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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 25473/2026

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roc. pen.nel procedimento a carico diBonfrate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], nato ad Ariano nel Polesine il 09/04/1947;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilela richiesta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza datata 20 aprile 2026, il Giudice monocratico del [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che residuassero margini di dubbio sulla competenzadel Tribunale di Rimini, in ragione del coordinamento tra gli articoli 18, comma 2,d.lgs. n. 74 del 2000 e i criteri di cui all’art. 16 cod. proc. pen., ha rimesso allaCorte di cassazione la questione pregiudiziale concernente l'incompetenza perterritorio, a favore del Tribunale di Parma, eccepita all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dalla difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],cui si è associata la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato insubordine la competenza del Tribunale di Mantova, mentre il Pubblico ministeropresente in udienza si è opposto, ritenendo la competenza del Tribunale di Riminiper tutti i reati contestati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il nuovo istituto del "rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per ladecisione sulla questione della competenza per territorio", disciplinato dall'art.24-bis cod. proc. pen., riveste una funzione strumentale, rispetto alraggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenzaper territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazionedi processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, al fine di "evitarecasi, che si sono verificati, in cui l'incompetenza, tempestivamente eccepita, èstata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità didover iniziare da capo il processo".La norma in esame attribuisce al giudice procedente il potere discrezionaledi valutare la meritevolezza della richiesta e l'opportunità del rinvio e, se scegliedi utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questasua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dallaparte.

La disposizione non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che devecompiere il giudice che "pronuncia ordinanza", ma si tratta di un provvedimentoche, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullitàe che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sullacompetenza (Sez. 1 n. 22326 del 03/05/2023, Piredda, non mass.).La relazione finale della "[OSCURATO:PERSONA]" ha suggerito, in ossequio aiprincipi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di"responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale allaCorte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale,orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in mododa evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismodefaticante connesso alla formulazione della eccezione (Sez. 1, n. 22319dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Musina).La "serietà" della questione costituisce, quindi, il requisito implicito dellafattispecie in esame.La norma di nuovo conio convive con il preesistente sistema normativo dellacompetenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l'ingresso alsistema dei conflitti di competenza, quando la questione è "seria": ladiscrezionalità del giudice, sia nell'ipotesi della richiesta di parte che dellarimessione d'ufficio, è una discrezionalità vincolata alla "serietà" della questionedi competenza.Il giudice è, quindi, tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio a motivare lapropria determinazione compiendo una preliminare delibazione di non manifestainfondatezza della questione e prospettando l'impossibilità di risolverla mediantel'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv.285513; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233; Sez. 6, n. 31809 del10/05/2023, Rv. 285089; Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720).

E’stato, infatti, affermato che, poiché il giudice procedente “può” (e non deve)rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di ricorrere all’istitutodel rinvio pregiudiziale, è tenuto a motivare e spiegare le ragioni della propriadeterminazione e, quindi, a prendere esplicita posizione sulle eccezioni sollevatedalle parti.La ratio dell’istituto rende evidente che il giudice rimetterà la questione allaCorte di cassazione quando gli si prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, siritenga competente; ove invece si determini in senso contrario dovrà pronunciaresentenza di incompetenza.

Ne consegue che il rinvio pregiudiziale è consentitonel caso in cui il giudiceravvisi la propria competenza; diversamente opinando losi autorizzerebbe a chiedere un parere preventivo alla Corte regolatrice tutte levolte in cui ne dubiti, così attribuendo a tale istituto una funzione “esplorativa” oaddirittura di delega del giudice di merito a quello di legittimità per la soluzionedella questione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, Rv. 286071, in motivazione;Sez. 4 n. 46181 del 25/10/2023 Barbieri, Rv. 285424, in motivazione).2.

Tanto premesso in ordine all’onere motivazionale del giudice rimettente,l'ordinanza di rimessione è, nel caso in esame, inammissibile e gli atti devonoessere restituiti al giudice procedente, poiché non descrive la questione sullacompetenza territoriale sottoposta dalle parti, né opera una valutazionepreliminare di non manifesta infondatezza della questione stessa, in definitivanon ponendo alcun ragionevole dubbio interpretativo, in merito allaindividuazione del giudice territorialmente competente, non risolvibile attraversogli ordinari strumenti interpretativi delle disposizioni processuali, che possagiustificare un intervento chiarificatore di questa Corte ai sensi dell'art. 24-biscod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'art. 24 bis cod.proc pen. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriorecorso.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roc. pen.nel procedimento a carico diBonfrate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], nato ad Ariano nel Polesine il 09/04/1947;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibilela richiesta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza datata 20 aprile 2026, il Giudice monocratico del [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che residuassero margini di dubbio sulla competenzadel Tribunale di Rimini, in ragione del coordinamento tra gli articoli 18, comma 2,d.lgs. n. 74 del 2000 e i criteri di cui all’art. 16 cod. proc. pen., ha rimesso allaCorte di cassazione la questione pregiudiziale concernente l'incompetenza perterritorio, a favore del Tribunale di Parma, eccepita all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dalla difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],cui si è associata la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato insubordine la competenza del Tribunale di Mantova, mentre il Pubblico ministeropresente in udienza si è opposto, ritenendo la competenza del Tribunale di Riminiper tutti i reati contestati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il nuovo istituto del "rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per ladecisione sulla questione della competenza per territorio", disciplinato dall'art.24-bis cod. proc. pen., riveste una funzione strumentale, rispetto alraggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenzaper territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazionedi processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, al fine di "evitarecasi, che si sono verificati, in cui l'incompetenza, tempestivamente eccepita, èstata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità didover iniziare da capo il processo".La norma in esame attribuisce al giudice procedente il potere discrezionaledi valutare la meritevolezza della richiesta e l'opportunità del rinvio e, se scegliedi utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questasua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dallaparte. La disposizione non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che devecompiere il giudice che "pronuncia ordinanza", ma si tratta di un provvedimentoche, alla luce dell'art. 125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullitàe che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sullacompetenza (Sez. 1 n. 22326 del 03/05/2023, Piredda, non mass.).La relazione finale della "[OSCURATO:PERSONA]" ha suggerito, in ossequio aiprincipi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di"responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale allaCorte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale,orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in mododa evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismodefaticante connesso alla formulazione della eccezione (Sez. 1, n. 22319dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Musina).La "serietà" della questione costituisce, quindi, il requisito implicito dellafattispecie in esame.La norma di nuovo conio convive con il preesistente sistema normativo dellacompetenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l'ingresso alsistema dei conflitti di competenza, quando la questione è "seria": ladiscrezionalità del giudice, sia nell'ipotesi della richiesta di parte che dellarimessione d'ufficio, è una discrezionalità vincolata alla "serietà" della questionedi competenza.Il giudice è, quindi, tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio a motivare lapropria determinazione compiendo una preliminare delibazione di non manifestainfondatezza della questione e prospettando l'impossibilità di risolverla mediantel'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv.285513; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233; Sez. 6, n. 31809 del10/05/2023, Rv. 285089; Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720). E’stato, infatti, affermato che, poiché il giudice procedente “può” (e non deve)rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di ricorrere all’istitutodel rinvio pregiudiziale, è tenuto a motivare e spiegare le ragioni della propriadeterminazione e, quindi, a prendere esplicita posizione sulle eccezioni sollevatedalle parti.La ratio dell’istituto rende evidente che il giudice rimetterà la questione allaCorte di cassazione quando gli si prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, siritenga competente; ove invece si determini in senso contrario dovrà pronunciaresentenza di incompetenza. Ne consegue che il rinvio pregiudiziale è consentitonel caso in cui il giudiceravvisi la propria competenza; diversamente opinando losi autorizzerebbe a chiedere un parere preventivo alla Corte regolatrice tutte levolte in cui ne dubiti, così attribuendo a tale istituto una funzione “esplorativa” oaddirittura di delega del giudice di merito a quello di legittimità per la soluzionedella questione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, Rv. 286071, in motivazione;Sez. 4 n. 46181 del 25/10/2023 Barbieri, Rv. 285424, in motivazione).2. Tanto premesso in ordine all’onere motivazionale del giudice rimettente,l'ordinanza di rimessione è, nel caso in esame, inammissibile e gli atti devonoessere restituiti al giudice procedente, poiché non descrive la questione sullacompetenza territoriale sottoposta dalle parti, né opera una valutazionepreliminare di non manifesta infondatezza della questione stessa, in definitivanon ponendo alcun ragionevole dubbio interpretativo, in merito allaindividuazione del giudice territorialmente competente, non risolvibile attraversogli ordinari strumenti interpretativi delle disposizioni processuali, che possagiustificare un intervento chiarificatore di questa Corte ai sensi dell'art. 24-biscod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'art. 24 bis cod.proc pen. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriorecorso.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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