CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 21712/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe e in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza di cui innanzi l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un motivo, al quale il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato con atto ritualmente depositato presso la cancelleria della Suprema Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla rinuncia al ricorso consegue l'inammissibilità dello stesso ex art. 591 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse in regione dell'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione. 2. Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il