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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37068/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mini o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclu chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Arezzo, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in quella di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

Alla imputata era contestato di avere illecitamente detenuto grammi 62 di sostanza stupefacente del tipo hashish destinata ad uso non esclusivamente personale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, articolando i seguenti motivi dì doglianza.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Omessa pronuncia sul punto.

La Corte di appello, nella sentenza impugnata, non ha indicato, neppure implicitamente, le ragioni per le quali non ha inteso riconoscere alla imputata la sospensione condizionale della pena, nonostante fosse stata avanzata specifica richiesta in sede di appello.

Peraltro, avendo la Corte di appello concesso le circostanze attenuanti generiche, esprimendo un ampio positivo giudizio sulla personalità dell'imputata, si potrebbe fare luogo ad un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione del beneficio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I) cod. proc. pen., in sede di legittimità (cfr.

Sei. 5, n. 845 del 26/10/2020, dep. 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280400).

II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; mancanza e manifesta illogicità della sentenza impugnata.

Dalle risultanze in atti non emerge con certezza la prova della penale responsabilità dell'imputata.

Il parametro quantitativo, unico elemento portato dall'Accusa per provare la destinazione alla vendita ed alla cessione della sostanza stupefacente caduta in sequestro, è elemento inidoneo a sostenere la condanna.

Dagli atti è emersa la forte dipendenza della imputata dalla sostanza stupefacente del tipo hashish, di cui faceva uso quotidiano.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al profilo riguardante la mancata considerazione della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

4. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo di doglianza.

La sentenza impugnata ha mancato di esaminare la richiesta proveniente dalla imputata di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La motivazione, che enuncia nella parte in fatto la richiesta difensiva, è priva di qualsivoglia valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta nel delitto, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale diretlamente in questa sede.

È, pertanto, applicabile al caso di specie, l'indirizzo rnaggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cu all'art.164 cod. pen. (vedi Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 - 01; Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114 - 01).

5. Il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato.

La sentenza è sorretta da conferente apparato argomenta ivo a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata.

La C:orte di merito ha posto in evidenza come la stessa imputata abbia ammesso di essere dedita alla vendita di parte dello stupefacente per recuperare la provvista necessaria per provvedere al suo consumo.

Oltre al rilevante quantitativo detenuto ed al frazionamento in dosi di parte della sostanza,, la Corte di merito ha evidenziato come la imputata sia stata trovata in possesso di un bilancino di precisione.

La enunciazione di tali elementi conforta la ricostruzione operata dai giudici di merito e rende conto, in maniera puntuale e logica, delle ragioni del decisum.

6. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al riconoscimento della sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame sul punto.

Rigetta il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, altra sezione.

Rigetta il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mini o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclu chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Arezzo, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in quella di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Alla imputata era contestato di avere illecitamente detenuto grammi 62 di sostanza stupefacente del tipo hashish destinata ad uso non esclusivamente personale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, articolando i seguenti motivi dì doglianza. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Omessa pronuncia sul punto. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, non ha indicato, neppure implicitamente, le ragioni per le quali non ha inteso riconoscere alla imputata la sospensione condizionale della pena, nonostante fosse stata avanzata specifica richiesta in sede di appello. Peraltro, avendo la Corte di appello concesso le circostanze attenuanti generiche, esprimendo un ampio positivo giudizio sulla personalità dell'imputata, si potrebbe fare luogo ad un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione del beneficio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., in sede di legittimità (cfr. Sei. 5, n. 845 del 26/10/2020, dep. 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280400). II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; mancanza e manifesta illogicità della sentenza impugnata. Dalle risultanze in atti non emerge con certezza la prova della penale responsabilità dell'imputata. Il parametro quantitativo, unico elemento portato dall'Accusa per provare la destinazione alla vendita ed alla cessione della sostanza stupefacente caduta in sequestro, è elemento inidoneo a sostenere la condanna. Dagli atti è emersa la forte dipendenza della imputata dalla sostanza stupefacente del tipo hashish, di cui faceva uso quotidiano. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al profilo riguardante la mancata considerazione della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo di doglianza. La sentenza impugnata ha mancato di esaminare la richiesta proveniente dalla imputata di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La motivazione, che enuncia nella parte in fatto la richiesta difensiva, è priva di qualsivoglia valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta nel delitto, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale diretlamente in questa sede. È, pertanto, applicabile al caso di specie, l'indirizzo rnaggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cu all'art.164 cod. pen. (vedi Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 - 01; Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114 - 01). 5. Il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato. La sentenza è sorretta da conferente apparato argomenta ivo a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata. La C:orte di merito ha posto in evidenza come la stessa imputata abbia ammesso di essere dedita alla vendita di parte dello stupefacente per recuperare la provvista necessaria per provvedere al suo consumo. Oltre al rilevante quantitativo detenuto ed al frazionamento in dosi di parte della sostanza,, la Corte di merito ha evidenziato come la imputata sia stata trovata in possesso di un bilancino di precisione. La enunciazione di tali elementi conforta la ricostruzione operata dai giudici di merito e rende conto, in maniera puntuale e logica, delle ragioni del decisum. 6. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al riconoscimento della sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame sul punto. Rigetta il ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, altra sezione. Rigetta il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 21
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