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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39124/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 05 ottobre 2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 22 gennaio 2020 del Tribunale di Ivrea, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs 74/2000 - per avere, nella qualità di legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della "[OSCURATO:SOCIETA].", omesso di versare l'imposta IVA dovuta per l'anno 2014, pari ad euro 533.180,00, da versarsi entro il 29 dicembre 2015, in Chivasso in data 29 dicembre 2015 - e condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 168-bis e ss e 464-quater e ss cod.proc.pen., anche con riferimento alla sentenza n. 174/2022 della Corte Costituzionale.

Lamenta che la Corte d'appello aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della sospensione con messa alla prova al ricorrente, avendo operato una prognosi negativa circa l'efficacia del beneficio basata sull'entità della somma non versata e sull'esistenza di altri procedimenti a carico del ricorrente, senza tuttavia confrontarsi con le deduzioni difensive relative all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Deduce il difensore che tale elemento, pur ritenuto sussistente dal giudice del merito sotto il profilo dell'accertamento del reato, dovrebbe essere valutato in relazione alla prognosi di risocializzazione sottesa alla concessione della sospensione con messa alla prova, in considerazione della condotta coeva e successiva al reato, caratterizzate, la prima dal contesto della forte crisi di liquidità che avrebbe afflitto l'impresa, la seconda dalla collaborazione alla gestione del debito con l'Agenzia delle Entrate.

Aggiunge che, ai fini di tale giudizio prognostico, non potrebbe essere considerata ostativa la commissione di precedenti reati, essendo stati giudicati, l'uno non punibile in base all'art. 131 bis, l'altro estinto per buon esito della sospensione con messa alla prova.

Si deduce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui aderiva Corte d'appello alle contraddittorie argomentazioni del primo giudice, il quale, pur operando una prognosi negativa in relazione alla concessione della sospensione con messa alla prova ne operava tuttavia una positiva con riguardo a quella della sospensione condizionale della pena.

Infine, si deduce che la Corte di appello, avendo escluso che l'imputato potesse essere ammesso alla sospensione con messa alla prova per averne già fruito in precedenza in relazione ad un precedente reato, non si sarebbe confrontata con le motivazioni poste a fondamento della parziale dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 168 bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia stato già concesso.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente lamenta il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione con messa alla prova per omessa valutazione in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

La censura non si confronta con le argomentazioni espresse dalla Corte di appello che, nel ritenere corretta la decisione del primo giudice, ha rimarcato, quali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza in questione, la oggettiva gravità della contestazione (in ragione della rilevantissima somma non versata) e la personalità negativa dell'imputato desunta dal fatto che trattasi di condotta non episodica.

Nè coglie nel segno il richiamo alla n. 174/2022 della Corte Costituzionale in quanto l'istanza non è stata rigettata perché l'imputato aveva già usufruito del beneficio, ma sulla base dei predetti elementi ostativi.

Il motivo prospetta, dunque, deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

3. Va, comunque, osservato che la decisione della Corte di appello è in linea con il principio di diritto, secondo cui l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez.6, n.37346 del 14/09/2022,Rv.283883 - 01).

Né vi è contraddizione tra il diniego dell'istanza di sospensione con messa alla prova e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la la valutazione in ordine a tale ultimo beneficio si sostanzia in un giudizio prognostico successivo, fondato su un accertamento di responsabilità ormai consolidato in esito al giudizio e sui conseguenti effetti deterrenti (in termini, Sez.1,n.29614 del 2022, non massimata e per il giudizio minorile, Sez. 2, n. 37860 del 06/10/2021, M., Rv. 282198-01).

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 05 ottobre 2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 22 gennaio 2020 del Tribunale di Ivrea, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs 74/2000 - per avere, nella qualità di legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della "[OSCURATO:SOCIETA].", omesso di versare l'imposta IVA dovuta per l'anno 2014, pari ad euro 533.180,00, da versarsi entro il 29 dicembre 2015, in Chivasso in data 29 dicembre 2015 - e condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 168-bis e ss e 464-quater e ss cod.proc.pen., anche con riferimento alla sentenza n. 174/2022 della Corte Costituzionale. Lamenta che la Corte d'appello aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della sospensione con messa alla prova al ricorrente, avendo operato una prognosi negativa circa l'efficacia del beneficio basata sull'entità della somma non versata e sull'esistenza di altri procedimenti a carico del ricorrente, senza tuttavia confrontarsi con le deduzioni difensive relative all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Deduce il difensore che tale elemento, pur ritenuto sussistente dal giudice del merito sotto il profilo dell'accertamento del reato, dovrebbe essere valutato in relazione alla prognosi di risocializzazione sottesa alla concessione della sospensione con messa alla prova, in considerazione della condotta coeva e successiva al reato, caratterizzate, la prima dal contesto della forte crisi di liquidità che avrebbe afflitto l'impresa, la seconda dalla collaborazione alla gestione del debito con l'Agenzia delle Entrate. Aggiunge che, ai fini di tale giudizio prognostico, non potrebbe essere considerata ostativa la commissione di precedenti reati, essendo stati giudicati, l'uno non punibile in base all'art. 131 bis, l'altro estinto per buon esito della sospensione con messa alla prova. Si deduce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui aderiva Corte d'appello alle contraddittorie argomentazioni del primo giudice, il quale, pur operando una prognosi negativa in relazione alla concessione della sospensione con messa alla prova ne operava tuttavia una positiva con riguardo a quella della sospensione condizionale della pena. Infine, si deduce che la Corte di appello, avendo escluso che l'imputato potesse essere ammesso alla sospensione con messa alla prova per averne già fruito in precedenza in relazione ad un precedente reato, non si sarebbe confrontata con le motivazioni poste a fondamento della parziale dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 168 bis cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia stato già concesso. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente lamenta il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione con messa alla prova per omessa valutazione in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. La censura non si confronta con le argomentazioni espresse dalla Corte di appello che, nel ritenere corretta la decisione del primo giudice, ha rimarcato, quali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza in questione, la oggettiva gravità della contestazione (in ragione della rilevantissima somma non versata) e la personalità negativa dell'imputato desunta dal fatto che trattasi di condotta non episodica. Nè coglie nel segno il richiamo alla n. 174/2022 della Corte Costituzionale in quanto l'istanza non è stata rigettata perché l'imputato aveva già usufruito del beneficio, ma sulla base dei predetti elementi ostativi. Il motivo prospetta, dunque, deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). 3. Va, comunque, osservato che la decisione della Corte di appello è in linea con il principio di diritto, secondo cui l'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez.6, n.37346 del 14/09/2022,Rv.283883 - 01). Né vi è contraddizione tra il diniego dell'istanza di sospensione con messa alla prova e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la la valutazione in ordine a tale ultimo beneficio si sostanzia in un giudizio prognostico successivo, fondato su un accertamento di responsabilità ormai consolidato in esito al giudizio e sui conseguenti effetti deterrenti (in termini, Sez.1,n.29614 del 2022, non massimata e per il giudizio minorile, Sez. 2, n. 37860 del 06/10/2021, M., Rv. 282198-01). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
Sentenza Cassazione n. 39124/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris