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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13644/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PROCURATORE GENERALE, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentate dalla sentenza emessa dal Tribunale militare di Verona il 07.02.201 e dalla sentenza emessa dalla Corte militare di appello in data 21.01.2019.

Con dette decisioni, conformi, è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di violenza contro un inferiore (commesso il 14.12.2017) con condanna alla pena - sospesa - di mesi cinque e giorni dieci di reclusione militare. 1.1 II fatto oggetto di giudizio è stato così descritto : Albanito, mentre era in servizio per cause non estranee al servizio e alla disciplina, durante un controllo delle camerate e dei posti branda che gli era stato ordinato di effettuare dal Comandante di Compagnia, ordinava ad alcuni militari presenti in una delle camerate di effettuare piegamenti sulle braccia; poi si avvicinava al soldato [OSCURATO:PERSONA] e, dopo avergli detto "Spinoglio non sai che posso diventare più cattivo", gli sferrava un calcio al costato sinistro, cagionandogli lesioni personali diagnosticate presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Verona in data 19 dicembre 2017 come "contusione emitorace sx guaribile in due giorni, S.C.".

Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di più di due militari.

2. La decisione di primo grado ricostruisce il fatto tramite l'analisi della documentazione medica relativa alle lesioni subìte dalla vittima (contusione all'emitorace sinistro, apprezzata alcuni giorni dopo il fatto) e l'escussione della persona offesa Spinoglio e dei testi Stravato, Tomarchio, Tropea, Turco, Trentini, Letizia, Vaiti e Sorrentino . 2.1 In particolare vanno sinteticamente esposte le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalle residue fonti testimoniali. [OSCURATO:PERSONA] che in seguito ad un controllo disposto dal Comandante di Compagnia, l'imputato aveva rinvenuto nell'armadietto del soldato Turco un pacchetto di merendine, genere vietato dai regolamenti interni.

L'imputato ordinava per punizione a tutti i militari presenti in camerata di fare dei piegamenti sulle braccia e, poiché il dichiarante non riusciva a svolgerli correttamente per via della stanchezza, l'imputato pronunciava la frase "Spinoglio non sai che posso diventare più cattivo" e lo colpiva con un calcio al costato.

Prima di quell'episodio, Spinoglio affermava di non aver mai avuto problemi con il superiore e di non essersi recato immediatamente dopo il fatto in ospedale, perché temeva, nel caso in cui gli fossero dati dei giorni di prognosi, di non poter partecipare al giuramento, che era previsto per il giorno successivo.

Il dolore avvetito era particolarmente intenso ed è stato soccorso dai commilitoni Letizia e Turco.

Dopo la cerimonia, avvenuta di venerdì, era stato lasciato libero di trascorrere il fine settimana con i propri familiari.

Solo su richiesta dei superiori, accettava di farsi visitare in data 19 dicembre 2017 .

Il teste [OSCURATO:PERSONA], presente al momento del fatto, confermava quanto riferito dalla vittima.

In particolare, ha affermato di trovarsi alla sinistra dello Spinoglio e di aver direttamente percepito la condotta lesiva posta in essere dall'attuale imputato.

Altri testimoni, intenti a realizzare l'esercizio fisico punitivo (Tomarchio, Tropea, Turco, Sorrentino) hanno dichiarato di non aver percepito la condotta lesiva dell'imputato ma di aver notato che Spinoglio subito dopo l'esercizio lamentava un forte dolore al costato.

Quanto al teste Letizia, costui_era impegnato nella prevista visita di ispezione in quanto accompagnava l'odierno imputato.

Ha affermato di essere entrato una prima volta nella camerata, dopo il ritrovamento di una merendina nell'armadietto di uno dei militari.

Successivamente, entrava di nuovo nella stessa camerata ed aveva rimproverato Spinoglio che non riusciva ad eseguire bene gli esercizi.

Di ritorno, si era accorto che la parte offesa era particolarmente rossa in viso per cui lo accompagnava al bagno.

Solo nei giorni seguenti avrebbe appreso dell'episodio, perché al momento del fatto nulla gli venne riferito dallo Spinoglio.

Quanto al teste [OSCURATO:PERSONA], costui, seppur posizionato in un punto che (a suo dire) gli avrebbe consentito una buona visibilità rispetto all'accaduto, precisava di non aver visto alcun calcio.

