CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2016
Cassazione n. 33917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17240-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1155/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 12.9.2005 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le ultime tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], innanzi il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Monreale, per sentir dichiarare l’esistenza, a favore del loro fondo, di un diritto di passaggio su una stradella interpoderale, in tesi a fronte della sua destinazione ad uso pubblico, in ipotesi a titolo di servitù di passaggio, per intervenuta usucapione del relativo diritto reale, ed in ulteriore subordine a fronte dell’interclusione del fondo degli attori, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1051 c.c. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda. Solo con la comparsa conclusionale, le convenute [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eccepivano inoltre la non integrità del contraddittorio, in relazione alla domanda di costituzione di servitù coattiva, posto che il percorso della stradella oggetto di causa interessava anche terreni di proprietà di terzi. Con sentenza n. 146/2010 il Tribunale rigettava la domanda di accertamento del diritto di servitù per intervenuta usucapione, accogliendo invece quella di costituzione di servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, a favore del fondo degli attori ed a carico di quelli delle convenute, nei cui confronti determinava le indennità previste dall’art. 1053 c.c. Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori. Si costituivano in seconde cure gli originari convenuti, spiegando appello incidentale in relazione all’accoglimento della domanda di costituzione di servitù coattiva. Con la sentenza oggi impugnata, n. 1155/2016, la Corte di Appello di Palermo rigettava l’appello principale, accogliendo invece quello incidentale; rigettava quindi la domanda di costituzione di servitù coattiva che era stata accolta in prime cure e condannava gli originari attori alle spese del doppio grado di giudizio. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso In prossimità dell’udienza pubblica, la parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta cancellazione dall’albo avvocati, a domanda, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 132 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe riconosciuto la natura interpoderale della stradella oggetto di causa, ma erroneamente affermato che il diritto di passaggio sulle strade interpoderali compete solo ai proprietari dei fondi latistanti. Ad avviso dei ricorrenti, si configura una presunzione di assoggettamento al transito pubblico delle strade interpoderali e vicinali. La censura è infondata. I ricorrenti richiamano il principio, affermato da questa Corte, secondo cui “La strada interpoderale o vicinale, iscritta negli elenchi comunali, si presume assoggettata al pubblico transito, diritto reale dell'ente esponenziale estinguibile soltanto per volontà anche implicita del medesimo, irrilevante essendo al riguardo che la via sia chiusa da un lato, senza sbocco su altra strada” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 22/01/2003 , Rv.560440). Tuttavia, i ricorrenti non deducono che la stradella oggetto di causa fosse stata inserita nell’elenco comunale delle vie aperte al pubblico transito, nè tale circostanza si ricava dalla sentenza impugnata, nella quale si accenna soltanto alla natura interpoderale della stradella: elemento, questo, di per sè solo insufficiente a far scattare la presunzione di destinazione al pubblico transito. Sul punto, va osservato chel’inserimento della via nell’elenco comunale delle strade non esclude che la stessa possa avere natura privata. Va infatti ribadito il principio secondo cui “L'inserimento di una strada nell'elenco di cui all'art. 8 della legge n. 126 del 1958 integra una presunzione semplice di destinazione del tracciato al pubblico transito che può essere vinta dalla valutazione, da parte del giudice di merito, degli elementi certi acquisiti al processo, idonei a dimostrare la natura privata della strada stessa” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 11/02/2009 , Rv.606634). Infatti “L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù …” (Cass. Sez.U, Ordinanza n. del 27/01/2010 , Rv. 611364 , secondo cui rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia promossa dal privato, proprietario di una strada sterrata, immettentesi su strada comunale, per sentir dichiarare che essa, ancorché oggetto di provvedimento comunale di classificazione come strada vicinale ad uso pubblico, era di sua proprietà esclusiva; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez.U, Sentenza n. del 23/12/2016 , Rv. 641805). Stesso dicasi in relazione all’appartenenza di una strada vicinale ad un ente pubblico territoriale, poiché anche in tal caso l’accertamento devoluto al giudice di merito non si arresta alla mera verificazione di un dato formale, rappresentato dalla natura interpoderale della strada o dal suo inserimento nell’elenco comunale delle vie aperte al transito pubblico, ma si estende a plurime circostanze di fatto, quali l'inclusione del tracciato nelle mappe catastali, l'attività di manutenzione effettuata dall'ente territoriale, l'inclusione nella toponomastica cittadina con attribuzione di denominazione e numerazione civica e, infine, la mancanza di elementi validi a sostegno del contrario assunto (cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. del 09/11/2009 , Rv. 610736 ). Nel caso di specie, nessuno di tali elementi emerge, nè dalla sentenza impugnata, nè dal ricorso, onde la semplice affermazione, operata dalla Corte di Appello, che la stradella di cui è causa avesse “natura interpoderale”non è, di per sè sola, sufficiente a far scattare la presunzione di destinazione della stessa al pubblico transito. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto l’appello incidentale proposto dalle originarie convenute, anche se queste ultime avevano contestato la non integrità del contraddittorio in relazione alla domandadi costituzione della servitù soltanto con la comparsa conclusionale in primo grado e con i motivi di appello incidentale, modificando di conseguenza le difese che avevano, originariamente, spiegato innanzi il Tribunale. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 345 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di rilevare la novità dell’eccezione di non integrità del cotnraddittorio, sollevata dalle appellanti incidentali, appunto, soltanto con la comparsa conclusionale in primo grado. Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono infondate. Le originarie convenute, appellanti incidentali, avevano impugnato la decisione di prima istanza deducendo la natura non integra del contraddittorio, poiché la domanda di costituzione di servitù coattiva deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi frapposti tra quello, asseritamente intercluso, e la via pubblica. Nella specie il tracciato della stradella interpoderale di cui è causa “… attraversa … altri territori di proprietà di soggetti terzi, tali Sciortino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], estranei al presente giudizio …” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). I ricorrenti non contestano tale circostanza, ma si limitano a sostenere che le appellate avrebbero modificato, in secondo grado, la loro linea difensiva: cosa che, tuttavia, non corrisponde al vero, posto che già con la comparsa conclusionale depositata in prime cure –come riconosciuto dagli stessi ricorrenti: cfr. pag. 9 del ricorso–le predette appellate avevano posto la questione della non integrità del contraddittorio. Ciò posto, resta fermo che, poiché la regolarità del contraddittorio è questione rilevabile anche d’ufficio, in presenza di domande soggette a litisconsorzio necessario – qual è quella finalizzata alla costituzione di una servitù di passaggio coattivo– la circostanza che le originarie convenute abbiano sollevato il tema solo in comparsa conclusionale non è decisivo. E’ invece decisivo, ma per escludere la novità della questione ed il vizio di ultrapetizione denunziato dai ricorrenti, il fatto che l’eccezione di cui si discute sia stata riproposta in secondo grado, sub specie di motivo di graveme incidentale. Ciò infatti, proprio in virtù della richiamata rilevabilità ex officio del vizio in esame, conferma che il tema dell’integrità del contraddittorio era stato ritualmente devoluto al giudice di seconda istanza. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la mancata rilevazione ufficiosa del giudicato implicito: la Corte di Appello avrebbe dovuto, da un lato, ravvisare l’assenza di uno specifico motivo di impugnazione relativo alla non integrità del contraddittorio, e, dall’altro lato, ritenere comunque non contestato il petitum sostanziale proposto dagli originari attori, che avevano concluso per la costituzione della “… servitù coattiva di passaggio in favore del fondo di proprietà degli attori ed a carico dell’appezzamento di terreno … già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] per il tratto necessario a garantire il collegamento tra detta stradella ed il confine prossimo alla particella … di proprietà D’Antoni –Gullo” (cfr. pag. 35 del ricorso). Con il quinto motivo, i ricorrenti sostengono l’inapplicabilità, al caso di specie, del principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9685 del 22.4.2013, perché essi avevano invocato, in prime cure, solo la costituzione della servitù coattiva per interclusione sul terreno di proprietà Ferraro e su quello di proprietà Follari – Gullo, e non anche sugli altri fondi interposti fino alla pubblica via. DI conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciarsi limitandosi al petituminvocato dagli attori. Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono infondate. In primo luogo, esse collidono apertamente con quanto sostenuto dai ricorrenti con il secondo e terzo motivo di ricorso; con questi ultimi, infatti, essi censurano la sentenza di appello affermando che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto ritenere nuova la questione della non integrità del contraddittorio in relazione alla domanda di costituzione di servitù coattiva. Con la doglianza in esame, invece, i ricorrenti sostengono esattamente il contrario, ovverosia che la questione di cui si discute non sarebbe stata proposta in appello, di talché su di essa sarebbe sceso il giudicato implicito. In secondoluogo, ed in ogni caso, la domanda di costituzuine di servitù di passaggio coattiva presuppone l’interclusione del fondo dominante e mira a superare detta condizione; per questo motivo, devono partecipare necessariamente al giudizio tutti i proprietari dei terreni interessati al tracciato del passaggio, dal fondo dominante sino alla via pubblica, poiché unico dev’essere, nei confronti di tutti i convenuti, l’accertamento della condizione di interclusione del fondo degli attori. Non è dunque possibile suddividere la domanda, per ottenere la costituzione di una servitù coattiva su un solo segmento del tracciato da percorrere per raggiungere la pubblica via, poichè la relativa pronuncia, proprio in quanto non resa nei confronti degli altri proprietari dei terreni frapposti tra quello intercluso e la via pubblica, non sarebbe ad essi opponibile, e sarebbe dunque inutiliter data , poiché essa non varrebbe a por fine alla condizione di interclusione del fondo dell’attore. Va, in proposito, ribadito il principio secondo cui “L'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 cod. civ. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi” (Cass. Sez.U, Sentenza n. del 22/04/2013 , Rv. 6 25962 ). Con il sesto motivo,i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto, da un lato, della documentazione fotografica versata in atti, che dimostrava l’interclusione del fondo degli originari attori, e, dall’altro lato, del fatto che sia gli Sciortino che i Labruzzo, proprietari degli altri terreni interessati dal percorso della stradella di cui è causa, avevano espresso il loro benestare all’esercizio, da parte dei ricorrenti, del diritto di passaggio, onde la loro partecipazione al giudizio sarebbe stata inutile. Il motivo è inammissibile. Come già detto in occasione dello scrutinio del quarto e quinto motivo, la domanda finalizzata a costituire una servitù coattiva di passaggio tende a superare la natura interclusa del fondo e dunque presuppone la partecipazione al giudizio di tutti i proprietari dei fondi frapposti tra quello intercluso e la pubblica viabilità. Il fatto che taluni di essi abbiano consentito al transito non rileva, giacché la condizione di interclusione non è superata dall’esistenza di un passaggio esercitato in via di mero fatto sul fondo di terzi, occorrendo piuttosto la costituzione di un diritto reale idoneo a soddisfare le esigenze del fondo intercluso (Cass. Sez.2, Ordinanza n. del 31/05/2021, Rv.661363). Con il settimo motivo, i ricorrenti lamentano infine la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente posto a loro carico le spese del secondo grado, pur avendo parzialmente disatteso anche l’appello incidentale che era stato proposto dalle parti convenute in prima istanza. La censura è infondata. Le spese di lite vanno regolate con riferimento all’esito complessivo della controversia che, nel caso di specie, si è conclusa con il rigetto, in prime cure, delle domande di accertamento della destinazione al pubblico transito della stradella di cui è causa e, in subordine, di usucapione del diritto di servitù di passaggio sulla stessa; nonché, in secondo grado, anche di quella, proposta in via estremamente gradata, di costituzione di servitù coattiva. Di conseguenza, essendo risultati totalmente perdenti all’esito de l doppio grado del giudizio di merito, gli odierni ricorrenti sono stati, giustamente,condannati alle spese dell’intero giudizio di merito, in applicazione del principio generale della soccombenza. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupp