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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 12868/2026

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o. [OSCURATO:PERSONA]controCredito [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5132/2021depositata il 13/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del 13 luglio 2021, la Corte d’appello di Roma haconfermato la decisione del Tribunale della stessa città del 12 settembre2019, con la quale sono state respinte le domande proposte dalla odiernaNumero registro generale 3948/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 12868/2026Data pubblicazione 06/05/2026ricorrente contro il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volte all’accertamento dellanullità di alcune clausole del contratto di mutuo concluso tra le parti il 6maggio 2010, alla restituzione dell’indebito ed alla correzione dellasegnalazione alla Centrale dei Rischi.La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto: a) l’appelloinammissibile, essendo i motivi carenti di specificità e vertenti su questioninuove: consistendo essi, da un lato, nella mera e generica elencazione difatti, senza l’individuazione delle parti della sentenza criticate, senza losviluppo di una parte argomentativa, ma riducendosi a mere enunciazionie riproponendo i medesimi argomenti svolti in primo grado, senza esporre,in tal modo, un’idonea e sufficiente critica alla sentenza impugnata,limitandosi l’appellante a reiterare i propri assunti; dall’altro lato, i motiviespongono alcune questioni del tutto nuove; b) “in ogni caso”, pur“laddove si volessero considerare specifiche le censure e rituale questoprogressivo arricchimento delle doglianze a partire dalla citazione”,l’appello anche infondato, indicandone alcune ragioni.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasoccombente, sulla base di sei motivi.

La banca ha depositato ilcontroricorso.Le parti hanno depositato anche le memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, 342 e 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto l’appellante aveva formulato i motivi inmodo specifico, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado,avendo il primo giudice mancato di disporre l’esibizione di documenti e lac.t.u., escluso la violazione della normativa antiusura, non verificato il TEGe gli interessi moratori, dichiarato privo di anatocismo il piano diammortamento c.d. alla francese ed omesso di pronunciare sullaNumero registro generale 3948/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 12868/2026Data pubblicazione 06/05/2026indeterminatezza delle clausole e sulla “rigerminazione del rapporto”, conapplicazione del tasso legale.Il motivo è infondato.Occorre al riguardo ricordare come il ricorrente per cassazione, cheintenda impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nellaparte relativa alla dichiarata inammissibilità di uno dei motivi di gravame,abbia l’onere di denunciare l’errore in cui è incorsa la sentenza predetta edi dimostrare che il motivo d’appello, ritenuto non specifico, aveva,invece, i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. n. 4024 del 2024;Cass. nn. 35844 e 18776 del 2023; Cass. n. 21514 del 2019; Cass. n.9243 del 2004; Cass. n. 2749 del 1995).Sebbene, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art.342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate asostegno del gravame, possa anche consistere nella prospettazione dellemedesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendonecessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, è tuttaviaindefettibile che ciò determini una critica adeguata e specifica alladecisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire concertezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottatedal primo giudice ed alle specifiche e pertinenti argomentazioni addotte(cfr. Cass. nn. 4024 e 1798 del 2024; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n.23781 del 2020; Cass. n. 2814 del 2016).In definitiva, come significativamente chiarito da Cass. n. 30858 del2023 e Cass. n. 4024 del 2024, in motivazione, «[i] motividell’impugnazione ― prima e dopo il 2012 ― devono quindi non soloindicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d’appello deveallora individuare le parti di cui l’appellante chiede la riforma e gli errori, iniudicando o in procedendo, da cui esse sono affette».Nella specie, facendo applicazione dei principî consolidati esposti, ilmotivo di palesa inammissibile, in quanto, denunziando una violazione diNumero registro generale 3948/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 12868/2026Data pubblicazione 06/05/2026legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ad opera della corteterritoriale, svolge poi argomenti concernenti la condotta e la decisione delprimo giudice.Mentre la valutazione di aspecificità dei motivi di appello è statacorrettamente rilevata e adeguatamente argomentata dalla corteterritoriale, come si desume dagli atti, laddove la sentenza impugnata haconsiderato che le deduzioni dell’appellante si presentavano generiche edin violazione dell’art. 342 c.p.c.2. – Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la sentenza impugnataomesso di pronunciarsi sulle domande proposte in appello (concernenti lasussistenza della capitalizzazione composta, un interesse dei finanziatodiverso dall’apparenza, il difetto di patto scritto sugli interessi, laconseguente nullità della loro misura, la mancanza di informativaessenziale in contratto).Il motivo è infondato.Il vizio di omessa pronuncia – da censurarsi ex art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. – si concreta nel difetto del“momento decisorio”, onde, per integrare detto vizio, occorre che sia statocompletamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzionedel caso, come quando il giudice non decida sulla domanda o su alcunicapi di essa, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando egli pronuncia solonei confronti di alcune parti, e così via (e multis, Cass. 23 ottobre 2024, n.27551; Cass. 3 marzo 2020, n. 5730; Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388).La corte territoriale, invece, ha dichiarato inammissibile l’appello perdifetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e novità delle questioni poste, in talmodo assolvendo per intero al proprio obbligo decisorio.Resistendo tale motivazione assorbente, in virtù dell’odierno rigettodel primo motivo di ricorso per cassazione, ne discende direttamente lamanifesta infondatezza della dedotta omessa pronuncia.Numero registro generale 3948/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 12868/2026Data pubblicazione 06/05/20263. – Il terzo motivo – che si scinde in una duplice censura – deduce, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda contenuta nelprimo motivo di appello, relativo alla doglianza di non avere il Tribunaledisposto c.t.u. ed ordinato l’esibizione di documenti, dunque deducendoaltresì la violazione e falsa applicazione anche degli artt. 61, 187, 191,210 e 263 c.p.c.Il complesso motivo va nel suo insieme disatteso: sia perché nonsussiste il vizio di omessa pronuncia, invece esaustivamente resa dallacorte territoriale con la declaratoria di inammissibilità dell’appello; siaperché la denunziata violazione delle norme sulla c.t.u. e sull’ordine diesibizione resta, dunque, del tutto inconferente rispetto al contenutodecisorio della decisione impugnata.4. – I rimanenti motivi di ricorso, dal quarto al sesto (concernentidoglianze circa le clausole contrattuali sugli interessi, sulle spese ecommissioni, sul piano di ammortamento c.d. alla francese) sonoinammissibili.La sentenza impugnata, dopo avere statuito sull’inammissibilitàdell’appello, ha poi aggiunto che “in ogni caso” esso è anche infondato:con argomentazioni (cfr. p. 6 ss.) svolte per mera completezzaargomentativa, come palesato dalla significativa espressione che leintroduce.Tuttavia, qualora il giudice del merito, dopo una statuizione diinammissibilità, con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi inrelazione alla controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenzaargomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere, nél’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibilel’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed èviceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nellaparte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sulNumero registro generale 3948/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 12868/2026Data pubblicazione 06/05/2026merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (e multis, Cass. 24gennaio 2025, n. 1770; Cass. 8 giugno 2022, n. 18429; Cass. 1° luglio2020, n. 13293; Cass. 17 ottobre 2019, n. 26296; Cass. 17 gennaio 2019,n. 1093).5. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite, liquidate in € 6.000,00, oltre 200 per esborsi, alle speseforfettarie al 15% ed agli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.Il presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o. [OSCURATO:PERSONA]controCredito [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5132/2021depositata il 13/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del 13 luglio 2021, la Corte d’appello di Roma haconfermato la decisione del Tribunale della stessa città del 12 settembre2019, con la quale sono state respinte le domande proposte dalla odiernaNumero registro generale 3948/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 12868/2026Data pubblicazione 06/05/2026ricorrente contro il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volte all’accertamento dellanullità di alcune clausole del contratto di mutuo concluso tra le parti il 6maggio 2010, alla restituzione dell’indebito ed alla correzione dellasegnalazione alla Centrale dei Rischi.La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto: a) l’appelloinammissibile, essendo i motivi carenti di specificità e vertenti su questioninuove: consistendo essi, da un lato, nella mera e generica elencazione difatti, senza l’individuazione delle parti della sentenza criticate, senza losviluppo di una parte argomentativa, ma riducendosi a mere enunciazionie riproponendo i medesimi argomenti svolti in primo grado, senza esporre,in tal modo, un’idonea e sufficiente critica alla sentenza impugnata,limitandosi l’appellante a reiterare i propri assunti; dall’altro lato, i motiviespongono alcune questioni del tutto nuove; b) “in ogni caso”, pur“laddove si volessero considerare specifiche le censure e rituale questoprogressivo arricchimento delle doglianze a partire dalla citazione”,l’appello anche infondato, indicandone alcune ragioni.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasoccombente, sulla base di sei motivi. La banca ha depositato ilcontroricorso.Le parti hanno depositato anche le memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 132, 342 e 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto l’appellante aveva formulato i motivi inmodo specifico, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado,avendo il primo giudice mancato di disporre l’esibizione di documenti e lac.t.u., escluso la violazione della normativa antiusura, non verificato il TEGe gli interessi moratori, dichiarato privo di anatocismo il piano diammortamento c.d. alla francese ed omesso di pronunciare sullaNumero registro generale 3948/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 12868/2026Data pubblicazione 06/05/2026indeterminatezza delle clausole e sulla “rigerminazione del rapporto”, conapplicazione del tasso legale.Il motivo è infondato.Occorre al riguardo ricordare come il ricorrente per cassazione, cheintenda impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nellaparte relativa alla dichiarata inammissibilità di uno dei motivi di gravame,abbia l’onere di denunciare l’errore in cui è incorsa la sentenza predetta edi dimostrare che il motivo d’appello, ritenuto non specifico, aveva,invece, i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. (cfr. Cass. n. 4024 del 2024;Cass. nn. 35844 e 18776 del 2023; Cass. n. 21514 del 2019; Cass. n.9243 del 2004; Cass. n. 2749 del 1995).Sebbene, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art.342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate asostegno del gravame, possa anche consistere nella prospettazione dellemedesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendonecessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, è tuttaviaindefettibile che ciò determini una critica adeguata e specifica alladecisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire concertezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottatedal primo giudice ed alle specifiche e pertinenti argomentazioni addotte(cfr. Cass. nn. 4024 e 1798 del 2024; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n.23781 del 2020; Cass. n. 2814 del 2016).In definitiva, come significativamente chiarito da Cass. n. 30858 del2023 e Cass. n. 4024 del 2024, in motivazione, «[i] motividell’impugnazione ― prima e dopo il 2012 ― devono quindi non soloindicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d’appello deveallora individuare le parti di cui l’appellante chiede la riforma e gli errori, iniudicando o in procedendo, da cui esse sono affette».Nella specie, facendo applicazione dei principî consolidati esposti, ilmotivo di palesa inammissibile, in quanto, denunziando una violazione diNumero registro generale 3948/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 12868/2026Data pubblicazione 06/05/2026legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ad opera della corteterritoriale, svolge poi argomenti concernenti la condotta e la decisione delprimo giudice.Mentre la valutazione di aspecificità dei motivi di appello è statacorrettamente rilevata e adeguatamente argomentata dalla corteterritoriale, come si desume dagli atti, laddove la sentenza impugnata haconsiderato che le deduzioni dell’appellante si presentavano generiche edin violazione dell’art. 342 c.p.c.2. – Il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la sentenza impugnataomesso di pronunciarsi sulle domande proposte in appello (concernenti lasussistenza della capitalizzazione composta, un interesse dei finanziatodiverso dall’apparenza, il difetto di patto scritto sugli interessi, laconseguente nullità della loro misura, la mancanza di informativaessenziale in contratto).Il motivo è infondato.Il vizio di omessa pronuncia – da censurarsi ex art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. – si concreta nel difetto del“momento decisorio”, onde, per integrare detto vizio, occorre che sia statocompletamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzionedel caso, come quando il giudice non decida sulla domanda o su alcunicapi di essa, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando egli pronuncia solonei confronti di alcune parti, e così via (e multis, Cass. 23 ottobre 2024, n.27551; Cass. 3 marzo 2020, n. 5730; Cass. 18 febbraio 2005, n. 3388).La corte territoriale, invece, ha dichiarato inammissibile l’appello perdifetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e novità delle questioni poste, in talmodo assolvendo per intero al proprio obbligo decisorio.Resistendo tale motivazione assorbente, in virtù dell’odierno rigettodel primo motivo di ricorso per cassazione, ne discende direttamente lamanifesta infondatezza della dedotta omessa pronuncia.Numero registro generale 3948/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 12868/2026Data pubblicazione 06/05/20263. – Il terzo motivo – che si scinde in una duplice censura – deduce, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda contenuta nelprimo motivo di appello, relativo alla doglianza di non avere il Tribunaledisposto c.t.u. ed ordinato l’esibizione di documenti, dunque deducendoaltresì la violazione e falsa applicazione anche degli artt. 61, 187, 191,210 e 263 c.p.c.Il complesso motivo va nel suo insieme disatteso: sia perché nonsussiste il vizio di omessa pronuncia, invece esaustivamente resa dallacorte territoriale con la declaratoria di inammissibilità dell’appello; siaperché la denunziata violazione delle norme sulla c.t.u. e sull’ordine diesibizione resta, dunque, del tutto inconferente rispetto al contenutodecisorio della decisione impugnata.4. – I rimanenti motivi di ricorso, dal quarto al sesto (concernentidoglianze circa le clausole contrattuali sugli interessi, sulle spese ecommissioni, sul piano di ammortamento c.d. alla francese) sonoinammissibili.La sentenza impugnata, dopo avere statuito sull’inammissibilitàdell’appello, ha poi aggiunto che “in ogni caso” esso è anche infondato:con argomentazioni (cfr. p. 6 ss.) svolte per mera completezzaargomentativa, come palesato dalla significativa espressione che leintroduce.Tuttavia, qualora il giudice del merito, dopo una statuizione diinammissibilità, con la quale si sia spogliato della potestas iudicandi inrelazione alla controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenzaargomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere, nél’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibilel’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed èviceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nellaparte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sulNumero registro generale 3948/2022Numero sezionale 1938/2026Numero di raccolta generale 12868/2026Data pubblicazione 06/05/2026merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (e multis, Cass. 24gennaio 2025, n. 1770; Cass. 8 giugno 2022, n. 18429; Cass. 1° luglio2020, n. 13293; Cass. 17 ottobre 2019, n. 26296; Cass. 17 gennaio 2019,n. 1093).5. – Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite, liquidate in € 6.000,00, oltre 200 per esborsi, alle speseforfettarie al 15% ed agli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.Il presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 12868/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris