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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06738/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 23897/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] a D’Orsi , rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al controricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- N. 23897/20R.G. e contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via F. Confalonieri n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendecome da procura in calce al controricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezian. 909/2020, depositata in data 11.3.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17.1.2024 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Decidendo sulle cause riunite N. 943/2016 e 4709/2016 R.G. –rispettivamente promosse da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro [OSCURATO:PERSONA], per la restituzione di € 85.000,00 a seguito della risoluzione consensuale del contratto di fornitura di ortofrutta, intercorso tra quest’ultima società e [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’azienda agricola “[OSCURATO:PERSONA]” –il Tribunale di Padova, con sentenza del 23.10.2017, dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] in corso di causa e rigettò la domanda di pagamento dalla stessa proposta; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato espromissione ex art. 1272 c.c., accolse invece la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannando la convenuta al pagamento della somma di € 85.000,00 e regolando le spese tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso detta sentenza e la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio con entrambe le società, rigettò l’appello principale e quello incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Osservò la Corte veneta – per quanto ancora qui interessa – che dall’esame del corredo documentale e dal testimoniale, era N. 23897/20R.G. inequivoco che la Gallotta avesse assunto su di sé l’obbligo restitutorio gravante sul padre [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell’accordo risolutivo con la società [OSCURATO:PERSONA], sicché correttamente il primo giudice aveva ritenuto provato il credito vantato da quest’ultima direttamente nei confronti dell’appellante.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono con autonomi controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 380 - bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1272, 1324, 1362, 1363e 1366 c.c., nonché dell’art.116 c.p.c., per avere la Corte d’appelloritenuto che la ricorrente abbia assunto su di sé la qualità di espromittente dell’obbligazione di suo padre in favore di una delle due s.r.l. controricorrenti, sulla base di un’interpretazione frammentaria di alcune e-mail inviate alla rappresentante legale delle stesse s.r.l. (la stessa, per entrambe) in violazione del principio di interpretazione complessiva della corrispondenza, invero non avente il carattere impegnativo accertato dalla Corte veneta.

Alla luce di altre e-mail ed altro materiale prodotto emergerebbe infatti che la ricorrente scrivesse per conto dell’azienda del padre ma non volesse obbligarsi personalmente. 1.2 – Col secondo motivo si lamenta la v iolazione e/o falsa applicazione d egl i artt. 116, 207, ult. comma, e 252 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente l’assunzione dell’obbligazione altrui sulla base di prova testimoniale N. 23897/20R.G. inattendibile resa da [OSCURATO:PERSONA], in quanto consistente nell’espressione di una sensazione/apprezzamento personale del teste, peraltro legato alle società da rapporti professionali(essendone il commercialista). 1.3 –Con il terzo motivo, infine, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1272 c.c. e 116 c.p.c., laddove la Corte d’appello non hatenuto conto del fatto che in sede di interrogatorio formale la ricorrente aveva smentito le circostanze di fatto sulle quali era stata chiamata a deporre,attinenti all’impegno personale all’adempimento dell’obbligazione altrui. 2.1 –Il primo motivo è, nel complesso , inammissibile .

Con detto mezzo ci si duole della decisione, nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che essa ricorrente abbia assunto l’obbligazione del proprio padre verso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una lettura erronea di due e-mail; e lamenta proprio che la Corte non solo abbia letto malamente la corrispondenza, ma non abbia tenuto conto neppure del comportamento di essa ricorrenteprima, durante e dopo lo scambio epistolare con la l.r. della società.

Ora, premesso che, in tema di interpretazione del negozio unilaterale, trova applicazione la giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto (nei limiti della compatibilità: v.

Cass. n. 9127/2015), secondo la quale “ il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia N. 23897/20R.G. applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata” (così, ex multis, Cass. n. 9461/2021), ritiene la Corte che nella specie la censura della ricorrente non rispetti detti stringenti criteri.

Nella sostanza,per quanto sia stata diffusamente denunciata la violazione dei criteri ermeneutici negoziali, la Gallotta, col mezzo in esame, finisce soltanto col propugnare una diversa interpretazione del significato delle e - mail stesse, semplicemente contrapponendola a quella operata dalla Corte lagunare, ma senza specificamente individuare i pretesi plurimi errori in cui –in tesi – la Corte stessa sarebbe incorsa.

Del resto, non implausibilmente il giudice d’appello ha ritenuto che, nella corrispondenza, la Gallotta abbia agito in nomine proprio, specie quando in modo inequivoco, allo scopo di rassicurareil l.r. della società creditrice, afferma (in un contesto in cui era pacifica l’appartenenza della dichiarante alla famiglia del debitore principale): “[OSCURATO:PERSONA] credito è comunque garantito dalla parola dell’intera famiglia Gallotta, qualora qualcuno dovesse venire meno”. 3.1 –Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

È inammissibile nella parte in cui esso investe il principio di prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., che si assume violato, senza che però risultino rispettati i canoni affermati da Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020, ed inoltre laddove si mira a contestare l’attendibilità del testeVerdimonti, questione la cui valutazione è riservata al giudice del meritoed è incensurabile in questa sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio motivazionale (si veda, seppur riferita N. 23897/20R.G. a controversia antecedente alla riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata nel 2012, Cass. n. 15205/2014), qui non proposto, seppur nei ristretti limiti in cui ciò è ancora possibile (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014 e successive).

Èinvece infondato laddove mira a sminuire la portata della dichiarazione del teste.

Contrariamente all’assunto della ricorrente, infatti, il teste Verdimonti non s’è limitato a riferire proprie sensazioni o convincimenti personali (o ad esprimere giudizi, non consentiti al teste), circa il ruolo assunto dalla ricorrente nell’ambito delle interlocuzioni con la l.r. della società, ma ha invece specificamente riferito dell’assunzione di un impegno personale della Gallotta nell’adempimento del debito, in sua presenza (si veda la trascrizione della deposizionedel teste, riportata a p. 55 del ricorso). 4.1 –Infine, il terzo motivo è palesemente infondato.

Con esso, la ricorrente pretenderebbe censurare la decisione d’appello per non essere state debitamente utilizzate(in uno con una più corretta lettura delle due e-mail di cui s’è già detto) le dichiarazioni dalla stessa rese in sede di interrogatorio formale, con cui aveva categoricamente negato, non ammesso e smentito le circostanze di fattoarticolate da controparte.

Ora, è ben noto che la funzione dell’interrogatorio formale, deferito ad una parte, sia quella di provocarne la confessione in sede giudiziale, non anche quella di addurre elementi favorevoli all’interpellato.

Insomma, esso èuno strumento che, in linea di principio, può solo nuocere alla parte che vi è sottoposta, o al più – qualora essa neghi tout court le circostanze fattuali capitolate , oggetto dell’interrogatorio stesso –lasciare la situazione inalterata, non altro.

N. 23897/20R.G.

Del resto, la non recente giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, sul punto (Cass. n. 25623/2008; Cass. n. 19964/2005), non consente certo un indiscriminato “recupero” delle dichiarazioni d e ll’interpellato a sé favorevoli (ed evidentemente rese pro domo sua) – dichiarazioni che, in linea di massima, vanno pur sempre ascritte al piano delle allegazioni della parte –, ma non può che essere letta nell’ambito del complessivo governo delle risultanze istruttorie, riservatoal giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento, ex art.116 c.p.c.; disposizione la cui violazione, come s’è visto supra, la ricorrente non ha idoneamente censurato, donde, per tale profilo, anche la stessa inammissibilità del mezzo in esame. 5.1 - In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese di lite, nei rapporti tra ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; nei rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]., invece, possono integralmente compensarsi, tanto più che sul rigetto della domanda da questa proposta s’è formato il giudicato interno e che, all’evidenza, la sua evocazione in questo giudizio di legittimità, da parte della Gallotta, è avvenuta a fini di mera litis denuntiatio.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che liquida in € 5.800,00 per N. 23897/20R.G. compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Compensa le spese tra la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 23897/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] a D’Orsi , rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al controricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- N. 23897/20R.G. e contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via F. Confalonieri n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendecome da procura in calce al controricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezian. 909/2020, depositata in data 11.3.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17.1.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Decidendo sulle cause riunite N. 943/2016 e 4709/2016 R.G. –rispettivamente promosse da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro [OSCURATO:PERSONA], per la restituzione di € 85.000,00 a seguito della risoluzione consensuale del contratto di fornitura di ortofrutta, intercorso tra quest’ultima società e [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’azienda agricola “[OSCURATO:PERSONA]” –il Tribunale di Padova, con sentenza del 23.10.2017, dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] in corso di causa e rigettò la domanda di pagamento dalla stessa proposta; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse prestato espromissione ex art. 1272 c.c., accolse invece la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannando la convenuta al pagamento della somma di € 85.000,00 e regolando le spese tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avverso detta sentenza e la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio con entrambe le società, rigettò l’appello principale e quello incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Osservò la Corte veneta – per quanto ancora qui interessa – che dall’esame del corredo documentale e dal testimoniale, era N. 23897/20R.G. inequivoco che la Gallotta avesse assunto su di sé l’obbligo restitutorio gravante sul padre [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell’accordo risolutivo con la società [OSCURATO:PERSONA], sicché correttamente il primo giudice aveva ritenuto provato il credito vantato da quest’ultima direttamente nei confronti dell’appellante. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono con autonomi controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 380 - bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1272, 1324, 1362, 1363e 1366 c.c., nonché dell’art.116 c.p.c., per avere la Corte d’appelloritenuto che la ricorrente abbia assunto su di sé la qualità di espromittente dell’obbligazione di suo padre in favore di una delle due s.r.l. controricorrenti, sulla base di un’interpretazione frammentaria di alcune e-mail inviate alla rappresentante legale delle stesse s.r.l. (la stessa, per entrambe) in violazione del principio di interpretazione complessiva della corrispondenza, invero non avente il carattere impegnativo accertato dalla Corte veneta. Alla luce di altre e-mail ed altro materiale prodotto emergerebbe infatti che la ricorrente scrivesse per conto dell’azienda del padre ma non volesse obbligarsi personalmente. 1.2 – Col secondo motivo si lamenta la v iolazione e/o falsa applicazione d egl i artt. 116, 207, ult. comma, e 252 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente l’assunzione dell’obbligazione altrui sulla base di prova testimoniale N. 23897/20R.G. inattendibile resa da [OSCURATO:PERSONA], in quanto consistente nell’espressione di una sensazione/apprezzamento personale del teste, peraltro legato alle società da rapporti professionali(essendone il commercialista). 1.3 –Con il terzo motivo, infine, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1272 c.c. e 116 c.p.c., laddove la Corte d’appello non hatenuto conto del fatto che in sede di interrogatorio formale la ricorrente aveva smentito le circostanze di fatto sulle quali era stata chiamata a deporre,attinenti all’impegno personale all’adempimento dell’obbligazione altrui. 2.1 –Il primo motivo è, nel complesso , inammissibile . Con detto mezzo ci si duole della decisione, nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che essa ricorrente abbia assunto l’obbligazione del proprio padre verso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una lettura erronea di due e-mail; e lamenta proprio che la Corte non solo abbia letto malamente la corrispondenza, ma non abbia tenuto conto neppure del comportamento di essa ricorrenteprima, durante e dopo lo scambio epistolare con la l.r. della società. Ora, premesso che, in tema di interpretazione del negozio unilaterale, trova applicazione la giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto (nei limiti della compatibilità: v. Cass. n. 9127/2015), secondo la quale “ il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia N. 23897/20R.G. applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata” (così, ex multis, Cass. n. 9461/2021), ritiene la Corte che nella specie la censura della ricorrente non rispetti detti stringenti criteri. Nella sostanza,per quanto sia stata diffusamente denunciata la violazione dei criteri ermeneutici negoziali, la Gallotta, col mezzo in esame, finisce soltanto col propugnare una diversa interpretazione del significato delle e - mail stesse, semplicemente contrapponendola a quella operata dalla Corte lagunare, ma senza specificamente individuare i pretesi plurimi errori in cui –in tesi – la Corte stessa sarebbe incorsa. Del resto, non implausibilmente il giudice d’appello ha ritenuto che, nella corrispondenza, la Gallotta abbia agito in nomine proprio, specie quando in modo inequivoco, allo scopo di rassicurareil l.r. della società creditrice, afferma (in un contesto in cui era pacifica l’appartenenza della dichiarante alla famiglia del debitore principale): “[OSCURATO:PERSONA] credito è comunque garantito dalla parola dell’intera famiglia Gallotta, qualora qualcuno dovesse venire meno”. 3.1 –Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui esso investe il principio di prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., che si assume violato, senza che però risultino rispettati i canoni affermati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, ed inoltre laddove si mira a contestare l’attendibilità del testeVerdimonti, questione la cui valutazione è riservata al giudice del meritoed è incensurabile in questa sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio motivazionale (si veda, seppur riferita N. 23897/20R.G. a controversia antecedente alla riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata nel 2012, Cass. n. 15205/2014), qui non proposto, seppur nei ristretti limiti in cui ciò è ancora possibile (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e successive). Èinvece infondato laddove mira a sminuire la portata della dichiarazione del teste. Contrariamente all’assunto della ricorrente, infatti, il teste Verdimonti non s’è limitato a riferire proprie sensazioni o convincimenti personali (o ad esprimere giudizi, non consentiti al teste), circa il ruolo assunto dalla ricorrente nell’ambito delle interlocuzioni con la l.r. della società, ma ha invece specificamente riferito dell’assunzione di un impegno personale della Gallotta nell’adempimento del debito, in sua presenza (si veda la trascrizione della deposizionedel teste, riportata a p. 55 del ricorso). 4.1 –Infine, il terzo motivo è palesemente infondato. Con esso, la ricorrente pretenderebbe censurare la decisione d’appello per non essere state debitamente utilizzate(in uno con una più corretta lettura delle due e-mail di cui s’è già detto) le dichiarazioni dalla stessa rese in sede di interrogatorio formale, con cui aveva categoricamente negato, non ammesso e smentito le circostanze di fattoarticolate da controparte. Ora, è ben noto che la funzione dell’interrogatorio formale, deferito ad una parte, sia quella di provocarne la confessione in sede giudiziale, non anche quella di addurre elementi favorevoli all’interpellato. Insomma, esso èuno strumento che, in linea di principio, può solo nuocere alla parte che vi è sottoposta, o al più – qualora essa neghi tout court le circostanze fattuali capitolate , oggetto dell’interrogatorio stesso –lasciare la situazione inalterata, non altro. N. 23897/20R.G. Del resto, la non recente giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, sul punto (Cass. n. 25623/2008; Cass. n. 19964/2005), non consente certo un indiscriminato “recupero” delle dichiarazioni d e ll’interpellato a sé favorevoli (ed evidentemente rese pro domo sua) – dichiarazioni che, in linea di massima, vanno pur sempre ascritte al piano delle allegazioni della parte –, ma non può che essere letta nell’ambito del complessivo governo delle risultanze istruttorie, riservatoal giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento, ex art.116 c.p.c.; disposizione la cui violazione, come s’è visto supra, la ricorrente non ha idoneamente censurato, donde, per tale profilo, anche la stessa inammissibilità del mezzo in esame. 5.1 - In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, nei rapporti tra ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; nei rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]., invece, possono integralmente compensarsi, tanto più che sul rigetto della domanda da questa proposta s’è formato il giudicato interno e che, all’evidenza, la sua evocazione in questo giudizio di legittimità, da parte della Gallotta, è avvenuta a fini di mera litis denuntiatio. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che liquida in € 5.800,00 per N. 23897/20R.G. compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Compensa le spese tra la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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