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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 14232/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]- che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova in data O giugno 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Vallecrosia il 13 ottobre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, 178, lett. c), 420-ter e 192 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato come l'istanza di rinvio dell'udienza del 21 giugno 2023 fosse stata presentata tardivamente, ossia soltanto il 20 giugno 2023, sebbene il difensore dell'imputato fosse a conoscenza del concomitante impegno professionale allegato a sostegno sin dal 22 marzo 2023 (in data anteriore, addirittura, alla fissazione dell'udienza di celebrazione del processo in appello) (vedasi pagina 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 220, 507 e 192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. peri., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936), di modo che non è sindacabile in questa sede, perché non manifestamente illogica, la motivazione sottesa al diniego di assunzione della perizia antropometrica (vedasi pagina 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pag. 4 della sentenza, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che non ci fossero dubbi sull'identificazione dell'imputato, riconosciuto da ben quattro appartenenti all'Arma dei Carabinieri, i quali avevano spiegato che la loro certezza era fondata sulle particolari caratteristiche della corporatura, particolarmente magra, del Tommaselli), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]- che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova in data O giugno 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Vallecrosia il 13 ottobre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, 178, lett. c), 420-ter e 192 cod. proc. pen., è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato come l'istanza di rinvio dell'udienza del 21 giugno 2023 fosse stata presentata tardivamente, ossia soltanto il 20 giugno 2023, sebbene il difensore dell'imputato fosse a conoscenza del concomitante impegno professionale allegato a sostegno sin dal 22 marzo 2023 (in data anteriore, addirittura, alla fissazione dell'udienza di celebrazione del processo in appello) (vedasi pagina 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 220, 507 e 192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. peri., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936), di modo che non è sindacabile in questa sede, perché non manifestamente illogica, la motivazione sottesa al diniego di assunzione della perizia antropometrica (vedasi pagina 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pag. 4 della sentenza, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che non ci fossero dubbi sull'identificazione dell'imputato, riconosciuto da ben quattro appartenenti all'Arma dei Carabinieri, i quali avevano spiegato che la loro certezza era fondata sulle particolari caratteristiche della corporatura, particolarmente magra, del Tommaselli), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Ca
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