CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 21/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Ferrara, in data 28/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi secondo e terzo n. 1, 582, 585, 576 n. 1, 61 n.2 cod. pen. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con i quali viene contestata la correttezza della motivazione posta alla base della condanna per il delitto di rapina nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sono del tutto generici nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 3 e 4 sulla sottrazione della bicicletta, cui erano seguite le minacce nei confronti del figlio della p.o. e, poco dopo, la violenza ai danni di quest'ultima per garantirsi l'impunità con conseguente configurabilità del reato di rapina impropria; pag. 6 sulle lesioni cagionate alla vittima, travolta e colpita con una bottiglia in testa, circostanze che hanno impedito di ritenere il danno di speciale tenuità alla luce della pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, vedi per tutte Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265685); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 l'ere Estensore Il P