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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 24907/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio in quanto Avvocato, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, alla via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo n. 16 in Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1317, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 21.3.2022; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO :Irap - Richiesta di rimborso - Libero professionista - Invocata mancanza di autonoma organizzazione - Oneri probatori -Motivazione della sentenza.

1. [OSCURATO:PERSONA], libero professionista esercente l’attività di Avvocato, presentava all’Agenzia delle Entrate domanda di rimborso delle somme dichiarate e versate, ai fini Irap, negli anni dal 2012 al 2016, sostenendo di non disporre di un’autonoma organizzazione della propria attività professionale.

L’Ente impositore non rispondeva.

2. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato di non possedere un’autonoma organizzazione della propria attività professionale, operando espresso riferimento alla mancata prova che “le spese affrontate riguardassero beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività” (sent.

CTR, p.

II).

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio il contribuente spiegava appello, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.

La CTR accoglieva il ricorso, affermando che il rimborso compete al professionista “con esclusione del primo acconto del 2016, per il quale vi è decadenza dall’istanza di rimborso” (sent.

CTR, p.

III).

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso il contribuente, che ha pure proposto ricorso incidentale, ed ha successivamente depositato anche memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR adottato una motivazione esclusivamente per relationem e meramente apparente, “omettendo di esaminare l’intera questione sotto i profili sia del ‘fatto’ che del ‘diritto’” (ric., p. 5). 2.Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la decisione adottata dalla CTR, per essere il giudice dell’appello incorso nella violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e dell’art. 2697 cod. civ., perché, trattandosi di richiesta di rimborso, la prova del possesso dei requisiti per accedervi spettava al contribuente, che non l’ha fornita, e comunque erano stati raccolti elementi i quali deponevano nel senso dell’esistenza dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale, che la CTR non ha però esaminato.

3. Con il suo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nell’escludere il diritto al rimborso in relazione al primo acconto 2016 in conseguenza di una pretesa decadenza, che però non sussisteva “in quanto la domanda di rimborso è stata presentata in data 24.11.2016” (ric. inc., p. 2).

4. Con i suoi motivi di ricorso l’Amministrazione finanziaria critica la impugnata decisione adottata dalla CTR, in relazione ai profili della nullità della sentenza perché recante una motivazione apparente, e comunque della violazione di legge, per non avere il giudice dell’appello esaminato la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio.

I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva, evitandosi ripetizioni superflue.

4.1. La CTR, nella sua sintetica motivazione, richiama un precedente della Suprema Corte in materia di impiego di beni strumentali che non eccedono il minimo indispensabile.

Quindi si sofferma brevemente su un’altra pronuncia della Corte di Cassazione, la quale afferma che non costituiscono prova dell’esistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale “i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi”.

Conclude, poi, che l’appello proposto dal contribuente deve essere accolto, ad eccezione del primo acconto versato per l’anno 2016, essendo maturata la decadenza.

4.2. La decisione adottata dalla CTR si rivela effettivamente gravemente lacunosa.

Il giudice dell’appello non si pronuncia sulla questione centrale: la ripartizione dell’onere della prova in una controversia avente ad oggetto la richiesta di rimborso di un tributo. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado riporta la valutazione della CTP secondo cui il contribuente non aveva provato di disporre di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile, ma non pronuncia sul punto, solo richiamando una pronuncia del giudice di legittimità, senza esprimere alcuna propria valutazione sui beni strumentali concretamente posseduti dal contribuente (che peraltro ne propone una descrizione alle pp. 6 e s. del suo controricorso).

Afferma la CTR, mediante richiamo di una decisione della Cassazione, che le somme corrisposte a colleghi per la domiciliazione di atti non comportano la prova dell’esistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale, ma trascura che, pacificamente, il contribuente ha corrisposto somme anche per attività di “collaborazione” professionale, nulla motivando il giudice dell’appello in merito.

I motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate risultano pertanto fondati, e devono perciò essere accolti.

5. Con il suo strumento di impugnazione incidentale il contribuente contesta la decisione adottata dalla CTR per aver affermato che non gli compete il rimborso in relazione al primo acconto relativo all’anno 2016, essendo incorso in decadenza sebbene, osserva il contribuente, l’istanza di rimborso sia stata proposta il 24.11.2016, e pertanto nessuna decadenza poteva essere maturata.

5.1. La decisione adottata dalla CTR non appare comprensibile sul punto.

A quanto è dato intendere il giudice dell’appello ha ritenuto che in relazione ad uno dei periodi in relazione ai quali il rimborso è stato richiesto fosse maturato il termine decadenziale, non essendo stata proposta l’istanza entro quarantotto mesi dal versamento.

Ricordato che il contribuente ha richiesto il rimborso dell’Irap con riferimento agli anni dal 2012 al 2016, non è però dato comprendere perché la CTR riferisca la maturata decadenza alla prima rata in acconto del 2016, in relazione alla quale la decadenza indicata non poteva essere maturata.

Anche il motivo di ricorso incidentale deve essere perciò accolto.

6. In definitiva devono essere accolti sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, ed il ricorso incidentale introdotto dal contribuente, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio in quanto Avvocato, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, alla via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo n. 16 in Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1317, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 21.3.2022; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO :Irap - Richiesta di rimborso - Libero professionista - Invocata mancanza di autonoma organizzazione - Oneri probatori -Motivazione della sentenza. 1. [OSCURATO:PERSONA], libero professionista esercente l’attività di Avvocato, presentava all’Agenzia delle Entrate domanda di rimborso delle somme dichiarate e versate, ai fini Irap, negli anni dal 2012 al 2016, sostenendo di non disporre di un’autonoma organizzazione della propria attività professionale. L’Ente impositore non rispondeva. 2. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] non avesse dimostrato di non possedere un’autonoma organizzazione della propria attività professionale, operando espresso riferimento alla mancata prova che “le spese affrontate riguardassero beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività” (sent. CTR, p. II). 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio il contribuente spiegava appello, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. La CTR accoglieva il ricorso, affermando che il rimborso compete al professionista “con esclusione del primo acconto del 2016, per il quale vi è decadenza dall’istanza di rimborso” (sent. CTR, p. III). 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente, che ha pure proposto ricorso incidentale, ed ha successivamente depositato anche memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR adottato una motivazione esclusivamente per relationem e meramente apparente, “omettendo di esaminare l’intera questione sotto i profili sia del ‘fatto’ che del ‘diritto’” (ric., p. 5). 2.Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la decisione adottata dalla CTR, per essere il giudice dell’appello incorso nella violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, e dell’art. 2697 cod. civ., perché, trattandosi di richiesta di rimborso, la prova del possesso dei requisiti per accedervi spettava al contribuente, che non l’ha fornita, e comunque erano stati raccolti elementi i quali deponevano nel senso dell’esistenza dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale, che la CTR non ha però esaminato. 3. Con il suo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nell’escludere il diritto al rimborso in relazione al primo acconto 2016 in conseguenza di una pretesa decadenza, che però non sussisteva “in quanto la domanda di rimborso è stata presentata in data 24.11.2016” (ric. inc., p. 2). 4. Con i suoi motivi di ricorso l’Amministrazione finanziaria critica la impugnata decisione adottata dalla CTR, in relazione ai profili della nullità della sentenza perché recante una motivazione apparente, e comunque della violazione di legge, per non avere il giudice dell’appello esaminato la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva, evitandosi ripetizioni superflue. 4.1. La CTR, nella sua sintetica motivazione, richiama un precedente della Suprema Corte in materia di impiego di beni strumentali che non eccedono il minimo indispensabile. Quindi si sofferma brevemente su un’altra pronuncia della Corte di Cassazione, la quale afferma che non costituiscono prova dell’esistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale “i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi”. Conclude, poi, che l’appello proposto dal contribuente deve essere accolto, ad eccezione del primo acconto versato per l’anno 2016, essendo maturata la decadenza. 4.2. La decisione adottata dalla CTR si rivela effettivamente gravemente lacunosa. Il giudice dell’appello non si pronuncia sulla questione centrale: la ripartizione dell’onere della prova in una controversia avente ad oggetto la richiesta di rimborso di un tributo. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado riporta la valutazione della CTP secondo cui il contribuente non aveva provato di disporre di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile, ma non pronuncia sul punto, solo richiamando una pronuncia del giudice di legittimità, senza esprimere alcuna propria valutazione sui beni strumentali concretamente posseduti dal contribuente (che peraltro ne propone una descrizione alle pp. 6 e s. del suo controricorso). Afferma la CTR, mediante richiamo di una decisione della Cassazione, che le somme corrisposte a colleghi per la domiciliazione di atti non comportano la prova dell’esistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale, ma trascura che, pacificamente, il contribuente ha corrisposto somme anche per attività di “collaborazione” professionale, nulla motivando il giudice dell’appello in merito. I motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate risultano pertanto fondati, e devono perciò essere accolti. 5. Con il suo strumento di impugnazione incidentale il contribuente contesta la decisione adottata dalla CTR per aver affermato che non gli compete il rimborso in relazione al primo acconto relativo all’anno 2016, essendo incorso in decadenza sebbene, osserva il contribuente, l’istanza di rimborso sia stata proposta il 24.11.2016, e pertanto nessuna decadenza poteva essere maturata. 5.1. La decisione adottata dalla CTR non appare comprensibile sul punto. A quanto è dato intendere il giudice dell’appello ha ritenuto che in relazione ad uno dei periodi in relazione ai quali il rimborso è stato richiesto fosse maturato il termine decadenziale, non essendo stata proposta l’istanza entro quarantotto mesi dal versamento. Ricordato che il contribuente ha richiesto il rimborso dell’Irap con riferimento agli anni dal 2012 al 2016, non è però dato comprendere perché la CTR riferisca la maturata decadenza alla prima rata in acconto del 2016, in relazione alla quale la decadenza indicata non poteva essere maturata. Anche il motivo di ricorso incidentale deve essere perciò accolto. 6. In definitiva devono essere accolti sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, ed il ricorso incidentale introdotto dal contribuente, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel
Sentenza Cassazione n. 24907/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris