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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 giugno 2021

Cassazione n. 02114/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso l'ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale (che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Firenze che ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero, ritenendo nullo il decreto di citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'imputato, in quanto effettuata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in luogo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio l'imputato aveva eletto domicilio.

2. Il Procuratore della Repubblica deduce, come unico motivo di gravame, la violazione dell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la abnormità del provvedimento, rilevando, nello specifico, che la dichiarazione di elezione di domicilio utilizzata dal Giudice ai fini dell'emissione dell'ordinanza si riferiva a diverso procedimento (per reati di cui agli artt. 473, 474, 517 e 648 cod. pen.) mentre, in riferimento al procedimento per cui è causa (per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e 110 cod. pen.), l'indagato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, luogo ove non veniva rinvenuto e, pertanto, le notifiche venivano effettuate presso il difensore d'ufficio nominato per il procedimento (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Avrebbe, pertanto, errato il Tribunale nel considerare nullo il decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., essendo stata quest'ultima eseguita correttamente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 2.11 provvedimento impugnato non può in alcun modo ritenersi abnorme. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale di Firenze ha sicuramente emesso il provvedimento contestato nell'esercizio del potere a lui spettante di verificare la ritualità del decreto di citazione a giudizio, e, ancorché il suo atto sia stato erroneo, si è verificata una regressione del procedimento che però non ha determinato alcuna abnormità, atteso che l'incombente richiesto al Pubblico ministero con la restituzione degli atti, è sicuramente eseguibile senza che ricorra alcun impedimento e senza incorrere in alcun atto nullo.

Invero "Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita -dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso". (Cass., Sez.

U, n.25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.243590). 3.Pertanto, seppure l'ordinanza emessa risulta illegittima, poichè "In tema di notificazioni all'imputato, l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto né nel caso di successiva riapertura delle indagini del procedimento conclusosi con l'archiviazione, la quale dà luogo ad un procedimento formalmente nuovo, né nell'ambito di altri procedimenti pure geneticamente collegati a quello originario archiviato." (Sez. 2, n.37479 del14/05/2019, Costanzo, Rv.277041), il ricorso va dichiarato inammissibile, non sussistendo gli estremi dell'atto abnorme.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] S Vigna n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso l'ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale (che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Firenze che ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero, ritenendo nullo il decreto di citazione a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari all'imputato, in quanto effettuata all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in luogo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio l'imputato aveva eletto domicilio. 2. Il Procuratore della Repubblica deduce, come unico motivo di gravame, la violazione dell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la abnormità del provvedimento, rilevando, nello specifico, che la dichiarazione di elezione di domicilio utilizzata dal Giudice ai fini dell'emissione dell'ordinanza si riferiva a diverso procedimento (per reati di cui agli artt. 473, 474, 517 e 648 cod. pen.) mentre, in riferimento al procedimento per cui è causa (per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e 110 cod. pen.), l'indagato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, luogo ove non veniva rinvenuto e, pertanto, le notifiche venivano effettuate presso il difensore d'ufficio nominato per il procedimento (avv. [OSCURATO:PERSONA]). Avrebbe, pertanto, errato il Tribunale nel considerare nullo il decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., essendo stata quest'ultima eseguita correttamente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 2.11 provvedimento impugnato non può in alcun modo ritenersi abnorme. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale di Firenze ha sicuramente emesso il provvedimento contestato nell'esercizio del potere a lui spettante di verificare la ritualità del decreto di citazione a giudizio, e, ancorché il suo atto sia stato erroneo, si è verificata una regressione del procedimento che però non ha determinato alcuna abnormità, atteso che l'incombente richiesto al Pubblico ministero con la restituzione degli atti, è sicuramente eseguibile senza che ricorra alcun impedimento e senza incorrere in alcun atto nullo. Invero "Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita -dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso". (Cass., Sez. U, n.25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.243590). 3.Pertanto, seppure l'ordinanza emessa risulta illegittima, poichè "In tema di notificazioni all'imputato, l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto né nel caso di successiva riapertura delle indagini del procedimento conclusosi con l'archiviazione, la quale dà luogo ad un procedimento formalmente nuovo, né nell'ambito di altri procedimenti pure geneticamente collegati a quello originario archiviato." (Sez. 2, n.37479 del14/05/2019, Costanzo, Rv.277041), il ricorso va dichiarato inammissibile, non sussistendo gli estremi dell'atto abnorme. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] S Vigna n
Decreto Cassazione n. 02114/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris