CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27629/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLZANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 aprile 2021 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bolzano il 28 ottobre 2020, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione ascrittale ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2. In primo grado l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso il 27 giugno 2018, in concorso con altra persona, prelevando dai banchi di vendita di un supermercato quattro bottiglie di bevande alcoliche, del valore complessivo di C 30,00 e cercando di oltrepassare le casse senza pagare, ma non riuscendovi per l'intervento dei dipendenti dell'esercizio commerciale. I giudici di appello hanno ritenuto la particolare tenuità del fatto in ragione del modesto valore dei beni sottratti. Hanno escluso che potessero avere rilevanza, quali condizioni ostative all'applicazione della causa di non punibilità, le dichiarazioni rese dalla gerente del supermercato, secondo la quale la Solímene e il suo complice le erano noti per altri furti commessi in quel negozio. Hanno sottolineato che l'imputata ha riportato due condanne, una sola delle quali per unito della stessa indole. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello ha proposto ricorso contro la sentenza lamentando erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il ricorrente osserva che, oltre ad essere gravata da un precedente specifico per violazione dell'art. 628 cod. peli. (reato commesso il 13 maggio 2018), l'imputata ha riportato altre due condanne: una per violazione dell'art. 341 bis cod. pen. e una per violazione dell'art. 351 cod. pen. (fatti commessi rispettivamente in data 8 maggio 2019 e 28 agosto 2018). Osserva inoltre che, come emerge dalla sentenza di primo grado, la gerente del supermercato ha riferito di precedenti furti commessi dall'imputata e dal suo complice. Sottolinea che tali dichiarazioni trovano riscontro nel certificato dei carichi pendenti - che è allegato al ricorso, ma non era stato prodotto in giudizio - dal quale risulta che la Solimene è imputata per altri furti aggravati (consumati e tentati), per furti semplici e anche per rapine che avrebbe commesso a breve distanza di tempo dal reato oggetto del procedimento. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.5. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 6. Come noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). L'ambito applicativo dell'istituto, previsto dall'ad, 131 bis, tuttavia, non è definito soltanto dalla gravità del reato desunta dalla pena edittale, ma anche da un profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento. Il legislatore ha fornito una definizione del comportamento abituale ostativo all'applicazione della causa di non punibilità nel terzo comma della norma in esame. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 13681/2016, hanno ritenuto di condividere l'opinione diffusa ed autorevole secondo la quale questa disposizione ha carattere tassativo e tipizza il concetto di abitualità della condotta. Muovendo da tali premesse, il supremo Collegio ha precisato: «che il nuovo istituto dell'abitualità è frutto del sottosistema generato dalla riforma ed al suo interno deve essere letto», con la conseguenza che sarebbe «fuorviante riferirsi esclusivamente alle categorie tradizionali della condanna e della recidiva»; che «la norma intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti "seriali"» e alcune indicazioni sono chiare in tal senso, atteso il riferimento agli istituti codicistici del delinquente abituale, professionale, per tendenza; che è chiaro in tal senso anche il riferimento alla commissione di «più reati della stessa indole» dal quale si evince «che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art.131 bis» (pag. 16 e 17 della motivazione). 8. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon governo di questi principi perché l'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen. sarebbe stato applicato in una situazione di abitualità ostativa. Oggetto del ricorso, dunque, non è la valutazione che la Corte di appello ha compiuto in ordine alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza desumibile dalle stesse e all'entità del danno o del pericolo (valutazione che il ricorrente non censura), ma soltanto l'esclusione dell'abitualità. Nell'esaminare questo profilo, la sentenza impugnata osserva: che solo una delle condanne riportate è relativa a reato della stessa indole di quello per cui si procede e che, per la loro «genericità», i «precedenti riferiti dal gerente del supermercato» non possono avere valore ostativo. L'argomentazione è conforme ai principi di diritto affermati dalle Sezioni unite (che considerano tassativa l'elencazione contenuta nel terzo comma dell'art. 131 bis) ed anche a quelli affermati dalla sentenza Sez. 4, n. 57355 del 11/10/2018, PMT Kouider, Rv. 274948, secondo la quale «il giudizio sulla tenuità non può fondarsi sulla valutazione di elementi che non hanno costituito oggetto di un accertamento giudiziale perché estranei alla fattispecie di reato oggetto del processo, e, quindi, non compresi nel perimetro della cognizione del giudice penale». Nell'affermare questo condivisibile principio di diritto, la sentenza n. 57355/2018 ha escluso che, in un episodio di cessione di sostanze stupefacenti, potessero essere considerate ostative all'applicazione della particolare tenuità del fatto le dichiarazioni rese dal cliente dell'imputato in ordine a ulteriori fatti di cessione che non erano stati accertati in giudizio e non costituivano oggetto dell'imputazione: una situazione per molti versi analoga a quella verificatasi nel caso di specie. Come si è detto, infatti, la Corte di appello ha ritenuto di non poter attribuire rilievo alle generiche dichiarazioni rese dalla responsabile del supermercato, che riferì alla polizia giudiziaria di aver sorvegliato l'imputata e l'uomo che era con lei, perché avevano «già commesso» furti in quel negozio. 9. Il ricorrente non contesta tali conclusioni. Non sostiene, infatti, che le dichiarazioni rese dalla responsabile del negozio fossero ostative ai sensi dell'art. 131 bis comma 3 cod. pen., ma sostiene che lo sia il certificato dei carichi pendenti. Questo certificato, tuttavia, ancorché allegato al ricorso, non era stato prodotto nel corso del giudizio di appello. Il ricorrente si duole, pertanto, della mancata valutazione del contenuto di un documento che non era stato messo a disposizione dei giudici di merito ed è di tutta evidenza che un ricorso così impostato è inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il