art. 627 c.p.p. che impone al giudice del rinvio di conformarsi al dictum della sentenza rescindente; il giudice del rinvio era tenuto a procedere ad un nuovo esame dell'intero compendio probatorio, fermi i punti coperti da giudicato interno, con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato, sicchè avrebbe dovuto procedere ad un'analisi specifica ed individualizzata delle esigenze cautelari sussistenti in capo al ricorrente, laddove si è limitato a richiamare passaggi della richiesta cautelare del PM e dell'ordinanza rescissa; inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato risulta illogica laddove trae a fondamento dell'idoneità della misura di massima severità la proclamazione di innocenza del Fiore, essendo questo elemento del tutto irrilevante a tali fini ed egualmente illogico risulta essere il passaggio motivazionale che non attribuisce valore di affievolimento delle esigenze cautelari al decorso o del tempo dalle condotte contestate, atteso che il riscontrato pericolo di fuga si basa soltanto su una captazione telefonica risalente al 2017, nella quale il ricorrent I ,7 sfogava dicendo di voler lasciare il Paese, mentre non si dà atto che nel giugno 2020 il Fiore fu tratto in arresto presso la sua abitazione; inoltre, il Tribunale ha anche omesso di valorizzare adeguatamente la specifica deduzione, secondo la quale il Fiore non avrebbe avuto alcun contatto diretto con il coimputato Maniscalco. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento.

1. Giova ribadire, innanzitutto, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice, cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 sent. n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840; Sez.

IV n. 26992 del 29/05/2013). 2.Tanto premesso, si osserva che nessun vizio è dato riscontrare nel provvedimento impugnato, assunto all'esito del giudizio di rinvio.

La sentenza di annullamento di questa Corte aveva evidenziato come, in tema di misure cautelari, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo; ne consegue che deve ritenersi erronea l'impostazione che considera esistente detta presunzione assoluta in punto di adeguatezza della custodia in carcere.

2.1. Sulla base di tale dictum e del rilievo che le ragioni di non applicabilità della misura degli arresti domiciliari non dovessero essere generiche, ma frutto di analisi specifica e individualizzata delle condizioni soggettive del destinatario, della tipologia di condotta che si intende inibire e della esistenza o meno di fattori, tali da rendere concreto il pericolo di riproposizione della medesima (pur nella condizione limitativa della libertà, eventualmente aggravata da divieti aggiuntivi), ha ritenuto di confermare la misura custodiale in atto.

2.2. Il percorso argomentativo, in base al quale il Tribunale ha ritenuto di convalidare la scelta della misura più afflittiva, è stato in sintesi quello, secondo cui, il Fiore- imprenditore operativo nel settore della raccolta giochi e scommesse sportive- risulta, sulla base dell'attività investigativa del G.I.C.O. e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], aver intrattenuto rapporti d'affari con una pluralità di esponenti mafiosi anche di rango apicale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, "Potino" Lauricella, "Francolino" Spadaro), ponendosi come punto di confluenza degli interessi di "[OSCURATO:PERSONA]".

In particolare, la sentenza di annullamento risulta aver confermato la valutazione della gravità indiziaria a carico del Fiore in merito al concorso esterno nell'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", essendo contiguo alle famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], già condannato per aver preso parte al detto sodalizio in qualità di membro organico della "famiglia" mafiosa di Palermo-Centro e intorno al quale ruotavano interessi economici e finanziari legati soprattutto al mondo della raccolta di giochi e scommesse sportive.

In tale contesto, la misura custodiale in atto è stata ritenuta la più adeguata a soddisfare le esigenze cautelari ricorrenti nella specie, e, specificamente, l'unica adeguata a scongiurare il rischio di reiterazione criminosa da parte del Fiore ed anche la possibilità — del tutto concreta- che lo stesso possa porre in essere condotte di inquinamento probatorio, potendo l'indagato, se libero di muoversi, contattare l'indeterminata platea di soggetti facenti parte del "gruppo Rubino" rimasti ancora in libertà, tra i quali i soggetti incaricati delle trasferte in Calabria e Campania.

2.3. Orbene, in tale valutazione non si rinviene alcuna violazione dell'art. 627 c.p.p., come, invece, dedotto dal ricorrente, atteso che il giudice di rinvio dopo aver esaminato la condotta provvisoriamente ascritta all'imputato, ha riesaminato, secondo il dictum di questa Corte, le esigenze cautelari ravvisabili nella fattispecie, indicando gli elementi significativi del concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa da parte dell'indagato ed, in particolare, i rapporti d'affari intrattenuti anche attraverso plurime società a lui riconducibili con una pluralità di esponenti, anche di rango apicale, della consorteria mafiosa, ponendosi come punto di confluenza degli interessi di "[OSCURATO:PERSONA]".

Tali plurime relazioni "economiche" del Fiore con esponenti di rilievo del sodalizio criminale danno conto adeguatamente di un concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa, e dell'attualità di tale pericolo, tenuto conto del fatto che i legami indicati sono riferiti ad una organizzazione mafiosa che non risulta essere stata disarticolata e rispetto alla quale lo stesso ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare la recisione dei rilevati collegamenti.

2.4. La valutazione della ricorrenza del concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa, legittimante in sé l'adozione della misura cautelare e la scelta di quella più afflittiva, rende ultronea l'analisi della ricorrenza o meno anche delle ulteriori esigenze cautelari e specificamente di quella del pericolo di fuga, pur contestato dal ricorrente sulla base della inidoneità della conversazione del 7.3.2017 ad enuclearlo.

3. Il ricorso va, pertanto, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 25.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1978 avverso l'ordinanza del 12/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 3 giugno 2020, il Gip del Tribunale di Palermo applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alle contestazioni provvisorie di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso in relazione alle famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Noce e Brancaccio - Corso dei Mille (capo 3: artt. 81, comma 2, 110, 416 bis, commi 1, 3, 6, c.p.) e di trasferimento fraudolento di valori, anche aggravato ex art. 416 bis.1 c.p. (capo 13: artt. 110, 512 bis, 416 bis.1 c.p. e capo 15: artt. 110 e 512 bis c.p.). 2. Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza del 30 giugno 2020 accoglieva parzialmente la richiesta di riesame proposta nell'interesse del Fiore annullando l'ordinanza impugnata per i reati di cui ai capi 13) e 15), per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, confermandole, invece, per il capo 3). 3. La Prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 10946/2021 del 16 dicembre 2020, annullava tale ordinanza in relazione al capo 3), limitatamente alla scelta della misura della custodia in carcere, non sussistendo alcuna presunzione assoluta di adeguatezza di tale misura, come in sostanza ritenuto dal Tribunale del riesame, per i casi di concorso esterno in associazione mafiosa, come sancito dalla sentenza n. 48/2015 della Corte costituzionale. 3. In sede di rinvio, il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 12 aprile 2021, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse del Fiore, confermando l'originaria ordinanza del Gip del medesimo Tribunale in relazione alla adeguatezza della misura custodiale per il fatto di cui all'imputazione provvisoria sub capo 3). 4. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Palermo, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Fiore, deducendo la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), in relazione all'art. 627 c.p.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per avere il Tribunale del riesame, ritenuto di confermare l'ordinanza annullata per vizio di motivazione, reiterando lo stesso percorso argomentativo proposto nel provvedimento censurato, limitandosi a richiamare i gravi indizi di colpevolezza, così contravvenendo all'art. 627 c.p.p. che impone al giudice del rinvio di conformarsi al dictum della sentenza rescindente; il giudice del rinvio era tenuto a procedere ad un nuovo esame dell'intero compendio probatorio, fermi i punti coperti da giudicato interno, con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato, sicchè avrebbe dovuto procedere ad un'analisi specifica ed individualizzata delle esigenze cautelari sussistenti in capo al ricorrente, laddove si è limitato a richiamare passaggi della richiesta cautelare del PM e dell'ordinanza rescissa; inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato risulta illogica laddove trae a fondamento dell'idoneità della misura di massima severità la proclamazione di innocenza del Fiore, essendo questo elemento del tutto irrilevante a tali fini ed egualmente illogico risulta essere il passaggio motivazionale che non attribuisce valore di affievolimento delle esigenze cautelari al decorso o del tempo dalle condotte contestate, atteso che il riscontrato pericolo di fuga si basa soltanto su una captazione telefonica risalente al 2017, nella quale il ricorrent I ,7 sfogava dicendo di voler lasciare il Paese, mentre non si dà atto che nel giugno 2020 il Fiore fu tratto in arresto presso la sua abitazione; inoltre, il Tribunale ha anche omesso di valorizzare adeguatamente la specifica deduzione, secondo la quale il Fiore non avrebbe avuto alcun contatto diretto con il coimputato Maniscalco. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1. Giova ribadire, innanzitutto, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice, cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 sent. n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840; Sez. IV n. 26992 del 29/05/2013). 2.Tanto premesso, si osserva che nessun vizio è dato riscontrare nel provvedimento impugnato, assunto all'esito del giudizio di rinvio. La sentenza di annullamento di questa Corte aveva evidenziato come, in tema di misure cautelari, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo; ne consegue che deve ritenersi erronea l'impostazione che considera esistente detta presunzione assoluta in punto di adeguatezza della custodia in carcere. 2.1. Sulla base di tale dictum e del rilievo che le ragioni di non applicabilità della misura degli arresti domiciliari non dovessero essere generiche, ma frutto di analisi specifica e individualizzata delle condizioni soggettive del destinatario, della tipologia di condotta che si intende inibire e della esistenza o meno di fattori, tali da rendere concreto il pericolo di riproposizione della medesima (pur nella condizione limitativa della libertà, eventualmente aggravata da divieti aggiuntivi), ha ritenuto di confermare la misura custodiale in atto. 2.2. Il percorso argomentativo, in base al quale il Tribunale ha ritenuto di convalidare la scelta della misura più afflittiva, è stato in sintesi quello, secondo cui, il Fiore- imprenditore operativo nel settore della raccolta giochi e scommesse sportive- risulta, sulla base dell'attività investigativa del G.I.C.O. e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], aver intrattenuto rapporti d'affari con una pluralità di esponenti mafiosi anche di rango apicale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, "Potino" Lauricella, "Francolino" Spadaro), ponendosi come punto di confluenza degli interessi di "[OSCURATO:PERSONA]". In particolare, la sentenza di annullamento risulta aver confermato la valutazione della gravità indiziaria a carico del Fiore in merito al concorso esterno nell'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", essendo contiguo alle famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], già condannato per aver preso parte al detto sodalizio in qualità di membro organico della "famiglia" mafiosa di Palermo-Centro e intorno al quale ruotavano interessi economici e finanziari legati soprattutto al mondo della raccolta di giochi e scommesse sportive. In tale contesto, la misura custodiale in atto è stata ritenuta la più adeguata a soddisfare le esigenze cautelari ricorrenti nella specie, e, specificamente, l'unica adeguata a scongiurare il rischio di reiterazione criminosa da parte del Fiore ed anche la possibilità — del tutto concreta- che lo stesso possa porre in essere condotte di inquinamento probatorio, potendo l'indagato, se libero di muoversi, contattare l'indeterminata platea di soggetti facenti parte del "gruppo Rubino" rimasti ancora in libertà, tra i quali i soggetti incaricati delle trasferte in Calabria e Campania. 2.3. Orbene, in tale valutazione non si rinviene alcuna violazione dell'art. 627 c.p.p., come, invece, dedotto dal ricorrente, atteso che il giudice di rinvio dopo aver esaminato la condotta provvisoriamente ascritta all'imputato, ha riesaminato, secondo il dictum di questa Corte, le esigenze cautelari ravvisabili nella fattispecie, indicando gli elementi significativi del concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa da parte dell'indagato ed, in particolare, i rapporti d'affari intrattenuti anche attraverso plurime società a lui riconducibili con una pluralità di esponenti, anche di rango apicale, della consorteria mafiosa, ponendosi come punto di confluenza degli interessi di "[OSCURATO:PERSONA]". Tali plurime relazioni "economiche" del Fiore con esponenti di rilievo del sodalizio criminale danno conto adeguatamente di un concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa, e dell'attualità di tale pericolo, tenuto conto del fatto che i legami indicati sono riferiti ad una organizzazione mafiosa che non risulta essere stata disarticolata e rispetto alla quale lo stesso ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare la recisione dei rilevati collegamenti. 2.4. La valutazione della ricorrenza del concreto pericolo di reiterazione della condotta criminosa, legittimante in sé l'adozione della misura cautelare e la scelta di quella più afflittiva, rende ultronea l'analisi della ricorrenza o meno anche delle ulteriori esigenze cautelari e specificamente di quella del pericolo di fuga, pur contestato dal ricorrente sulla base della inidoneità della conversazione del 7.3.2017 ad enuclearlo. 3. Il ricorso va, pertanto, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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