Notava un certo rossore ed affaticamento sul viso dello Spinoglio (anche se in un secondo momento il teste ridimensionava tale particolare, dicendo che il suo volto era arrossato come quello di tutti ed in modo normale considerato l'esercizio).

Solo il giorno dopo avrebbe appreso della condotta lesiva, da non lui non percepita. 2.2 In sede valutativa, il Tribunale riteneva raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della commissione del fatto indicato in imputazione da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Al di là della deposizione della vittima, si evidenzia che il teste Stravato (posto nelle immediate vicinanze) ha percepito chiaramente l'intero episodio, mentre gli altri militari hanno, sostanzialmente in modo univoco, constatato - immediatamente dopo - lo stato di sofferenza dello Spinoglio.

Il Tribunale ritiene scarsamente attendibile la narrazione resa dal Vaiti.

La valutazione è formulata anche in ragione del comportamento tenuto durante la deposizione, tendente ad anticipare - in modo assertivo e favorevole all'imputato - la stessa formulazione delle domande.

Di contro, viene ritenuta pianemente attendibile la deposizione principale, resa dalla vittima.

Circa la tardività con cui Spinoglio decideva di farsi refertare, si tratta di un dato chiaramente spiegabile con la volontà di prendere parte al giuramento e di non enfatizzare l'episodio, inizialmente riferito solo al padre.

Dalla iniziativa di quest'ultimo di contattare uno dei superiori si è determinata la necessità di formalizzare l'accadimento.

Si precisa inoltre che la prognosi di soli due giorni data dal [OSCURATO:PERSONA] è coerente con il materiale probatorio raccolto.

3. [OSCURATO:PERSONA] di Appello, nel prendere in esame le doglianze difensive contenute nell'atto di gravame, confermava la ricostruzione del fatto e riteneva del tutto logiche le affermazioni espresse nella prima decisione.

Si afferma che vi è piena convergenza tra la narrazione resa dalla vittima e quelle dei principali testimoni.

Nessun reale dato di contrasto, tale da minare l'attendibilità dello Spinoglio è emerso.

Si ribadisce il giudizio di scarsa attendibilità del teste Vaiti, unico potenziale elemento di smentita.

Per quanto riguarda la richiesta difensiva - subordinata - di riduzione della pena inflitta, la stessa viene respinta poiché il tribunale ha già preso le mosse dal minimo edittale (pari ad anno di reclusione militare) e su questo ha applicato le due riduzioni per le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62b1s cod.pen. e quella di cui all'art. 48 ultima parte cod.pen.mil .pace .

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed inosservanza della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod.proc.pen.

Si censura la sentenza impugnata nella misura in cui, in tesi difensiva, tende a ribaltare l'onere probatorio, finendo col pretendere che spetti all'imputato di fornire prova in ordine alla sua innocenza e non invece che sia l'accusa a costruire un impianto probatorio idoneo a fondare una sentenza di condanna.

L'art. 533 cod.proc.pen., come è noto, prevede che, perché il giudice possa procedere alla condanna dell'imputato, deve risultare che questi sia colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Le dichiarazioni rese dai militari chiamati all'esame testimoniale, se è vero che sono convergenti è altrettanto vero che non sono riferibili ad un accaduto perfettamente sovrapponibile al fatto oggetti di contestazione, sotto un profilo logico, ancor prima che giuridico.

Le versioni di Tropea, Turco e Letizia concordano, in realtà, su due punti: nessun di queste persone ha visto Albanito sferrare il calcio all'indirizzo del soldato Spinoglio intento a fare le flessioni e tutti si sono limitati a rilevare un rossore in volto alla persona offesa.

Quanto al rossore in volto due dei tre militari hanno sostenuto che lo stesso fosse semplicemente dovuto allo sforzo fisico (che il compiere le flessioni naturalmente comporta in un fisico ancora poco allenato) trovandosi i militari all'inizio dell'addestramento.

Stravato, seppur dichiara di aver visto il calcio, non sa descriverne intensità e modalità.

Il giudice di seconda istanza si limita a desumere dal rossore in volto del soldato Spinoglio una responsabilità penale in capo ad Albanito per il fatto in contestazione, non corroborato né da un certificato medico attestante una prognosi adeguata al fatto, né dalla circostanza che lo stesso si fosse portato subito in infermeria per farsi curare. 4.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione, sulla base dei medesimi argomenti.

