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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 03905/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativo a gr. 700 di cocaina, tenendo conto della diversa cornice edittale a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019 della Corte costituzionale.

Ha quindi fatto applicazione della forbice edittale di sei anni a venti anni di reclusione, individuando la pena di anni quattro, mesi uno e giorni dieci di reclusione, in luogo della pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.

Ha infine rigettato la richiesta di declaratoria di nullità dell'ordine di carcerazione perché emesso sulla base di pena illegale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. che ha dedotto vizio di violazione di legge relativamente alla omessa declaratoria di nullità dell'ordine di carcerazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

La Corte di appello ha provveduto a rideterminare la pena in riferimento alla nuova cornice edittale ripristinata dall'intervento della Corte costituzionale; ha così emendato il vizio lamentato e ha disposto che venga emesso un nuovo ordine di carcerazione dovendosi tener cono della rideterminazione operata con lo stesso provvedimento.

A prescindere dal rilievo contenuto nell'ordinanza, relativo all'impossibilità di ritenere illegale la pena irrogata dal giudice della cognizione, la rideterminazione della pena e la sostituzione del precedente ordine di carcerazione ostano ad una indagine sulla esecutività del titolo ormai destinato ad essere novato.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2022 Il c gliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativo a gr. 700 di cocaina, tenendo conto della diversa cornice edittale a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019 della Corte costituzionale. Ha quindi fatto applicazione della forbice edittale di sei anni a venti anni di reclusione, individuando la pena di anni quattro, mesi uno e giorni dieci di reclusione, in luogo della pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Ha infine rigettato la richiesta di declaratoria di nullità dell'ordine di carcerazione perché emesso sulla base di pena illegale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. che ha dedotto vizio di violazione di legge relativamente alla omessa declaratoria di nullità dell'ordine di carcerazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di appello ha provveduto a rideterminare la pena in riferimento alla nuova cornice edittale ripristinata dall'intervento della Corte costituzionale; ha così emendato il vizio lamentato e ha disposto che venga emesso un nuovo ordine di carcerazione dovendosi tener cono della rideterminazione operata con lo stesso provvedimento. A prescindere dal rilievo contenuto nell'ordinanza, relativo all'impossibilità di ritenere illegale la pena irrogata dal giudice della cognizione, la rideterminazione della pena e la sostituzione del precedente ordine di carcerazione ostano ad una indagine sulla esecutività del titolo ormai destinato ad essere novato. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2022 Il c gliere
Sentenza Cassazione n. 03905/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris