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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:231
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Presidente del Tribunale 30 giugno 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑550/08 R) «Procedimento sommario – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori (rimborso dell’ammenda già pagata e rinuncia ad una cauzione bancaria) – Insussistenza del fumus boni iuris e dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 10‑13)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile (Art. 242 CE) (v. punti 40‑45) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C (2008) 5476 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso COMP/39.181 – cera per candele, nella parte in cui infligge un’ammenda alla ricorrente, domanda di liberazione della ricorrente dall’obbligo di costituire una cauzione bancaria quale condizione per la revoca dell’obbligo di pagamento, altre domande di provvedimenti provvisori.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 30 giugno 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑550/08 R) «Procedimento sommario – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori (rimborso dell’ammenda già pagata e rinuncia ad una cauzione bancaria) – Insussistenza del fumus boni iuris e dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 10‑13) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile (Art. 242 CE) (v. punti 40‑45) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C (2008) 5476 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso COMP/39.181 – cera per candele, nella parte in cui infligge un’ammenda alla ricorrente, domanda di liberazione della ricorrente dall’obbligo di costituire una cauzione bancaria quale condizione per la revoca dell’obbligo di pagamento, altre domande di provvedimenti provvisori. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris