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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01583/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 luglio 2021 il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'ineseguibilità della pena accessoria inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di presentazione presso uffici di polizia in concomitanza con manifestazioni sportive, limitatamente alla sentenza del medesimo Tribunale di Fermo del 8 gennaio 2015, divenuta definitiva in data 8 maggio 2018.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 676 cod. proc. pen. e la carenza della motivazione, esponendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto pronunciarsi sulle modalità di esecuzione della intera sanzione accessoria dell'obbligo di presentazione presso uffici di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, che era stata stabilita in complessivi 15 anni per effetto del cumulo delle varie sentenze di condanna pronunciate nei propri confronti; ha al riguardo evidenziato che nella nota della Questura di Ancona del 12 gennaio 2019 era stato precisato che nel provvedimento di cumulo non erano state indicate le squadre di calcio in concomitanza dei cui incontri egli avrebbe dovuto presentarsi presso gli uffici di polizia, e anche che alcune delle sentenze di condanna contenenti tale pena accessoria riguardavano la partecipazione a incontri di squadre di calcio non più esistenti; nonostante ciò il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato ineseguibile solamente la pena accessoria di cui alla sentenza del 8 gennaio 2015 del Tribunale di Fermo, divenuta irrevocabile in data 8 maggio 2018, omettendo di pronunciarsi sull'intera pena accessoria quale risultante dal cumulo delle pene inflitte al ricorrente, con la conseguente sussistenza dei vizi denunciati e la necessità di annullare il provvedimento impugnato onde procedere a un nuovo esame in ordine alla perdurante eseguibilità di detta pena accessoria nella sua interezza, quale risultante dal cumulo.

3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, evidenziando la presenza in atti di un provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona sulla base del quale la durata della pena accessoria del divieto di accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive era stata determinata in 15 anni, e non due come indicato dal giudice dell'esecuzione, e che la comunicazione del Questore di Ancona, circa l'impossibilità di dare esecuzione a tale pena accessoria, trasmessa al giudice dell'esecuzione dal pubblico ministero, si riferiva alla pena accessoria quale risultante per effetto di tale provvedimento di cumulo. 2 9-1 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale di Fermo, quale giudice dell'esecuzione, investito dalla Questura di Ancona della richiesta di precisazione delle modalità esecutive della pena accessoria inflitta al ricorrente, dell'obbligo di presentazione in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, comma 7,

I. 401 del 1989, pur dando atto della circostanza che nei confronti del ricorrente, per effetto di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, la durata di tale pena accessoria è stata determinata in complessivi 15 anni, la cui esecuzione era stata sospesa dalla autorità di polizia a causa della mancata indicazione della compagine sportiva in relazione alla quale avrebbe dovuto essere attuato tale obbligo e del fatto che le condotte in relazione alle quali era stata inflitta tale pena accessoria si riferivano a incontri di squadre di calcio non più esistenti (U.S.

Ancona e Ancona 1905), ha dichiarato non eseguibile solamente la pena accessoria inflitta con la sentenza del 8 gennaio 2015 (irrevocabile il 8 maggio 2018) del Tribunale di Fermo, di cui non ha indicato la durata, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di specificazione delle modalità esecutive della complessiva pena accessoria stabilita a carico del condannato per effetto del provvedimento di cumulo.

Ne consegue la sussistenza dei vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione denunciati dal ricorrente, posto che la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria, tanto che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., fa capo a un unico giudice, che è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente alla esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, anche se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta (Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, Fiano, Rv. 215042; Sez. 1, n. 43534 del 12/11/2002, Miucica, Rv. 222805; Sez. 1, n. 21880 del 23/04/2003, Martusciello, Rv. 224433), cosicché, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, individuato nel Tribunale di Fermo quale giudice che ha emesso la sentenza di condanna nei confronti dell'imputato divenuta irrevocabile per ultima, avrebbe dovuto provvedere, essendone espressamente stato richiesto dalla autorità di polizia destinata a eseguire la pena accessoria come complessivamente stabilita a carico del condannato, a precisare se e in quale misura tale pena accessoria, come complessivamente determinata, sia ancora eseguibile e, in caso positivo, con quali modalità, cioè con riferimento a quali manifestazioni sportive, posto che queste, ai sensi dell'art. 6, comma 7,

I. 401 del 1989, devono essere specificamente indicate (proprio per esigenze di certezza dell'obbligo posto a carico del condannato).

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Fermo quale giudice dell'esecuzione, onde stabilire se la pena accessoria complessivamente stabilita a carico del condannato sia ancora eseguibile e, in caso positivo, con quali modalità, cioè con riferimento a quali manifestazioni sportive, da indicare specificamente, come richiesto dall'art. 6, comma 7,

I. 401 del 1989.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 luglio 2021 il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'ineseguibilità della pena accessoria inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di presentazione presso uffici di polizia in concomitanza con manifestazioni sportive, limitatamente alla sentenza del medesimo Tribunale di Fermo del 8 gennaio 2015, divenuta definitiva in data 8 maggio 2018. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 676 cod. proc. pen. e la carenza della motivazione, esponendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto pronunciarsi sulle modalità di esecuzione della intera sanzione accessoria dell'obbligo di presentazione presso uffici di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, che era stata stabilita in complessivi 15 anni per effetto del cumulo delle varie sentenze di condanna pronunciate nei propri confronti; ha al riguardo evidenziato che nella nota della Questura di Ancona del 12 gennaio 2019 era stato precisato che nel provvedimento di cumulo non erano state indicate le squadre di calcio in concomitanza dei cui incontri egli avrebbe dovuto presentarsi presso gli uffici di polizia, e anche che alcune delle sentenze di condanna contenenti tale pena accessoria riguardavano la partecipazione a incontri di squadre di calcio non più esistenti; nonostante ciò il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato ineseguibile solamente la pena accessoria di cui alla sentenza del 8 gennaio 2015 del Tribunale di Fermo, divenuta irrevocabile in data 8 maggio 2018, omettendo di pronunciarsi sull'intera pena accessoria quale risultante dal cumulo delle pene inflitte al ricorrente, con la conseguente sussistenza dei vizi denunciati e la necessità di annullare il provvedimento impugnato onde procedere a un nuovo esame in ordine alla perdurante eseguibilità di detta pena accessoria nella sua interezza, quale risultante dal cumulo. 3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, evidenziando la presenza in atti di un provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona sulla base del quale la durata della pena accessoria del divieto di accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive era stata determinata in 15 anni, e non due come indicato dal giudice dell'esecuzione, e che la comunicazione del Questore di Ancona, circa l'impossibilità di dare esecuzione a tale pena accessoria, trasmessa al giudice dell'esecuzione dal pubblico ministero, si riferiva alla pena accessoria quale risultante per effetto di tale provvedimento di cumulo. 2 9-1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di Fermo, quale giudice dell'esecuzione, investito dalla Questura di Ancona della richiesta di precisazione delle modalità esecutive della pena accessoria inflitta al ricorrente, dell'obbligo di presentazione in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, comma 7, I. 401 del 1989, pur dando atto della circostanza che nei confronti del ricorrente, per effetto di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, la durata di tale pena accessoria è stata determinata in complessivi 15 anni, la cui esecuzione era stata sospesa dalla autorità di polizia a causa della mancata indicazione della compagine sportiva in relazione alla quale avrebbe dovuto essere attuato tale obbligo e del fatto che le condotte in relazione alle quali era stata inflitta tale pena accessoria si riferivano a incontri di squadre di calcio non più esistenti (U.S. Ancona e Ancona 1905), ha dichiarato non eseguibile solamente la pena accessoria inflitta con la sentenza del 8 gennaio 2015 (irrevocabile il 8 maggio 2018) del Tribunale di Fermo, di cui non ha indicato la durata, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di specificazione delle modalità esecutive della complessiva pena accessoria stabilita a carico del condannato per effetto del provvedimento di cumulo. Ne consegue la sussistenza dei vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione denunciati dal ricorrente, posto che la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria, tanto che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., fa capo a un unico giudice, che è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente alla esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, anche se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta (Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, Fiano, Rv. 215042; Sez. 1, n. 43534 del 12/11/2002, Miucica, Rv. 222805; Sez. 1, n. 21880 del 23/04/2003, Martusciello, Rv. 224433), cosicché, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, individuato nel Tribunale di Fermo quale giudice che ha emesso la sentenza di condanna nei confronti dell'imputato divenuta irrevocabile per ultima, avrebbe dovuto provvedere, essendone espressamente stato richiesto dalla autorità di polizia destinata a eseguire la pena accessoria come complessivamente stabilita a carico del condannato, a precisare se e in quale misura tale pena accessoria, come complessivamente determinata, sia ancora eseguibile e, in caso positivo, con quali modalità, cioè con riferimento a quali manifestazioni sportive, posto che queste, ai sensi dell'art. 6, comma 7, I. 401 del 1989, devono essere specificamente indicate (proprio per esigenze di certezza dell'obbligo posto a carico del condannato). 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Fermo quale giudice dell'esecuzione, onde stabilire se la pena accessoria complessivamente stabilita a carico del condannato sia ancora eseguibile e, in caso positivo, con quali modalità, cioè con riferimento a quali manifestazioni sportive, da indicare specificamente, come richiesto dall'art. 6, comma 7, I. 401 del 1989. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per
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