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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27517/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( JUGOSLAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione delle richieste misure alternative alla detenzione, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, intesta alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato (si vedano i congrui riferimenti alla radicata devianza, all'inidoneità del domicilio e all'assenza di una revisione critica anche di tipo embrionale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P .Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( JUGOSLAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione delle richieste misure alternative alla detenzione, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l'esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, intesta alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato (si vedano i congrui riferimenti alla radicata devianza, all'inidoneità del domicilio e all'assenza di una revisione critica anche di tipo embrionale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P .Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/
Sentenza Cassazione n. 27517/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris