CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 25827/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 518/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3506/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della Corte d'appello di Napoli; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25827/2025 Roma, lì, 14/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per l’annullamento della sentenza del 4 giugno 2024 della Corte di appello di Napoli che, per quanto li riguarda, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello del Pirolo confermando nel resto la condanna alla pena, rispettivamente, di due anni di reclusione e di un anno e nove mesi di reclusione, irrogata con sentenza del 17 settembre 2021 del Tribunale di Nola per i reati di cui ai capi A (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000) e B (art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000) ascritti al Pirolo, e di cui al capo C (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) ascritto al Santoro. 2.[OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce la violazione del principio dell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta dal coimputato per motivi non esclusivamente personali. 2.2.Con il secondo motivo deduce la nullità assoluta della sentenza di primo grado per omessa notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. 3.[OSCURATO:PERSONA] articola un solo motivo con il quale deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello nel confermare la sentenza di primo grado e nel negare le circostanze attenuanti generiche, percorso che non ha tenuto nel debito conto le deduzioni difensive. 4.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso una memoria con cui ha insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata. 5.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, per iscritto, l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili. 2.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è generico e manifestamente infondato. 2.1.Incontestata la tardività dell’appello proposto avverso la sentenza di condanna di primo grado, il ricorrente lamenta il malgoverno dell’art. 587 cod. proc. pen. negligendo la decisiva circostanza che l’effettivo estensivo dell’altrui impugnazione si applica quando quest’ultima non sia fondata su motivi esclusivamente personali. Il ricorrente non specifica quali fossero i motivi non esclusivamente personali degli appelli proposti dagli altri imputati, [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello avrebbe dovuto, in tesi, scrutinare in suo favore. Questo compito non può essere demandato al Giudice di legittimità se non a pena di ritenere ammissibile una impugnazione sostanzialmente esplorativa, a maggior ragione se si considera che: a) il ricorrente risponde, da solo, dei reati di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000; b) gli altri imputati rispondevano di reati diversi (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000); c) la Corte di appello non ha mai sostenuto la effettività delle prestazioni fatturate dal ricorrente nei confronti delle società degli altri due imputati. Ed invero, l’effetto estensivo dell’impugnazione non legittima lo scrutinio dell’appello inammissibile perché tardivamente proposto ma consente esclusivamente all’appellante tardivo di giovarsi delle conseguenze a lui favorevoli derivanti dall’accoglimento degli altri gravami, conseguenze che nel caso di specie non vi sono state, non avendo - come detto - la Corte di appello sostenuto la effettiva esistenza e riferibilità al ricorrente delle prestazioni fatturate. 3.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.1.Nell’invocare un esito decisorio a lui favorevole, il ricorrente da un non considera che oggetto di cognizione in sede di legittimità non è il fatto come ricostruibile in base alle prove assunte nella fase di merito, bensì il fatto come ricostruito (e descritto) nel provvedimento impugnato. 3.2.Sicché, tanto con riferimento alla affermazione della propria responsabilità, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente sfugge da un confronto critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata avendo, sì, la Corte di appello richiamato (e fatte proprie) le considerazioni del primo Giudice ma integrandole e corroborandole con osservazioni sue proprie (illustrate alle pagg. 7 e seg. della motivazione) totalmente ignorate. 3.3.Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 3.4.È dunque inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano). 4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21/03/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Andreazza