CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22043/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3043/21 in data 07/04/2022 della Corte di appello di Torino, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; rilevato che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; preso atto che il procedimento viene, pertanto, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 07/04/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, pronunciata il 28 settembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di sostituzione di persona (capo A) e truffa (capo B) aggravati, ha riqualificato il reato di cui al capo A) in quello di concorso nel delitto di falso in certificazioni amministrative e ha confermato nel resto la sentenza di condanna alla complessiva pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 700 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: violazione di legge in relazione all'errata riqualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A). Il fatto doveva essere qualificato nella diversa figura giuridica di cui all'art. 489 cod. pen. e non in quelle di cui agli artt. 110, 477, 482 cod. pen. alla luce delle risultanze probatorie emerse. 2.2. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge in relazione al capo A). [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna copia di certificato, né li ha mai falsificati, essendosi limitato al trasporto ed a fornire solo i suoi documenti di identità. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione al capo B). [OSCURATO:PERSONA] non ha mai posto in essere artifici o raggiri necessari per il reato di truffa, essendo totalmente estraneo ai fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Infondato è l'unico motivo svolto.La Corte territoriale ha evidenziato come la versione dei fatti fornita dall'imputato non potesse trovare accoglimento, diversamente emergendo elementi idonei a testimoniare la sua consapevolezza in ordine alla destinazione finale dei beni - indicati nei documenti di trasporto intestati ad altra società in Romania, dove non avrebbe peraltro potuto trasportarli - e la partecipazione al reato attraverso un concreto contributo alla sua realizzazione, indicato nel presentarsi a prelevare il carico di rottami di alluminio. La pacifica colpevolezza in ordine al reato di truffa non può che riverberarsi sulla condotta di cui al capo A), come correttamente riqualificata, essendo quest'ultima condotta autonoma e preordinata in funzione strumentale alla realizzazione della successiva truffa. 3. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Manifestamente infondati sono i due collegati motivi di ricorso. La difesa, con riferimento ad entrambi i reati ritenuti, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spe