Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:231
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 30 giugno 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑550/08 R)
«Procedimento sommario – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori (rimborso dell’ammenda già pagata e rinuncia ad una
cauzione bancaria) – Insussistenza del fumus boni iuris e dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni
iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Ordine
di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 225, n. 1, CE, 242 CE
e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 10‑13)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia
bancaria imposto quale condizione per non procedere al recupero immediato di un’ammenda – Presupposti per la concessione –
Danno grave ed irreparabile (Art. 242 CE) (v. punti 40‑45)
[OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C (2008) 5476 def., relativa ad
un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso COMP/39.181 – cera per
candele, nella parte in cui infligge un’ammenda alla ricorrente, domanda di liberazione della ricorrente dall’obbligo di costituire
una cauzione bancaria quale condizione per la revoca dell’obbligo di pagamento, altre domande di provvedimenti provvisori.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.