Si ribadisce che l'unico teste che conferma l'accaduto è Stravato.

Le altre deposizioni riguardano un fatto posteriore che può avere diversa lettura e la deposizione del teste Vaiti sarebbe stata oggetto di illogica svalutazione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di doglianze in fatto, tese a sollecitare la rivalutazione di elementi di prova che risultano congruamente apprezzati nelle due decisioni di merito.

2. Nei due motivi di ricorso viene in realtà proposta - sub specie violazione di legge o vizio di motivazione - una diversa e alternativa lettura delle risultanze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate - senza vizi logici o travisamenti cognitivi - nella motivazione della decisione impugnata. 2.1 Sul punto, va espressa una premessa metodologica, relativa ai limiti ontologici della fase di legittimità.

Il sistema processuale vigente offre una doppia fase di giudizio di merito - intendendosi per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fatto oggetto di giudizio - cui segue una fase di controllo (il giudizio di legittimità) il cui oggetto, perimetrato dai motivi legali di ricorso, consiste essenzialmente nella verifica della correttezza della decisione in diritto (corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale, esistenza o meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione processuale non sanata) e nel controllo non già del 'fatto' quanto della motivazione espressa a sostegno della sua ricostruzione (secondo i tradizionali canoni della assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà). 2.2 Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile una violazione della regola di giudizio, tale da comportare l'annullamento (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) .2.3 In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso e al fine di riconoscere o meno il vizio argonnentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez.

Il n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez.

IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez.

I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile ex multis in Sez.

VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez.

II n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ; - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez.

I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..» ). 2.4 In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo.

Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza - a fronte delle specifiche deduzioni - della «resistenza logica» del ragionamento del giudice.

Anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato rr dalla legge n.46 del 2006) non introduce un ulteriore motivo geerale di ricorso, tale da consentire - di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la capacità dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (tanto che il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez.

VI n. 8705 del 24.1.2013,).

Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez.

I n.3282 del 2012 del 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez.

I n. 31546 del 21.5.2008, rv 240763) .

3. Tanto premesso, va constatato che nel caso in esame l'attribuzione di significato alle risultanze probatorie, così come operata in sede di merito, non si presta a rivalutazione alcuna. 3.1 Ciò perché la ricostruzione dell'episodio si fonda in primis sul contributo dichiarativo della persona offesa, risultato immune - con apprezzamento globale dei dati concorrenti- da sospetti di parzialità.Vanno rievocati gli insegnamenti espressi, sul tema, da questa Corte, riassunti nella decisione Sez.

U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214.

In tale arresto, nel ribadire che tale 'classe' di elementi di natura dichiarativa non richiede, a fini di ottenere un risultato di prova, la necessaria compresenza di riscontri esterni (non essendo applicabile la particolare previsione di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen.) si è tuttavia ribadita la assoluta necessità - con idonea motivazione - di verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica da realizzarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quella richiesta in sede di apprezzamento di affermazioni rese dal teste comune.

Si tratta, pertanto, di un approdo interpretativo che, lungi dal poter essere considerato in termini di «disimpegno argomentativo», tende a rafforzare - nel quadro complessivo della tenuta logica della motivazione - l'onere di apprezzamento gobale degli indici rivelatori di tale attendibilità intrinseca, in mancanza dei quali non potrà dirsi raggiunta una effettiva consistenza probatoria della dichiarazione resa. 3.2 Nel caso in esame simile apprezzamento 'globale' degli indicatori di affidabilità è stato realizzato - in sede di merito - in modo logico e coerente, sia in ragione degli elementi di prova generica (l'esistenza dei postumi del contatto fisico, a distanza di alcuni giorni) che in rapporto alle fonti testimoniali, posto che un testimone, colbcato a contatto con la vittima, ha riferito in via diretta circa la percezione del gesto lesivo, mentre gli altri commilitoni - impegnati nel realizzare un esercizio fisico che non consente, di regola, di gettare lo sguardo molto al di là del proprio spazio - hanno constatato le immediate conseguenze del gesto.

Anche la valutazione negativa del contributo dichiarativo del teste Vaiti risulta motivata in modo congruo e logico, essendosi basata sulle modalità stesse del contegno espressivo, e il punto non è rivalutabile - per quanto sinora detto - in sede di legittimità. 3.3 Da quanto sinora esposto deriva la inammissibilità del ricorso.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PROCURATORE GENERALE, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Le decisioni di merito emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentate dalla sentenza emessa dal Tribunale militare di Verona il 07.02.201 e dalla sentenza emessa dalla Corte militare di appello in data 21.01.2019. Con dette decisioni, conformi, è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di violenza contro un inferiore (commesso il 14.12.2017) con condanna alla pena - sospesa - di mesi cinque e giorni dieci di reclusione militare. 1.1 II fatto oggetto di giudizio è stato così descritto : Albanito, mentre era in servizio per cause non estranee al servizio e alla disciplina, durante un controllo delle camerate e dei posti branda che gli era stato ordinato di effettuare dal Comandante di Compagnia, ordinava ad alcuni militari presenti in una delle camerate di effettuare piegamenti sulle braccia; poi si avvicinava al soldato [OSCURATO:PERSONA] e, dopo avergli detto "Spinoglio non sai che posso diventare più cattivo", gli sferrava un calcio al costato sinistro, cagionandogli lesioni personali diagnosticate presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Verona in data 19 dicembre 2017 come "contusione emitorace sx guaribile in due giorni, S.C.". Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di più di due militari. 2. La decisione di primo grado ricostruisce il fatto tramite l'analisi della documentazione medica relativa alle lesioni subìte dalla vittima (contusione all'emitorace sinistro, apprezzata alcuni giorni dopo il fatto) e l'escussione della persona offesa Spinoglio e dei testi Stravato, Tomarchio, Tropea, Turco, Trentini, Letizia, Vaiti e Sorrentino . 2.1 In particolare vanno sinteticamente esposte le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalle residue fonti testimoniali. [OSCURATO:PERSONA] che in seguito ad un controllo disposto dal Comandante di Compagnia, l'imputato aveva rinvenuto nell'armadietto del soldato Turco un pacchetto di merendine, genere vietato dai regolamenti interni. L'imputato ordinava per punizione a tutti i militari presenti in camerata di fare dei piegamenti sulle braccia e, poiché il dichiarante non riusciva a svolgerli correttamente per via della stanchezza, l'imputato pronunciava la frase "Spinoglio non sai che posso diventare più cattivo" e lo colpiva con un calcio al costato. Prima di quell'episodio, Spinoglio affermava di non aver mai avuto problemi con il superiore e di non essersi recato immediatamente dopo il fatto in ospedale, perché temeva, nel caso in cui gli fossero dati dei giorni di prognosi, di non poter partecipare al giuramento, che era previsto per il giorno successivo. Il dolore avvetito era particolarmente intenso ed è stato soccorso dai commilitoni Letizia e Turco. Dopo la cerimonia, avvenuta di venerdì, era stato lasciato libero di trascorrere il fine settimana con i propri familiari. Solo su richiesta dei superiori, accettava di farsi visitare in data 19 dicembre 2017 . Il teste [OSCURATO:PERSONA], presente al momento del fatto, confermava quanto riferito dalla vittima. In particolare, ha affermato di trovarsi alla sinistra dello Spinoglio e di aver direttamente percepito la condotta lesiva posta in essere dall'attuale imputato. Altri testimoni, intenti a realizzare l'esercizio fisico punitivo (Tomarchio, Tropea, Turco, Sorrentino) hanno dichiarato di non aver percepito la condotta lesiva dell'imputato ma di aver notato che Spinoglio subito dopo l'esercizio lamentava un forte dolore al costato. Quanto al teste Letizia, costui_era impegnato nella prevista visita di ispezione in quanto accompagnava l'odierno imputato. Ha affermato di essere entrato una prima volta nella camerata, dopo il ritrovamento di una merendina nell'armadietto di uno dei militari. Successivamente, entrava di nuovo nella stessa camerata ed aveva rimproverato Spinoglio che non riusciva ad eseguire bene gli esercizi. Di ritorno, si era accorto che la parte offesa era particolarmente rossa in viso per cui lo accompagnava al bagno. Solo nei giorni seguenti avrebbe appreso dell'episodio, perché al momento del fatto nulla gli venne riferito dallo Spinoglio. Quanto al teste [OSCURATO:PERSONA], costui, seppur posizionato in un punto che (a suo dire) gli avrebbe consentito una buona visibilità rispetto all'accaduto, precisava di non aver visto alcun calcio. Notava un certo rossore ed affaticamento sul viso dello Spinoglio (anche se in un secondo momento il teste ridimensionava tale particolare, dicendo che il suo volto era arrossato come quello di tutti ed in modo normale considerato l'esercizio). Solo il giorno dopo avrebbe appreso della condotta lesiva, da non lui non percepita. 2.2 In sede valutativa, il Tribunale riteneva raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della commissione del fatto indicato in imputazione da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Al di là della deposizione della vittima, si evidenzia che il teste Stravato (posto nelle immediate vicinanze) ha percepito chiaramente l'intero episodio, mentre gli altri militari hanno, sostanzialmente in modo univoco, constatato - immediatamente dopo - lo stato di sofferenza dello Spinoglio. Il Tribunale ritiene scarsamente attendibile la narrazione resa dal Vaiti. La valutazione è formulata anche in ragione del comportamento tenuto durante la deposizione, tendente ad anticipare - in modo assertivo e favorevole all'imputato - la stessa formulazione delle domande. Di contro, viene ritenuta pianemente attendibile la deposizione principale, resa dalla vittima. Circa la tardività con cui Spinoglio decideva di farsi refertare, si tratta di un dato chiaramente spiegabile con la volontà di prendere parte al giuramento e di non enfatizzare l'episodio, inizialmente riferito solo al padre. Dalla iniziativa di quest'ultimo di contattare uno dei superiori si è determinata la necessità di formalizzare l'accadimento. Si precisa inoltre che la prognosi di soli due giorni data dal [OSCURATO:PERSONA] è coerente con il materiale probatorio raccolto. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Appello, nel prendere in esame le doglianze difensive contenute nell'atto di gravame, confermava la ricostruzione del fatto e riteneva del tutto logiche le affermazioni espresse nella prima decisione. Si afferma che vi è piena convergenza tra la narrazione resa dalla vittima e quelle dei principali testimoni. Nessun reale dato di contrasto, tale da minare l'attendibilità dello Spinoglio è emerso. Si ribadisce il giudizio di scarsa attendibilità del teste Vaiti, unico potenziale elemento di smentita. Per quanto riguarda la richiesta difensiva - subordinata - di riduzione della pena inflitta, la stessa viene respinta poiché il tribunale ha già preso le mosse dal minimo edittale (pari ad anno di reclusione militare) e su questo ha applicato le due riduzioni per le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62b1s cod.pen. e quella di cui all'art. 48 ultima parte cod.pen.mil .pace . 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed inosservanza della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod.proc.pen. Si censura la sentenza impugnata nella misura in cui, in tesi difensiva, tende a ribaltare l'onere probatorio, finendo col pretendere che spetti all'imputato di fornire prova in ordine alla sua innocenza e non invece che sia l'accusa a costruire un impianto probatorio idoneo a fondare una sentenza di condanna. L'art. 533 cod.proc.pen., come è noto, prevede che, perché il giudice possa procedere alla condanna dell'imputato, deve risultare che questi sia colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio". Le dichiarazioni rese dai militari chiamati all'esame testimoniale, se è vero che sono convergenti è altrettanto vero che non sono riferibili ad un accaduto perfettamente sovrapponibile al fatto oggetti di contestazione, sotto un profilo logico, ancor prima che giuridico. Le versioni di Tropea, Turco e Letizia concordano, in realtà, su due punti: nessun di queste persone ha visto Albanito sferrare il calcio all'indirizzo del soldato Spinoglio intento a fare le flessioni e tutti si sono limitati a rilevare un rossore in volto alla persona offesa. Quanto al rossore in volto due dei tre militari hanno sostenuto che lo stesso fosse semplicemente dovuto allo sforzo fisico (che il compiere le flessioni naturalmente comporta in un fisico ancora poco allenato) trovandosi i militari all'inizio dell'addestramento. Stravato, seppur dichiara di aver visto il calcio, non sa descriverne intensità e modalità. Il giudice di seconda istanza si limita a desumere dal rossore in volto del soldato Spinoglio una responsabilità penale in capo ad Albanito per il fatto in contestazione, non corroborato né da un certificato medico attestante una prognosi adeguata al fatto, né dalla circostanza che lo stesso si fosse portato subito in infermeria per farsi curare. 4.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione, sulla base dei medesimi argomenti. Si ribadisce che l'unico teste che conferma l'accaduto è Stravato. Le altre deposizioni riguardano un fatto posteriore che può avere diversa lettura e la deposizione del teste Vaiti sarebbe stata oggetto di illogica svalutazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di doglianze in fatto, tese a sollecitare la rivalutazione di elementi di prova che risultano congruamente apprezzati nelle due decisioni di merito. 2. Nei due motivi di ricorso viene in realtà proposta - sub specie violazione di legge o vizio di motivazione - una diversa e alternativa lettura delle risultanze istruttorie, già analiticamente esaminate e valutate - senza vizi logici o travisamenti cognitivi - nella motivazione della decisione impugnata. 2.1 Sul punto, va espressa una premessa metodologica, relativa ai limiti ontologici della fase di legittimità. Il sistema processuale vigente offre una doppia fase di giudizio di merito - intendendosi per tale quello idoneo ad operare la compiuta ricostruzione del fatto oggetto di giudizio - cui segue una fase di controllo (il giudizio di legittimità) il cui oggetto, perimetrato dai motivi legali di ricorso, consiste essenzialmente nella verifica della correttezza della decisione in diritto (corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale, esistenza o meno di violazioni procedurali tali da importare nullità o altra sanzione processuale non sanata) e nel controllo non già del 'fatto' quanto della motivazione espressa a sostegno della sua ricostruzione (secondo i tradizionali canoni della assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà). 2.2 Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile una violazione della regola di giudizio, tale da comportare l'annullamento (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) .2.3 In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso e al fine di riconoscere o meno il vizio argonnentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. Il n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ; - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile ex multis in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonchè in Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ; - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso ( travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..» ). 2.4 In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza - a fronte delle specifiche deduzioni - della «resistenza logica» del ragionamento del giudice. Anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato rr dalla legge n.46 del 2006) non introduce un ulteriore motivo geerale di ricorso, tale da consentire - di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la capacità dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (tanto che il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013,). Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21.5.2008, rv 240763) . 3. Tanto premesso, va constatato che nel caso in esame l'attribuzione di significato alle risultanze probatorie, così come operata in sede di merito, non si presta a rivalutazione alcuna. 3.1 Ciò perché la ricostruzione dell'episodio si fonda in primis sul contributo dichiarativo della persona offesa, risultato immune - con apprezzamento globale dei dati concorrenti- da sospetti di parzialità.Vanno rievocati gli insegnamenti espressi, sul tema, da questa Corte, riassunti nella decisione Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214. In tale arresto, nel ribadire che tale 'classe' di elementi di natura dichiarativa non richiede, a fini di ottenere un risultato di prova, la necessaria compresenza di riscontri esterni (non essendo applicabile la particolare previsione di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen.) si è tuttavia ribadita la assoluta necessità - con idonea motivazione - di verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica da realizzarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quella richiesta in sede di apprezzamento di affermazioni rese dal teste comune. Si tratta, pertanto, di un approdo interpretativo che, lungi dal poter essere considerato in termini di «disimpegno argomentativo», tende a rafforzare - nel quadro complessivo della tenuta logica della motivazione - l'onere di apprezzamento gobale degli indici rivelatori di tale attendibilità intrinseca, in mancanza dei quali non potrà dirsi raggiunta una effettiva consistenza probatoria della dichiarazione resa. 3.2 Nel caso in esame simile apprezzamento 'globale' degli indicatori di affidabilità è stato realizzato - in sede di merito - in modo logico e coerente, sia in ragione degli elementi di prova generica (l'esistenza dei postumi del contatto fisico, a distanza di alcuni giorni) che in rapporto alle fonti testimoniali, posto che un testimone, colbcato a contatto con la vittima, ha riferito in via diretta circa la percezione del gesto lesivo, mentre gli altri commilitoni - impegnati nel realizzare un esercizio fisico che non consente, di regola, di gettare lo sguardo molto al di là del proprio spazio - hanno constatato le immediate conseguenze del gesto. Anche la valutazione negativa del contributo dichiarativo del teste Vaiti risulta motivata in modo congruo e logico, essendosi basata sulle modalità stesse del contegno espressivo, e il punto non è rivalutabile - per quanto sinora detto - in sede di legittimità. 3.3 Da quanto sinora esposto deriva la inammissibilità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q
Sentenza Cassazione n. 13644/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris